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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4487/24 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Pugliese Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Diego Manfredi resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.24 l'istante ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della ora (tanto dichiara in ricorso), dal 1.2.2008 al 8.10.15 con Parte_2 CP_1 contratto a tempo indeterminato ed inquadramento al 4° livello del CCNL Edilizia Industria;
di aver, tuttavia, svolto mansioni diverse e superiori come specificate in ricorso e di aver pertanto diritto al riconoscimento del superiore livello 7°, maturando perciò differenze retributive per un totale di €. 142.217,04. Tanto premesso, ha chiesto condannarsi la convenuta che nel frattempo “ha acquistato la , al pagamento della CP_1 Parte_2 somma complessiva di €. 142.217,04 a titolo di differenze retributive maturate, comprensive di tfr.
Si è costituita eccependo, preliminarmente, l'inapplicabilità nel caso di specie CP_1 della disciplina della cessione ex art. 2112 cc, atteso che la società convenuta non ha mai acquisito la che semmai, solo in data 27.9.16 è stato concluso tra le due Parte_2 società un atto di affitto di ramo di azienda ed una successiva cessione in data 28.2.18, ovvero in epoche di molto successive alla risoluzione del rapporto di lavoro dell'istante intrattenuto unicamente con la che in ogni caso era maturata la prescrizione Parte_2 dei crediti vantati. Ha insistito, dunque, per il rigetto delle pretese attoree.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
1 Invero, dalle visure delle due società versate in atti dalla convenuta, emerge chiaramente conferma di quanto dedotto in memoria, ovvero che tra le stesse è intervenuto unicamente un atto di affitto di ramo d'azienda in data 27.9.16 ed una successiva cessione in data
28.2.18 (cfr. doc. 2, 3, 4, 5 in prod. res.) laddove il rapporto di lavoro del ricorrente, pacificamente intrattenuto con la sola è cessato per dimissioni ben prima Parte_2 della suddetta cessione, ovvero in data 8.10.15.
Sul punto vedasi ex multis Cass. 12899/97 secondo cui “La disciplina posta dal secondo comma l'art. 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428
(di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77\187 del 14 febbraio
1977), che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) - disciplina che deve essere interpretata in conformità della direttiva suddetta, in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale - presuppone (al pari di quella prevista dal primo e dal terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda, così come peraltro espressamente prevede l'art. 3, punto 1, della citata direttiva, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta (tra i quali rientrano anche i crediti dei lavoratori a prescindere, in tal caso, dall'eventuale risoluzione del rapporto prima della cessione), ove risultino dai libri contabili obbligatori.”
In senso conforme, vedasi anche le più recenti Cass. 8039/22, 21961/2023.
Quanto all'applicabilità dell'art. 2560 cc, è sufficiente osservare che nel caso che ci occupa i crediti vantati sono frutto di un giudizio di accertamento e comunque non v'è né deduzione e né prova che risultassero dai libri contabili al momento della cessione.
Sicchè non v'è responsabilità solidale della cessionaria, unica società evocata in giudizio.
Le spese di lite si compensano, attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
2 b) Compensa le spese.
Si comunichi
Nola, 6.11.25
Il Giudice Dott.ssa Fabrizia Di Palma
3
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4487/24 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Pugliese Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Diego Manfredi resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.24 l'istante ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della ora (tanto dichiara in ricorso), dal 1.2.2008 al 8.10.15 con Parte_2 CP_1 contratto a tempo indeterminato ed inquadramento al 4° livello del CCNL Edilizia Industria;
di aver, tuttavia, svolto mansioni diverse e superiori come specificate in ricorso e di aver pertanto diritto al riconoscimento del superiore livello 7°, maturando perciò differenze retributive per un totale di €. 142.217,04. Tanto premesso, ha chiesto condannarsi la convenuta che nel frattempo “ha acquistato la , al pagamento della CP_1 Parte_2 somma complessiva di €. 142.217,04 a titolo di differenze retributive maturate, comprensive di tfr.
Si è costituita eccependo, preliminarmente, l'inapplicabilità nel caso di specie CP_1 della disciplina della cessione ex art. 2112 cc, atteso che la società convenuta non ha mai acquisito la che semmai, solo in data 27.9.16 è stato concluso tra le due Parte_2 società un atto di affitto di ramo di azienda ed una successiva cessione in data 28.2.18, ovvero in epoche di molto successive alla risoluzione del rapporto di lavoro dell'istante intrattenuto unicamente con la che in ogni caso era maturata la prescrizione Parte_2 dei crediti vantati. Ha insistito, dunque, per il rigetto delle pretese attoree.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
1 Invero, dalle visure delle due società versate in atti dalla convenuta, emerge chiaramente conferma di quanto dedotto in memoria, ovvero che tra le stesse è intervenuto unicamente un atto di affitto di ramo d'azienda in data 27.9.16 ed una successiva cessione in data
28.2.18 (cfr. doc. 2, 3, 4, 5 in prod. res.) laddove il rapporto di lavoro del ricorrente, pacificamente intrattenuto con la sola è cessato per dimissioni ben prima Parte_2 della suddetta cessione, ovvero in data 8.10.15.
Sul punto vedasi ex multis Cass. 12899/97 secondo cui “La disciplina posta dal secondo comma l'art. 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428
(di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77\187 del 14 febbraio
1977), che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) - disciplina che deve essere interpretata in conformità della direttiva suddetta, in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale - presuppone (al pari di quella prevista dal primo e dal terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda, così come peraltro espressamente prevede l'art. 3, punto 1, della citata direttiva, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta (tra i quali rientrano anche i crediti dei lavoratori a prescindere, in tal caso, dall'eventuale risoluzione del rapporto prima della cessione), ove risultino dai libri contabili obbligatori.”
In senso conforme, vedasi anche le più recenti Cass. 8039/22, 21961/2023.
Quanto all'applicabilità dell'art. 2560 cc, è sufficiente osservare che nel caso che ci occupa i crediti vantati sono frutto di un giudizio di accertamento e comunque non v'è né deduzione e né prova che risultassero dai libri contabili al momento della cessione.
Sicchè non v'è responsabilità solidale della cessionaria, unica società evocata in giudizio.
Le spese di lite si compensano, attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
2 b) Compensa le spese.
Si comunichi
Nola, 6.11.25
Il Giudice Dott.ssa Fabrizia Di Palma
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