CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1247/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente e Relatore DI LORENZO FABIO, Giudice D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3688/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Difeso da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17813/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 15 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002028380036753414 IMU 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002028380036753414 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e vittoria di spese Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza enumerata nel frontespizio la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, compensando interamente fra le parti le spese di lite, dichiarava inammissibile il ricorso di Ricorrente_1 Targa_1 contro il fermo amministrativo del suo veicolo Smart ForTwo targato , conseguente ai mancati pagamenti imu anni 2017 e 2018 per complessivi euro 11.176,58 comprensivi di interessi, sanzioni, oneri e spese, notificatole il 29/04/2024 da Resistente_1 srl quale concessionaria del Comune di Napoli. I Giudici di prime cure ritenevano che il ricorso, presentato dal difensore, fosse da considerarsi sprovvisto di mandato e procura ad litem, essendo essi contenuti in un foglio separato senza alcun riferimento al provvedimento da impugnare. Ricorrente_1 Contro la suddetta sentenza proponeva appello , chiedendone l'accoglimento con doppia vittoria di spese per i seguenti motivi: il mandato e la procura ad litem erano allegati al ricorso e ne facevano parte integrante;
secondo giurisprudenza, la sanzione dell'inammissibilità doveva essere applicata restrittivamente;
l'applicazione estensiva, invece operata, limitava ingiustamente il diritto di difesa e di accesso alla giustizia;
nel merito, si eccepiva che il fermo amministrativo non era stato preceduto dalla valida notificazione del dovuto preavviso di fermo;
ed invero, la notifica a mezzo posta esibita dalla controparte era illegittima o almeno incerta;
in ogni caso, la mancata impugnazione del preavviso di fermo era solo facoltativa e non precludeva l'impugnazione del fermo amministrativo;
ugualmente invalida era la notifica dell'avviso di accertamento sotteso al fermo, firmata da un soggetto ignoto e non seguita dalla raccomandata c.a.n. alla destinataria;
si era pertanto maturata la decadenza dell'esazione ex art. 1 co. 161 legge 296/2006 e/o la prescrizione quinquennale del credito tributario ex art. 2948 c.c.. Resistente_1 Soltanto il 26/01/2026 si costituiva tardivamente srl, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna data del 27/01/2025, non essendo stata richiesta la trattazione in pubblica udienza, questa Corte si riuniva in camera di consiglio e decideva la causa come da dispositivo depositato nel sistema telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è processualmente fondato ma deve essere rigettato nel merito per i seguenti motivi, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti di ogni altra questione proposta dalle parti.
1) Il ricorso in primo grado deve essere dichiarato ammissibile, poiché il mandato e la procura ad litem, benché redatti su di un foglio separato e senza indicazione del provvedimento da impugnare, erano allegati al ricorso e facevano parte di un unico deposito informatico. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha sancito che: “Nel giudizio di merito, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., è integrato allorché essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, all'atto cui accede e non sia ad esso successiva. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto speciale la procura, rilasciata dall'appellato su foglio A4, materialmente separata dalla comparsa di costituzione in appello, ma telematicamente congiunta ad essa, per essere contenuta nella medesima "busta telematica"). Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5610 del 03/03/2025, Rv. 674192-01”.
2) Tuttavia, è documentalmente provato che il preavviso di fermo amministrativo fu ritualmente notificato con raccomandata postale, perfezionatasi per compiuta giacenza il 18/01/2024. Le doglianze della contribuente, dedotte dal sistema di tracciamento postale on line, non hanno pregio, perché tali risultanze hanno solo scopo informativo e non assurgono a valore di prova legale. La contribuente, per smentire la veridicità dell'attestazione di compiuta giacenza, avrebbe dovuto formulare querela di falso, che però non risulta mai presentata. Ne consegue che la notifica è valida ed il preavviso di fermo, non essendo stato mai impugnato, è divenuto definitivo ed immodificabile, cosicché nessuna eccezione di decadenza o prescrizione può oggi essere mossa contro il successivo fermo amministrativo.
3) Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: ”Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010, Rv. 612767-01; conforme S.U. Sentenza n. 20931 del 12/10/2011, Rv. 618896-01)”.
In altre parole, il preavviso di fermo è un atto impugnabile innanzi al Giudice Tributario, proprio perché la sua funzione è quella di rendere definitivo il merito del futuro provvedimento cautelare già prima della sua esecuzione, evitando che esso possa essere opposto soltanto dopo la sua esecuzione con un inutile aggravio di spese e un'ingiustificata perdita di tempo. Ne consegue che la definitività del preavviso di fermo preclude l'impugnazione nel merito del successivo fermo amministrativo, restando possibile solo il ricorso per vizi intrinseci all'atto stesso che non risultano però eccepiti in questa causa.
4) Considerata la parziale fondatezza dell'appello, ricorrono le ragioni gravi ed eccezionali, ai sensi dell'art. 92 co. 2° cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992, per ritenere interamente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'iniziale ricorso e compensa le spese.
Così deciso a Napoli il 27/01/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
NN TI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente e Relatore DI LORENZO FABIO, Giudice D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3688/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Difeso da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17813/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 15 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002028380036753414 IMU 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002028380036753414 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e vittoria di spese Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza enumerata nel frontespizio la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, compensando interamente fra le parti le spese di lite, dichiarava inammissibile il ricorso di Ricorrente_1 Targa_1 contro il fermo amministrativo del suo veicolo Smart ForTwo targato , conseguente ai mancati pagamenti imu anni 2017 e 2018 per complessivi euro 11.176,58 comprensivi di interessi, sanzioni, oneri e spese, notificatole il 29/04/2024 da Resistente_1 srl quale concessionaria del Comune di Napoli. I Giudici di prime cure ritenevano che il ricorso, presentato dal difensore, fosse da considerarsi sprovvisto di mandato e procura ad litem, essendo essi contenuti in un foglio separato senza alcun riferimento al provvedimento da impugnare. Ricorrente_1 Contro la suddetta sentenza proponeva appello , chiedendone l'accoglimento con doppia vittoria di spese per i seguenti motivi: il mandato e la procura ad litem erano allegati al ricorso e ne facevano parte integrante;
secondo giurisprudenza, la sanzione dell'inammissibilità doveva essere applicata restrittivamente;
l'applicazione estensiva, invece operata, limitava ingiustamente il diritto di difesa e di accesso alla giustizia;
nel merito, si eccepiva che il fermo amministrativo non era stato preceduto dalla valida notificazione del dovuto preavviso di fermo;
ed invero, la notifica a mezzo posta esibita dalla controparte era illegittima o almeno incerta;
in ogni caso, la mancata impugnazione del preavviso di fermo era solo facoltativa e non precludeva l'impugnazione del fermo amministrativo;
ugualmente invalida era la notifica dell'avviso di accertamento sotteso al fermo, firmata da un soggetto ignoto e non seguita dalla raccomandata c.a.n. alla destinataria;
si era pertanto maturata la decadenza dell'esazione ex art. 1 co. 161 legge 296/2006 e/o la prescrizione quinquennale del credito tributario ex art. 2948 c.c.. Resistente_1 Soltanto il 26/01/2026 si costituiva tardivamente srl, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna data del 27/01/2025, non essendo stata richiesta la trattazione in pubblica udienza, questa Corte si riuniva in camera di consiglio e decideva la causa come da dispositivo depositato nel sistema telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è processualmente fondato ma deve essere rigettato nel merito per i seguenti motivi, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti di ogni altra questione proposta dalle parti.
1) Il ricorso in primo grado deve essere dichiarato ammissibile, poiché il mandato e la procura ad litem, benché redatti su di un foglio separato e senza indicazione del provvedimento da impugnare, erano allegati al ricorso e facevano parte di un unico deposito informatico. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha sancito che: “Nel giudizio di merito, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., è integrato allorché essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, all'atto cui accede e non sia ad esso successiva. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto speciale la procura, rilasciata dall'appellato su foglio A4, materialmente separata dalla comparsa di costituzione in appello, ma telematicamente congiunta ad essa, per essere contenuta nella medesima "busta telematica"). Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5610 del 03/03/2025, Rv. 674192-01”.
2) Tuttavia, è documentalmente provato che il preavviso di fermo amministrativo fu ritualmente notificato con raccomandata postale, perfezionatasi per compiuta giacenza il 18/01/2024. Le doglianze della contribuente, dedotte dal sistema di tracciamento postale on line, non hanno pregio, perché tali risultanze hanno solo scopo informativo e non assurgono a valore di prova legale. La contribuente, per smentire la veridicità dell'attestazione di compiuta giacenza, avrebbe dovuto formulare querela di falso, che però non risulta mai presentata. Ne consegue che la notifica è valida ed il preavviso di fermo, non essendo stato mai impugnato, è divenuto definitivo ed immodificabile, cosicché nessuna eccezione di decadenza o prescrizione può oggi essere mossa contro il successivo fermo amministrativo.
3) Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: ”Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010, Rv. 612767-01; conforme S.U. Sentenza n. 20931 del 12/10/2011, Rv. 618896-01)”.
In altre parole, il preavviso di fermo è un atto impugnabile innanzi al Giudice Tributario, proprio perché la sua funzione è quella di rendere definitivo il merito del futuro provvedimento cautelare già prima della sua esecuzione, evitando che esso possa essere opposto soltanto dopo la sua esecuzione con un inutile aggravio di spese e un'ingiustificata perdita di tempo. Ne consegue che la definitività del preavviso di fermo preclude l'impugnazione nel merito del successivo fermo amministrativo, restando possibile solo il ricorso per vizi intrinseci all'atto stesso che non risultano però eccepiti in questa causa.
4) Considerata la parziale fondatezza dell'appello, ricorrono le ragioni gravi ed eccezionali, ai sensi dell'art. 92 co. 2° cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992, per ritenere interamente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'iniziale ricorso e compensa le spese.
Così deciso a Napoli il 27/01/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
NN TI