Art. 85.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dello articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito per l'anno finanziario 1965 come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . n. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dello articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito per l'anno finanziario 1965 come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . n. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80