Art. 1166.
(Getto di materiali e interrimento dei fondali).
Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
(Getto di materiali e interrimento dei fondali).
Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 e' punito con l'ammenda fino a lire mille.