Articolo 85 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 84Articolo 86
Versione
14 marzo 1965
Art. 85.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dello articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito per l'anno finanziario 1965 come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . n. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80
Entrata in vigore il 14 marzo 1965
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