CASS
Sentenza 12 dicembre 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2023, n. 34754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34754 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29807/2015 R.G. proposto da: CO OL EA, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. CATERINA CO OL e dall’Avv. FILIPPO DA PASSANO, elettivamente domiciliato presso lo studio EZ & Associati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, N. 18 – ricorrente – contro IRPEF ACCERTAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 34754 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CORTESI FRANCESCO Data pubblicazione: 12/12/2023 2 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 – controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 569/2015, depositata il 12 maggio 2015; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Francesco Cortesi nella pubblica udienza del 17 novembre 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PE Locatelli, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti;
sentita l’Avv. IA Fiandaca per l’amministrazione finanziaria. FATTI DI CAUSA 1. Il 13 gennaio 2010 l’amministrazione finanziaria notificò ad DR CO LI, quale unico erede di ER CO, un avviso di accertamento contenente ripresa a tassazione, ai fini EF per l’anno 2004, del maggior reddito accertato a suo carico, con le modalità di cui all’art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consistente nei proventi delle locazioni di una cantina e di una porzione di lastrico solare destinati all’installazione di antenne per la telefonia mobile. L’avviso fu impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che respinse il ricorso. 3 2. La sentenza venne confermata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, adìta con gravame del contribuente. I giudici d’appello, accertata l’esistenza di un rapporto locativo fra una compagnia telefonica e la proprietaria degli immobili, dante causa del contribuente, ritennero che i relativi proventi andassero tassati come redditi fondiari. 3. DR CO LI ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a otto motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo deduce «nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, II comma, n.ri 2-3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.». Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata esposizione dello svolgimento del processo e dell’indicazione delle richieste delle parti, in modo tale da non rendere intelligibile il thema decidendum. 2. Con il secondo motivo, nuovamente deducendo la nullità della sentenza per omessa pronunzia e motivazione apparente, e denunziando, altresì, violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 148 cod. proc. civ. e 14 della l. 20 novembre 1982, n. 890, il ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. abbia trascurato di esaminare il motivo d’appello con il quale egli aveva eccepito l’inesistenza della notifica dell’atto impositivo per mancata sottoscrizione della relata di notifica. 4 Il contribuente osserva, in particolare, che la sentenza impugnata contiene un generico riferimento ai «punti ab initio sollevati in diritto», per i quali si riporta «al dettato di precedenti sentenze di questa Commissione» che, tuttavia, non riporta né menziona. Per la ritenuta ipotesi di statuizione implicita, poi, assume che la C.T.R. avrebbe violato le norme che disciplinano la notificazione degli atti, in particolare laddove prescrivono la sottoscrizione della relazione a pena di invalidità della stessa. 3. Con il terzo mezzo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o per motivazione apparente. La censura ricalca, nel contenuto, quella precedente, riferendosi al diverso profilo di nullità-inesistenza della notificazione, in quanto eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi di ER CO, nonostante il ricorrente «si fosse individuato di fronte all’Amministrazione finanziaria e avesse fornito i propri recapiti». 4. Anche il quarto mezzo di impugnazione – con il quale sono dedotte la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 ovvero la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e per motivazione apparente – svolge identiche considerazioni con riferimento al tema dell’intervenuta decadenza dell’Erario dal potere impositivo, oggetto di specifico motivo d’appello sul rilievo del fatto che la notifica dell’avviso era intervenuta dopo la perenzione del termine previsto dalla norma invocata (31 dicembre 2009). 5 5. Ed ancora, il quinto motivo si conforma al tono delle precedenti censure – deducendo la violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 17, comma 1-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oltreché la nullità della sentenza per omessa pronunzia o motivazione apparente – in relazione al dedotto vizio di carenza di sottoscrizione dell’atto impugnato. 6. Lo stesso è a dirsi per il sesto mezzo di impugnazione, che invoca, quale norma violata, l’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 unitamente al rilievo di nullità della sentenza. Il ricorrente si duole della mancata (o, in subordine, errata) statuizione, da parte dei giudici regionali, sul motivo d’appello con il quale egli aveva eccepito l’invalidità dell’accertamento parziale per mancanza del presupposto della preventiva segnalazione. 7. Negli stessi termini è formulato il settimo motivo di ricorso, che denunzia la violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, oltre alla nullità della sentenza;
il motivo di gravame del quale il ricorrente assume omesso l’esame o non motivata la statuizione aveva denunciato la nullità dell’avviso per difetto di motivazione. 8. Da ultimo, ricalca il medesimo paradigma anche l’ottavo mezzo di ricorso, concernente il motivo d’appello con il quale il contribuente aveva eccepito «la totale carenza di prova della pretesa dell’Ufficio», in quanto fondata «su due presunti contratti di locazione intercorsi fra compagnie telefoniche e l’avente causa» che, tuttavia, non erano mai stati prodotti nel corso del giudizio. 9. Il primo motivo non è fondato. 6 9.1. Non sfugge al Collegio che questa Corte di legittimità, in più occasioni, ha affermato che «la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione» (così di recente, fra le numerose altre, Cass. n. 28690/2023; Cass. n. 20364/2023). E tuttavia, nel caso di specie la sentenza impugnata contiene un richiamo, seppure estremamente stringato, al nucleo essenziale della vicenda – in particolare laddove evidenzia che quest’ultima ha ad oggetto «il ricorso del contribuente a seguito di avviso di accertamento relativo ad EF per la locazione di immobili per la installazione di antenne per cellulari» – dal quale è possibile inferire il thema decidendum, quantomeno nei suoi tratti fondamentali. D’altro canto, la stessa giurisprudenza richiamata ha sottolineato che, per la descrizione della vicenda processuale, non è necessaria un’ampia esposizione dell’intero contenuto del processo, né indispensabile la ricostruzione del contenuto degli avvisi di accertamento. 9.2. Per quanto concerne, poi, l’omessa specificazione delle richieste delle parti, è stato ripetutamente affermato (v. Cass. n. 18609/2015 e numerose altre seguenti) che la mancata o incompleta trascrizione delle rispettive conclusioni costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua 7 validità, salvo che ciò abbia in concreto inciso sull'attività del giudice. Nel caso di specie la succinta indicazione dell’oggetto del devolutum non è di ostacolo alla comprensione delle rispettive posizioni, e non consente, pertanto, di ritenere sussistente il vizio denunziato. 10. Tutte le restanti censure possono essere scrutinate congiuntamente;
esse, infatti, e come già rilevato in precedenza, ricalcano il medesimo paradigma argomentativo. Il ricorrente, infatti, ha richiamato sette motivi di appello, riportandoli integralmente nel proprio ricorso, dei quali ha lamentato l’omesso esame da parte della C.T.R., ovvero il fatto che la relativa decisione fosse stata resa con motivazione apparente, condensata nella seguente affermazione: «in analogia al dettato di precedenti sentenze di questa Commissione di appello sulla medesima questione per anni precedenti, si ritengono superati i vari punti ab initio sollevati in diritto». In via alternativa, e per l’ipotesi di ritenuta sussistenza di una statuizione implicita – giacché i giudici di appello si sono poi espressi sul merito della pretesa erariale – ha dedotto l’erroneità della decisione sotto forma di violazione di legge. 10.1. Il Collegio esclude che sussista, nella specie, un’ipotesi di decisione implicita. Tale fattispecie ricorre, infatti, quando una questione sollevata davanti al giudice non viene da questi espressamente trattata, ma risulta superata e travolta dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e 8 comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la sua IL o infondatezza (così, ex multis, Cass. n. 12131/2023). Ciò non è accaduto in questo caso, giacché – come si è accennato e come rileva lo stesso ricorrente – la sentenza impugnata reca affermazioni espresse, seppure decisamente (ed eccessivamente, come si dirà) stringate, in punto alle varie questioni dedotte dal contribuente in sede di appello in via preliminare all’esame della pretesa nel merito. 10.2. Poste tali considerazioni, i motivi sono tutti fondati laddove denunziano la sussistenza di un’ipotesi di motivazione apparente. Quest’ultima, com’è noto, ricorre quando il giudice di merito, pur rendendo la “ragione grafica” della propria statuizione, omette di indicare su quali elementi ha fondato il suo convincimento, ovvero li indica senza però fornirne una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, sì da consentire un adeguato controllo dell'esattezza e logicità del suo ragionamento. In particolare, questa Corte ha affermato che la decisione può essere legittimamente motivata anche facendo proprie le argomentazioni di altro giudice, secondo la metodica tipica dell’argomentazione per relationem;
ciò, tuttavia, deve avvenire mediante l’espressione, quantomeno sintetica, delle ragioni della conferma del precedente evocato in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso le rispettive parti motive, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero in modo da rendere possibile il controllo del 9 rinvio operato, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata (in tal senso, fra le altre, Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n. 9105/2017). Pertanto, secondo la giurisprudenza richiamata, va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame;
e ciò in quanto l’apparenza si rivela proprio nella obiettiva inadeguatezza della pronunzia impugnata ad indicare del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 3819/2020). 10.3. La motivazione della sentenza d’appello, nei termini poc’anzi richiamati, è affetta da tali insanabili carenze. Il richiamo – omnicomprensivo e indefinito – ai «vari punti ab initio sollevati in diritto» non consente, infatti, in alcun modo di comprendere se la C.T.R. abbia esaminato tutte le articolate doglianze svolte dal ricorrente in punto all’intrinseca validità dell’avviso di accertamento e della sua notificazione, al rispetto del termine per l’esercizio della potestà impositiva e alla sussistenza dei presupposti per la legittimità del procedimento di accertamento parziale adottato dall’Amministrazione. Né, in tal senso, soccorre il riferimento «al dettato di precedenti sentenze di questa Commissione di appello sulla medesima questione per anni precedenti», che la sentenza non richiama né, tantomeno, riporta, neppure peritandosi di indicare 10 se si tratta di decisioni passate in giudicato ovvero valutabili come precedenti dotati di mero valore persuasivo. Nessun altro elemento contenuto nell’intero corpo della decisione consente di dedurre la sussistenza di circostanze utili a far comprendere il percorso logico adottato dai giudici d’appello. Sussiste, pertanto, il lamentato vizio di nullità della decisione per motivazione apparente. 11. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata perché nulla, in relazione ai motivi da secondo a ottavo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che ne provvederà al riesame, liquidando, altresì, le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione ai motivi da secondo a ottavo, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria anche per le spese. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.
sentita l’Avv. IA Fiandaca per l’amministrazione finanziaria. FATTI DI CAUSA 1. Il 13 gennaio 2010 l’amministrazione finanziaria notificò ad DR CO LI, quale unico erede di ER CO, un avviso di accertamento contenente ripresa a tassazione, ai fini EF per l’anno 2004, del maggior reddito accertato a suo carico, con le modalità di cui all’art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consistente nei proventi delle locazioni di una cantina e di una porzione di lastrico solare destinati all’installazione di antenne per la telefonia mobile. L’avviso fu impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che respinse il ricorso. 3 2. La sentenza venne confermata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, adìta con gravame del contribuente. I giudici d’appello, accertata l’esistenza di un rapporto locativo fra una compagnia telefonica e la proprietaria degli immobili, dante causa del contribuente, ritennero che i relativi proventi andassero tassati come redditi fondiari. 3. DR CO LI ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a otto motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo deduce «nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, II comma, n.ri 2-3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.». Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata esposizione dello svolgimento del processo e dell’indicazione delle richieste delle parti, in modo tale da non rendere intelligibile il thema decidendum. 2. Con il secondo motivo, nuovamente deducendo la nullità della sentenza per omessa pronunzia e motivazione apparente, e denunziando, altresì, violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 148 cod. proc. civ. e 14 della l. 20 novembre 1982, n. 890, il ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. abbia trascurato di esaminare il motivo d’appello con il quale egli aveva eccepito l’inesistenza della notifica dell’atto impositivo per mancata sottoscrizione della relata di notifica. 4 Il contribuente osserva, in particolare, che la sentenza impugnata contiene un generico riferimento ai «punti ab initio sollevati in diritto», per i quali si riporta «al dettato di precedenti sentenze di questa Commissione» che, tuttavia, non riporta né menziona. Per la ritenuta ipotesi di statuizione implicita, poi, assume che la C.T.R. avrebbe violato le norme che disciplinano la notificazione degli atti, in particolare laddove prescrivono la sottoscrizione della relazione a pena di invalidità della stessa. 3. Con il terzo mezzo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o per motivazione apparente. La censura ricalca, nel contenuto, quella precedente, riferendosi al diverso profilo di nullità-inesistenza della notificazione, in quanto eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi di ER CO, nonostante il ricorrente «si fosse individuato di fronte all’Amministrazione finanziaria e avesse fornito i propri recapiti». 4. Anche il quarto mezzo di impugnazione – con il quale sono dedotte la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 ovvero la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e per motivazione apparente – svolge identiche considerazioni con riferimento al tema dell’intervenuta decadenza dell’Erario dal potere impositivo, oggetto di specifico motivo d’appello sul rilievo del fatto che la notifica dell’avviso era intervenuta dopo la perenzione del termine previsto dalla norma invocata (31 dicembre 2009). 5 5. Ed ancora, il quinto motivo si conforma al tono delle precedenti censure – deducendo la violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 17, comma 1-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oltreché la nullità della sentenza per omessa pronunzia o motivazione apparente – in relazione al dedotto vizio di carenza di sottoscrizione dell’atto impugnato. 6. Lo stesso è a dirsi per il sesto mezzo di impugnazione, che invoca, quale norma violata, l’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 unitamente al rilievo di nullità della sentenza. Il ricorrente si duole della mancata (o, in subordine, errata) statuizione, da parte dei giudici regionali, sul motivo d’appello con il quale egli aveva eccepito l’invalidità dell’accertamento parziale per mancanza del presupposto della preventiva segnalazione. 7. Negli stessi termini è formulato il settimo motivo di ricorso, che denunzia la violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, oltre alla nullità della sentenza;
il motivo di gravame del quale il ricorrente assume omesso l’esame o non motivata la statuizione aveva denunciato la nullità dell’avviso per difetto di motivazione. 8. Da ultimo, ricalca il medesimo paradigma anche l’ottavo mezzo di ricorso, concernente il motivo d’appello con il quale il contribuente aveva eccepito «la totale carenza di prova della pretesa dell’Ufficio», in quanto fondata «su due presunti contratti di locazione intercorsi fra compagnie telefoniche e l’avente causa» che, tuttavia, non erano mai stati prodotti nel corso del giudizio. 9. Il primo motivo non è fondato. 6 9.1. Non sfugge al Collegio che questa Corte di legittimità, in più occasioni, ha affermato che «la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione» (così di recente, fra le numerose altre, Cass. n. 28690/2023; Cass. n. 20364/2023). E tuttavia, nel caso di specie la sentenza impugnata contiene un richiamo, seppure estremamente stringato, al nucleo essenziale della vicenda – in particolare laddove evidenzia che quest’ultima ha ad oggetto «il ricorso del contribuente a seguito di avviso di accertamento relativo ad EF per la locazione di immobili per la installazione di antenne per cellulari» – dal quale è possibile inferire il thema decidendum, quantomeno nei suoi tratti fondamentali. D’altro canto, la stessa giurisprudenza richiamata ha sottolineato che, per la descrizione della vicenda processuale, non è necessaria un’ampia esposizione dell’intero contenuto del processo, né indispensabile la ricostruzione del contenuto degli avvisi di accertamento. 9.2. Per quanto concerne, poi, l’omessa specificazione delle richieste delle parti, è stato ripetutamente affermato (v. Cass. n. 18609/2015 e numerose altre seguenti) che la mancata o incompleta trascrizione delle rispettive conclusioni costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua 7 validità, salvo che ciò abbia in concreto inciso sull'attività del giudice. Nel caso di specie la succinta indicazione dell’oggetto del devolutum non è di ostacolo alla comprensione delle rispettive posizioni, e non consente, pertanto, di ritenere sussistente il vizio denunziato. 10. Tutte le restanti censure possono essere scrutinate congiuntamente;
esse, infatti, e come già rilevato in precedenza, ricalcano il medesimo paradigma argomentativo. Il ricorrente, infatti, ha richiamato sette motivi di appello, riportandoli integralmente nel proprio ricorso, dei quali ha lamentato l’omesso esame da parte della C.T.R., ovvero il fatto che la relativa decisione fosse stata resa con motivazione apparente, condensata nella seguente affermazione: «in analogia al dettato di precedenti sentenze di questa Commissione di appello sulla medesima questione per anni precedenti, si ritengono superati i vari punti ab initio sollevati in diritto». In via alternativa, e per l’ipotesi di ritenuta sussistenza di una statuizione implicita – giacché i giudici di appello si sono poi espressi sul merito della pretesa erariale – ha dedotto l’erroneità della decisione sotto forma di violazione di legge. 10.1. Il Collegio esclude che sussista, nella specie, un’ipotesi di decisione implicita. Tale fattispecie ricorre, infatti, quando una questione sollevata davanti al giudice non viene da questi espressamente trattata, ma risulta superata e travolta dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e 8 comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la sua IL o infondatezza (così, ex multis, Cass. n. 12131/2023). Ciò non è accaduto in questo caso, giacché – come si è accennato e come rileva lo stesso ricorrente – la sentenza impugnata reca affermazioni espresse, seppure decisamente (ed eccessivamente, come si dirà) stringate, in punto alle varie questioni dedotte dal contribuente in sede di appello in via preliminare all’esame della pretesa nel merito. 10.2. Poste tali considerazioni, i motivi sono tutti fondati laddove denunziano la sussistenza di un’ipotesi di motivazione apparente. Quest’ultima, com’è noto, ricorre quando il giudice di merito, pur rendendo la “ragione grafica” della propria statuizione, omette di indicare su quali elementi ha fondato il suo convincimento, ovvero li indica senza però fornirne una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, sì da consentire un adeguato controllo dell'esattezza e logicità del suo ragionamento. In particolare, questa Corte ha affermato che la decisione può essere legittimamente motivata anche facendo proprie le argomentazioni di altro giudice, secondo la metodica tipica dell’argomentazione per relationem;
ciò, tuttavia, deve avvenire mediante l’espressione, quantomeno sintetica, delle ragioni della conferma del precedente evocato in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso le rispettive parti motive, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero in modo da rendere possibile il controllo del 9 rinvio operato, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata (in tal senso, fra le altre, Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n. 9105/2017). Pertanto, secondo la giurisprudenza richiamata, va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame;
e ciò in quanto l’apparenza si rivela proprio nella obiettiva inadeguatezza della pronunzia impugnata ad indicare del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 3819/2020). 10.3. La motivazione della sentenza d’appello, nei termini poc’anzi richiamati, è affetta da tali insanabili carenze. Il richiamo – omnicomprensivo e indefinito – ai «vari punti ab initio sollevati in diritto» non consente, infatti, in alcun modo di comprendere se la C.T.R. abbia esaminato tutte le articolate doglianze svolte dal ricorrente in punto all’intrinseca validità dell’avviso di accertamento e della sua notificazione, al rispetto del termine per l’esercizio della potestà impositiva e alla sussistenza dei presupposti per la legittimità del procedimento di accertamento parziale adottato dall’Amministrazione. Né, in tal senso, soccorre il riferimento «al dettato di precedenti sentenze di questa Commissione di appello sulla medesima questione per anni precedenti», che la sentenza non richiama né, tantomeno, riporta, neppure peritandosi di indicare 10 se si tratta di decisioni passate in giudicato ovvero valutabili come precedenti dotati di mero valore persuasivo. Nessun altro elemento contenuto nell’intero corpo della decisione consente di dedurre la sussistenza di circostanze utili a far comprendere il percorso logico adottato dai giudici d’appello. Sussiste, pertanto, il lamentato vizio di nullità della decisione per motivazione apparente. 11. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata perché nulla, in relazione ai motivi da secondo a ottavo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che ne provvederà al riesame, liquidando, altresì, le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione ai motivi da secondo a ottavo, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria anche per le spese. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.