Art. 2.
Alla copertura della spesa di cui all'art. 1 sara' provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 116-series dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1953-54.
Alla copertura della spesa di cui all'art. 1 sara' provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 116-series dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1953-54.