Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 08/04/2026, n. 6316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6316 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02738/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2738 del 2023, proposto da
IC Di ND, GI AM, ZO ZZ, MA NS, CA De LI, GI AB, ZO GA, ET LO, RK TA, ET UR, IN CI, AB LI, SA DI, SS EL, ID LI, ZO EP, NI CU, ST ER, LE TO LO, HI RI, RK OM, RL HI, EL IA, IC TO, US TR, AR VA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Parioli n. 55;
contro
Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto n. 30 1D, datato 23 dicembre 2019 e notificato il 28 gennaio 2020, emesso dal Vicedirettore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, di concerto con il Vicecomandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, limitatamente all’attribuzione della decorrenza giuridica e amministrativa della nomina a Capo di 3ª classe dei frequentatori del 20° corso biennale allievi Marescialli della Marina militare al 27 novembre 2019;
- della consegna giornaliera (affissa con valore pubblico presso la Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto) del 26 novembre 2019, nella parte in cui ha previsto l’espletamento di un esame finalizzato all’immissione in ruolo;
- di ogni altro atto comunque antecedente, presupposto e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. NI LL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – tutti frequentatori del 20° corso biennale allievi Marescialli della Marina militare – hanno impugnato il decreto n. 30 1D del 23.12.2019, emesso dal Vicedirettore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, di concerto con il Vicecomandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, nella parte in cui è stata prevista nei loro confronti l’attribuzione della decorrenza giuridica e amministrativa della nomina a Capo di 3ª classe a far data dal 27.11.2019, anziché dal 16.7.2019; è altresì impugnata la consegna giornaliera del 26.11.2019 (affissa con valore pubblico presso la Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto), nella parte in cui ha previsto l’espletamento di un esame finalizzato all’immissione in ruolo.
1.1. A sostegno del mezzo di gravame – riassunto con atto ex art. 15, comma 4, c.p.a., a seguito di declaratoria di incompetenza del TAR Puglia Sez. di Lecce, giusta ordinanza n. 93/2023 – essi hanno dedotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici; hanno concluso chiedendo, pertanto, l’annullamento delle determinazioni impugnate e il ripristino della corretta decorrenza giuridica e amministrativa della qualifica.
1.2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso con memoria dell’1.6.2023, corredata di relazione difensiva e annessa documentazione.
1.3. Previo deposito di memorie ex art. 73 c.p.a. a cura della parte ricorrente, all’udienza di merito straordinario del 13 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e di chiarezza espositiva, i ricorrenti lamentano anzitutto l’errata applicazione dell’art. 760, commi 1 e 2, del Codice dell’Ordinamento Militare, nonché delle conformi previsioni del bando di concorso, i quali stabiliscono che l’immissione nel ruolo dei Marescialli in servizio permanente debba decorrere giuridicamente dal giorno successivo alla data di conclusione degli esami finali.
2.1. Secondo la ricostruzione attorea, il quadro normativo e il piano di studi vigente definiscono gli esami finali come il complesso delle prove volte a verificare l’idoneità nelle aree dell’attitudine militare, delle discipline universitarie, tecnico-professionali e ginnico-sportive, configurando il superamento di tali verifiche come l’unico e sufficiente presupposto per la nomina automatica; essendo i ricorrenti risultati idonei in prima sessione in data 15 luglio 2019, la decorrenza della nomina avrebbe dovuto essere fissata al 16 luglio 2019.
2.2. L’Amministrazione ha tuttavia introdotto, in via di fatto e tramite le consegne giornaliere, un ulteriore esame ai fini dell’immissione in ruolo, non previsto né dalla fonte primaria né dalla lex specialis del concorso; ad avviso dei ricorrenti, tale condotta integrerebbe un’illegittima alterazione dell’ iter formativo e della tempistica di inquadramento, privando i ricorrenti di un’anzianità di servizio pari a 4 mesi e 11 giorni, con conseguente pregiudizio sia economico, sia di progressione di carriera.
2.3. L’operato gravato si porrebbe, inoltre, in contrasto con la consolidata prassi amministrativa osservata nei precedenti corsi formativi, in virtù della quale la nomina è sempre coincisa con il superamento degli esami della sessione estiva.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. L’art. 760 del D. Lgs. n. 66 del 2010, rubricato “ Svolgimento dei corsi e nomina nel grado ”, al comma 2 stabilisce che “ Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile ” e al successivo comma 4 bis che “ Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali ”.
3.2. In coerenza con tale previsione normativa, la “Appendice Marina Militare” annessa al bando di concorso de quo, prevede al punto 6, ultimo capoverso, che “Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi, sulla base della graduatoria di merito di fine corso, saranno immessi nel ruolo dei Marescialli in servizio permanente del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e in quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati Capo di 3^ classe del rispettivo ruolo, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno, al termine del quale conseguiranno il previsto titolo di laurea di primo livello, con la frequenza di un corso applicativo e dei tirocini stabiliti dalla Forza Armata per il completamento della preparazione professionale specialistica” .
3.3. Dalla lettura delle predette disposizioni, in combinato disposto con l’art. 601, comma 2, del d.P.R. n. 90 del 2010 (T.U.O.M.) – che distingue le graduatorie di merito in intermedie ovvero formate al termine di ogni anno di corso o di ogni fase intermedia definita dai piani di studio, e di fine corso ovvero valide per l’immissione nei ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali – si evince che nel caso in esame si versa nella seconda ipotesi.
3.4. Ne discende che la decorrenza è stata dall’Amministrazione correttamente ancorata al giorno immediatamente successivo alla data di conclusione della prova di esame finale per l’immissione in ruolo di tutti gli allievi e non, come vorrebbero i ricorrenti, dal giorno successivo alla data dei loro esami finali. E, infatti, venendo in rilievo la valutazione dei partecipanti alla fine del corso e dei cicli in cui si articola, essa viene compiuta per tutti a seguito della conclusione della sessione e non singolarmente dopo il superamento degli esami del secondo anno.
4. Né appare contrastare con le suddette conclusioni il precedente giurisprudenziale invocato da parte ricorrente a sostegno delle proprie tesi, vertendosi in quel caso della differente questione della “ rideterminazione, nell’ambito dello stesso novero dei nominati, della decorrenza giuridico-amministrativa delle rispettive nomine […] , nonché ai fini della graduazione dei vari nominativi presenti in graduatoria, in base al principio secondo cui i Capi promossi in prima sessione all’esame finale debbono precedere quelli promossi in seconda sessione ” (cfr. TAR Lazio, Sez. I Bis, n. 2638/2021)
5. Parimenti, non è utilmente invocabile la prassi amministrativa precedentemente seguita per i corsi della Marina Militare (peraltro in distonia con quanto previsto per le altre forze armate, secondo quanto rappresentato nella relazione prodotta in atti dal Ministero della Difesa), stante il fondamento normativo, sopra individuato, che legittima la determinazione qui gravata
6. Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve ritenersi infondato e meritevole di reiezione.
7. Considerata la novità e la peculiarità delle questioni esaminate, le spese di giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZO LA, Presidente
NI LL TE, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LL TE | ZO LA |
IL SEGRETARIO