Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 21/03/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00940/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2025, proposto da
De SA ND e IA LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Starace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 150/2025, emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 771/2024, pubblicata il 24.06.2025 e notificata in data 30.06.2025, non appellata e passata in giudicato il 30.07.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa IM De TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente, con la richiesta di passaggio in decisione depositata in data 23 febbraio 2026, ha rappresentato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il giudicato è stato eseguito dall’Amministrazione con accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente;
- la circostanza non è stata contestata dalla parte resistente;
- sulla scorta di ciò, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
- all’udienza camerale del 26 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’avvenuta esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata determinino la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese del giudizio vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo, con la precisazione che la liquidazione tiene conto del fatto che, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, quest’ultima ha adempiuto, evitando ulteriori aggravi di spesa e di attività giudiziaria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 600,00 (seicento/00), oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA RO, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
IM De TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM De TT | Renata MA RO |
IL SEGRETARIO