Articolo 6 della Legge 26 aprile 1974, n. 170
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 giugno 1974
>
Versione
21 giugno 2000
Art. 6.
La concessione di stoccaggio cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza.
Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza apporvi condizione alcuna.
Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi puo' pronunciare la decadenza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164))
Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del presente articolo puo' estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il concessionario.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164))
Entrata in vigore il 21 giugno 2000