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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NAPOLI RA, Presidente
SCANU ANGELO, AT
MORBELLI LUCA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 416/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 43806 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 729/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto padre Nominativo_1, avverso provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso n° 43806 del 21 febbraio 2025 per un totale di sanzioni amministrative tributarie pari a € 39.323,05.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-il defunto padre della ricorrente, Nominativo_1, ha subito l'espropriazione immobiliare, iscritta al Tribunale di Genova con R.G.E. n. 679/18, nella quale è intervenuta l'Agenzia delle Entrate Riscossione per recuperare il credito indicato nel suo atto di precisazione, per un totale di € 225.989,99;
-l'immobile pignorato con tale procedura è stato venduto all'asta e in data 19 aprile 2023 il delegato alla vendita ha corrisposto, via bonifico bancario, all'Agenzia delle Entrate Riscossione la quota di ricavato alla stessa spettante pari a € 129.398,57;
-il giorno in cui è stato effettuato il suddetto pagamento, tuttavia, Nominativo_1 era già deceduto da 16 giorni;
-come noto, le sanzioni amministrative e tributarie non sono trasmissibili in via ereditaria alla luce di quanto prescrive l'art. 7 della legge n. 689/1981 “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi” e analogamente l'art. 8 d.lgs. 472/97 prevede che “L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”;
-al fine di ottenere la cancellazione delle sanzioni amministrative e tributarie, in data 25 novembre 2023, la ricorrente ha proposto istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, alla Camera di
Commercio di Genova, alla Regione Liguria, alla Prefettura di Genova, al Comune di Genova, al Comune di Piedicavallo;
-mentre la Camera di Commercio e la Prefettura di Genova hanno accolto la richiesta di sgravio delle sanzioni, per morte del titolare anteriore al materiale pagamento delle sanzioni amministrative da parte del Tribunale, i Comuni, l'INPS e l'AdE-R hanno mancato di rispondere;
-il solo ente che ha negato espressamente il diritto allo sgravio delle sanzioni è stata l'Agenzia delle
Entrate, che con p.e.c. del 16 gennaio 2024 ha respinto la richiesta di sgravio;
-in data 29.01.2025 l'odierna ricorrente ha inoltrato istanza di rimborso, a cui l'Ufficio ha risposto con atto di diniego del 21.02.2025, che si impugna col presente ricorso;
-violazione dell'art. 8 d.lgs. 472/97 per intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie, in quanto in seguito al decesso del padre della ricorrente, il suo debito tributario è passato in successione ai chiamati all'eredità, ai quali non sono trasmissibili le sanzioni tributarie;
-conseguentemente, l'importo di € 39.323,05 (su un totale di € 124.416,33), incassato dall'Agenzia delle
Entrate- Riscossione a titolo di sanzioni tributarie deve invece essere imputato a copertura di altri debiti tributari del defunto Nominativo_1;
-violazione degli artt. 23 Cost., e 1193 c.c.;
-illegittima imputazione delle somme a titolo di sanzioni tributarie già estinte ex lege per effetto del decesso del debitore;
- violazione del principio di legalità.
-chiede, pertanto, di annullare il diniego di rimborso impugnato e disporre che la quota di sanzioni amministrative tributarie pari a € 39.323,05, che l'Agenzia delle Entrate ha considerato saldata nell'ambito del pignoramento immobiliare del de cuius, sia invece imputata a copertura di ulteriori debiti esattoriali del medesimo, vinte le spese e gli onorari, con IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Ufficio tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
In data 11.06.2025 parte ricorrente ha inviato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, dopo attenta disamina della documentazione processuale allegata, rileva:
-la Suprema Corte con ordinanza 11.05.2023 ha stabilito che il credito maturato dalla società controllata, Società_1 S.r.l., nell'anno di imposta 2005, non è stato “legittimamente trasferito” alla controllante Società_2, ma che il credito erariale è rimasto di spettanza della società controllata Società_1 S.r.l., la quale potrà, nei modi e termini di legge, utilizzarlo in compensazione o chiederlo a rimborso;
-pertanto, il diritto al rimborso è sorto in capo alla società Società 3, quale incorporante di Società_1 Società_1 s.r.l., a seguito della citata ordinanza della Suprema Corte datata l'11.05.2023 e pubblicata in data 18.07.2023 ed in conseguenza della quale nessuna decadenza o prescrizione è maturata a carico della ricorrente, riguardo al suddetto diritto al rimborso, pur in considerazione della circostanza che il credito risulta sorto nell'anno d'imposta 2005.
La Corte ritiene, pertanto, accoglibile il presente ricorso, limitatamente alla sola istanza di rimborso.
Respinge nel resto, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla sola istanza di rimborso. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NAPOLI RA, Presidente
SCANU ANGELO, AT
MORBELLI LUCA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 416/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 43806 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 729/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto padre Nominativo_1, avverso provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso n° 43806 del 21 febbraio 2025 per un totale di sanzioni amministrative tributarie pari a € 39.323,05.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-il defunto padre della ricorrente, Nominativo_1, ha subito l'espropriazione immobiliare, iscritta al Tribunale di Genova con R.G.E. n. 679/18, nella quale è intervenuta l'Agenzia delle Entrate Riscossione per recuperare il credito indicato nel suo atto di precisazione, per un totale di € 225.989,99;
-l'immobile pignorato con tale procedura è stato venduto all'asta e in data 19 aprile 2023 il delegato alla vendita ha corrisposto, via bonifico bancario, all'Agenzia delle Entrate Riscossione la quota di ricavato alla stessa spettante pari a € 129.398,57;
-il giorno in cui è stato effettuato il suddetto pagamento, tuttavia, Nominativo_1 era già deceduto da 16 giorni;
-come noto, le sanzioni amministrative e tributarie non sono trasmissibili in via ereditaria alla luce di quanto prescrive l'art. 7 della legge n. 689/1981 “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi” e analogamente l'art. 8 d.lgs. 472/97 prevede che “L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”;
-al fine di ottenere la cancellazione delle sanzioni amministrative e tributarie, in data 25 novembre 2023, la ricorrente ha proposto istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, alla Camera di
Commercio di Genova, alla Regione Liguria, alla Prefettura di Genova, al Comune di Genova, al Comune di Piedicavallo;
-mentre la Camera di Commercio e la Prefettura di Genova hanno accolto la richiesta di sgravio delle sanzioni, per morte del titolare anteriore al materiale pagamento delle sanzioni amministrative da parte del Tribunale, i Comuni, l'INPS e l'AdE-R hanno mancato di rispondere;
-il solo ente che ha negato espressamente il diritto allo sgravio delle sanzioni è stata l'Agenzia delle
Entrate, che con p.e.c. del 16 gennaio 2024 ha respinto la richiesta di sgravio;
-in data 29.01.2025 l'odierna ricorrente ha inoltrato istanza di rimborso, a cui l'Ufficio ha risposto con atto di diniego del 21.02.2025, che si impugna col presente ricorso;
-violazione dell'art. 8 d.lgs. 472/97 per intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie, in quanto in seguito al decesso del padre della ricorrente, il suo debito tributario è passato in successione ai chiamati all'eredità, ai quali non sono trasmissibili le sanzioni tributarie;
-conseguentemente, l'importo di € 39.323,05 (su un totale di € 124.416,33), incassato dall'Agenzia delle
Entrate- Riscossione a titolo di sanzioni tributarie deve invece essere imputato a copertura di altri debiti tributari del defunto Nominativo_1;
-violazione degli artt. 23 Cost., e 1193 c.c.;
-illegittima imputazione delle somme a titolo di sanzioni tributarie già estinte ex lege per effetto del decesso del debitore;
- violazione del principio di legalità.
-chiede, pertanto, di annullare il diniego di rimborso impugnato e disporre che la quota di sanzioni amministrative tributarie pari a € 39.323,05, che l'Agenzia delle Entrate ha considerato saldata nell'ambito del pignoramento immobiliare del de cuius, sia invece imputata a copertura di ulteriori debiti esattoriali del medesimo, vinte le spese e gli onorari, con IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Ufficio tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
In data 11.06.2025 parte ricorrente ha inviato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, dopo attenta disamina della documentazione processuale allegata, rileva:
-la Suprema Corte con ordinanza 11.05.2023 ha stabilito che il credito maturato dalla società controllata, Società_1 S.r.l., nell'anno di imposta 2005, non è stato “legittimamente trasferito” alla controllante Società_2, ma che il credito erariale è rimasto di spettanza della società controllata Società_1 S.r.l., la quale potrà, nei modi e termini di legge, utilizzarlo in compensazione o chiederlo a rimborso;
-pertanto, il diritto al rimborso è sorto in capo alla società Società 3, quale incorporante di Società_1 Società_1 s.r.l., a seguito della citata ordinanza della Suprema Corte datata l'11.05.2023 e pubblicata in data 18.07.2023 ed in conseguenza della quale nessuna decadenza o prescrizione è maturata a carico della ricorrente, riguardo al suddetto diritto al rimborso, pur in considerazione della circostanza che il credito risulta sorto nell'anno d'imposta 2005.
La Corte ritiene, pertanto, accoglibile il presente ricorso, limitatamente alla sola istanza di rimborso.
Respinge nel resto, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla sola istanza di rimborso. Rigetta nel resto. Spese compensate.