TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 742
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 per omessa comunicazione preavviso di rigetto

    Il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, pertanto la violazione dell'art. 10 bis non comporta l'annullamento. Inoltre, non sono stati indicati elementi che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 32, comma 43 D.L. 269/2003 e eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, violazione del principio di affidamento

    L'abuso non è sanabile in quanto comporta un aumento di superficie e volume in area sottoposta a vincolo paesaggistico, indipendentemente dalla natura relativa del vincolo. La circolare ha recepito principi giurisprudenziali consolidati. Il legittimo affidamento non è invocabile in caso di illecito edilizio.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività

    La sentenza di incostituzionalità ha effetto retroattivo e impedisce l'applicazione della norma dichiarata incostituzionale a rapporti in corso. Non sussiste la tesi dei rapporti esauriti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 742
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 742
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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