Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/12/2025, n. 22849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22849 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22849/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04293/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento N. -OMISSIS- del 13.02.2025 con cui è stata rigettata ''istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis, d. lgs. 151/01;
- per quanto occorrer possa, del preavviso di non accoglimento ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 del 5.02.2025;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. UC EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- è effettivo presso il Comando Stazione Carabinieri di Civitavecchia.
Al fine di aiutare la convivente incinta nell’ultimo periodo di gestazione, in data 24/06/2024, ha presentato istanza tesa ad ottenere un trasferimento temporaneo presso una sede di servizio più vicina alla residenza della famiglia; detta istanza è stata accolta con provvedimento del 21/10/2024 e di conseguenza il ricorrente è stato assegnato presso il Comando Stazione Carabinieri di LA (CE) a decorrere dal 23/10/2024 per un periodo di 60 giorni, successivamente prorogato di altri 60 giorni.
Successivamente, con istanza del 25/01/2025, il militare, in ragione della nascita del figlio avvenuta in data 28/11/2024, ha presentato una ulteriore istanza, chiedendo di essere assegnato ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, in via temporanea, ad una sede di servizio vicina al luogo di residenza del proprio nucleo familiare e preferibilmente di essere confermato nella sede di LA; l’Amministrazione, dopo aver comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e aver esaminato le deduzioni dell’interessato, ha respinto detta istanza con il provvedimento gravato. In tale sede, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di assegnazione temporanea per un triplice ordine di ragioni, così sintetizzabili: i) esigenze di organico del Comando Provinciale di Roma dovute agli impegni connessi con l’evento del “Giubileo 2025”; ii) inopportunità di determinare vacanze nel ruolo sovrintendenti presso la Stazione di Civitavecchia, operando questa su uno scalo commerciale di notevole rilevanza ed essendo in servizio nella stessa l’unica motovedetta in dotazione all’Arma con funzioni di tutela ambientale; iii) sovralimentazione nel ruolo sovrintendenti sia presso la NE CA (+17,35%, con + 279 unità su 1608) sia, più nello specifico, presso il Comando Provinciale di Caserta (+16,67%, con + 48 unità su 288).
2. Avverso il citato provvedimento di rigetto, il militare ha proposto ricorso ritualmente notificato e depositato nel quale è stata formulata un’unica censura rubricata “E ccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis del d. lgs. 151/2001, violazione degli artt. 30 e 31 della Costituzione, nonché dell’art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.
Il ricorrente - rappresentato che, dopo il parto, suo figlio è stato ricoverato per 12 giorni in ospedale per appurare l’assenza di complicazioni e che alla convivente è stato diagnosticato uno “ stato depressivo grave post- partum” e che non possono contare sull’aiuto di altri membri delle rispettive famiglie – ha dedotto la mancata specifica motivazione dell’atto impugnato, osservando che: i) quanto all’esigenza di fronteggiare gli impegni connessi all’evento “Giubileo 2025”, egli è attualmente impiegato presso la Procura del Tribunale di Civitavecchia, di talché non si comprendono quali siano le concrete esigenze dell’Amministrazione che impongono la sua presenza sul posto né è stata fornita alcuna motivazione sul pregiudizio che subirebbe l’Amministrazione a causa del temporaneo trasferimento; ii) quanto alla necessità di non determinare uno stato di sottoalimentazione presso la sede di Civitavecchia e all’esistenza di una motovedetta presso il Comando, egli non è in possesso di alcuna specializzazione per cui non si comprende quale attinenza vi sia con la sua presenza in loco; iii) infine, con riguardo allo stato di sovralimentazione asseritamente presente nel ruolo Sovrintendenti sia presso la NE CA che presso il Comando Provinciale di Caserta, il militare, da un lato, contesta la pertinenza dei dati forniti dall’Amministrazione e, dall’altro lato, richiama la giurisprudenza amministrativa secondo la quale “ la possibilità di inserimento del lavoratore nella sede richiesta non è preclusa dall’eventuale esatta corrispondenza tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle previste nell'organico della sede di destinazione, dovendo tale possibilità essere verificata avendo come riferimento il ruolo ed il grado ricoperti, ben potendo il lavoratore essere adibito a compiti diversi” (cfr. T.A.R. Puglia – Bari n. 306/2016).
Il ricorrente ha presentato altresì istanza cautelare e istanza di oscuramento dei dati personali.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione, tra cui una relazione tecnica con cui è stato chiesto il rigetto del gravame nel merito.
4. All’esito della camera di consiglio del 14/05/2025, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-del 16/05/2025 per difetto del requisito del fumus boni iuris.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. con ordinanza n. -OMISSIS-del 08/07/2025.
5. In vista dell’udienza pubblica fissata per l’esame del merito della controversia, il ricorrente ha depositato memorie e documentazione con cui insiste per l’accoglimento del gravame.
6. Da ultimo, alla udienza pubblica del 10/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, re melius perpensa rispetto a quanto statuito in sede cautelare, ritiene che vi siano gli estremi per l’accoglimento del ricorso per le ragioni di seguito esposte.
8. L’art. 42-bis D. Lgs. n. 151/2001 pro tempore vigente, infatti, recita che: “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.
Alla luce della formulazione testuale di cui alla disposizione di legge in commento, pertanto, per accordare l’assegnazione provvisoria del militare a sede ubicata in altra regione o provincia ove risieda il suo nucleo familiare, con prole minore degli anni tre, si richiede la presenza di due requisiti e cioè:
(i) la “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”;
(ii) l’assenza di “casi o esigenze eccezionali” che possano legittimare il dissenso all’assegnazione temporanea.
8.1 Ciò premesso, quanto ai riferimenti contenuti nell’atto impugnato agli impegni connessi all’evento “Giubileo 2025” e alla necessità di non determinare uno stato di sottoalimentazione presso la sede di Civitavecchia, il Collegio rileva che le ragioni eccezionali alle quali l’Amministrazione può ancorare il diniego possono essere correlate anche ad esigenze organizzative non direttamente riferite al lavoratore che ha proposto l’istanza, purché però tali esigenze siano oggettivamente non comuni e connotate da un’evidente rilevanza, come, ad esempio, in presenza di marcate carenze di organico (Cons. Stato, sez. IV, ord., 15 novembre 2019, n. 5708; id., sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6577; id., sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3198; id., ord., 7 luglio 2017, n. 2877; id., ord., 26 maggio 2017, n. 2243; id., ord., 28 aprile 2017, n. 1802).
Ne consegue che le esigenze organizzative ostative all’accoglimento dell’istanza non possono essere banalmente riferite alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto, appaia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento, senza che venga perciò negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall’ordinamento (Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2020, n. 961).
Nel caso oggetto del presente giudizio, non emergono dalla motivazione del provvedimento impugnato “ casi o esigenze eccezionali” riferibili alla posizione del militare ricorrente che legittimino il rigetto dell’istanza. Tali, infatti, non possono essere considerate né le presunte esigenze di organico presso il Comando Provinciale di Roma dovute agli impegni connessi con l’evento del “Giubileo 2025” né l’inopportunità di determinare vacanze nel ruolo sovrintendenti presso la Stazione di Civitavecchia, trattandosi di motivazioni del tutto generiche e stereotipate e per le quali l’Amministrazione non ha allegato né tantomeno provato che la presenza del ricorrente nella sede di servizio d’origine potesse essere considerata essenziale o, perlomeno, utile al fine di fronteggiare tali presunte carenze.
8.2 Quanto, invece, alla motivazione del diniego ai sensi della quale l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis non sarebbe stata possibile per lo stato di sovralimentazione nel ruolo sovrintendenti sia presso la NE CA (+17,35%, con + 279 unità su 1608) che presso il Comando Provinciale di Caserta (+16,67%, con + 48 unità su 288), il Collegio rileva quanto segue.
La tesi del ricorrente – che, come esposto, ritiene necessaria, ai fini del legittimo diniego, una motivazione rinforzata che renda esplicita l’eccezionalità delle esigenze organiche e di servizio della Forza Armata, tali da giustificare il dissenso al trasferimento - deve raccordarsi alla lettera e alla “ratio” dei suddetti requisiti, il primo dei quali richiede, in effetti, come imprescindibile una situazione di vacanza di posizioni “ di corrispondente posizione retributiva” in una delle sedi a cui l’interessato ambisce ai fini del suo avvicinamento al nucleo familiare.
Di fronte ad un requisito così definito e afferente alla sede di servizio richiesta dal dipendente, sembra inevitabile pervenire alla conclusione che la locuzione aperta ed elastica “casi o esigenze eccezionali” (di cui all’art. 42-bis, comma 1, secondo periodo) non consente, comunque, di prescindere dalla necessaria presenza di (almeno) un posto vacante di uguale posizione retributiva nella sede di destinazione.
Di conseguenza, la richiamata locuzione “casi e esigenze eccezionali” va raccordata non al primo ma al secondo dei requisiti citati nel senso che, una volta appurata la vacanza/disponibilità di posti di corrispondente posizione retributiva nella sede di destinazione e accertati gli altri presupposti di cui al comma 1 dell’art. 42-bis (prole di età inferiore agli anni tre; coniuge che svolge attività di lavoro in altra regione o provincia rispetto alla sede di servizio del militare), il dissenso dell’Amministrazione militare è ancora possibile ma solo se “motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali” (Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2015, n. 3805), richiedendosi, più in generale, in virtù dell’art. 1493 cod. ord. mil., la ponderazione “…del particolare stato rivestito” dal militare.
Così chiarita la corretta esegesi della norma in commento, astrattamente l’Amministrazione avrebbe potuto negare l’assenso all’assegnazione temporanea nel caso di effettiva assenza “di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” presso la sede di servizio richiesta. Sul punto, infatti, non coglie nel segno l’argomentazione attorea secondo la quale la possibilità di inserimento del lavoratore nella sede richiesta non è preclusa dall’eventuale esatta corrispondenza tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle previste nell'organico della sede di destinazione; nel caso di specie, l’Amministrazione, infatti, non ha negato il trasferimento temporaneo del ricorrente perché presso le sedi richieste egli non poteva svolgere le mansioni svolte nella sede d’origine, bensì perché è stata allegata l’assenza in radice presso le sedi richieste di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, essendo quelli dello stesso grado già in stato di sovralimentazione.
8.3 Se, pertanto, in astratto la motivazione dell’Amministrazione può essere ritenuta congrua, in concreto il Collegio rileva che non risulta provata – e, anzi, risulta smentita dalla documentazione agli atti – l’allegato stato di insussistenza di “ un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”.
Con l’istanza del 20/01/2025, infatti, il militare ricorrente chiedeva di essere assegnato temporaneamente presso una sede di servizio più vicina al luogo di residenza del proprio nucleo familiare, il quale veniva individuato nel Comune di Lusciano (CE), ove sia egli sia la convivente hanno la propria residenza; nell’istanza il ricorrente chiedeva altresì con preferenza di essere trasferito alla sede di LA (CE), presso la quale egli era già stato assegnato in via temporanea per 120 giorni e che risulta essere distante solamente pochi chilometri dal luogo di residenza.
Ebbene, a fronte di una siffatta istanza, l’Amministrazione ha motivato il diniego, facendo riferimento allo stato di sovralimentazione per lo stesso ruolo del ricorrente - ossia quello dei Sovrintendenti - presso la NE CA e presso il Comando Provinciale di Caserta.
Non risulta, tuttavia, che l’Amministrazione abbia eseguito la propria attività istruttoria sulle singole sedi di servizio presenti nel territorio richiesto, limitando la propria analisi alla regione e alla provincia di Caserta complessivamente considerate; e, anzi, dallo stesso prospetto depositato in giudizio dall’Amministrazione, emerge che, ad esempio, presso il Comando Provinciale di Aversa vi fosse perlomeno un posto vacante.
8.4 In definitiva, il Collegio ritiene che l’Amministrazione, al fine di legittimamente negare il beneficio richiesto, avrebbe dovuto verificare l’esistenza di “un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” nel territorio richiesto, andando ad esaminare la situazione organica di ogni singola sede di servizio presente nella regione CA, valutando in via prioritaria la possibilità di trasferire il militare presso la sede di servizio di LA ovvero presso altra sede della provincia di Caserta, e non limitandosi invece ad effettuare una analisi sugli aggregati regionali e provinciali.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato.
9. La peculiare natura della controversia e degli interessi coinvolti giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA AN, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
UC EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC EN | VA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.