Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00742/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Catalioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e Sicilia Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del diniego autorizzazione paesaggistica in sanatoria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. ND AI e udita per la parte resistente la difesa erariale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto protocollato al n. 14107/04 del 9 dicembre 2004 il sig. -OMISSIS- ha presentato al Comune di -OMISSIS- istanza di sanatoria ex art. 32 L. 326/2003, per tipologia di abuso n. 1 dell’allegato 1, avente ad oggetto “ la realizzazione di una mansarda in difformità a L.E. n. 1/1982 del 14/04/1982 ”, che si dichiarava ultimata alla data del 30 novembre 1988, per una superficie utile residenziale complessiva di 60 mq, (doc. 3 di parte ricorrente), in immobile catastalmente identificato al foglio 4, n. 1070 dello stesso Comune.
2. Quindi, con atto del 24 maggio 2018, il sig. -OMISSIS- -nelle more divenuto proprietario del bene- ha presentato alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di -OMISSIS- domanda di parere di compatibilità paesaggistica nell’ambito della stessa procedura di condono.
3. Con nota prot. n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2024 (asseritamente notificata il giorno successivo), l’Ente tutorio -richiamate: a) la data e la fonte del vincolo; b) la tipologia dell’abuso; c) la circolare n. 2/2022 del Dip. dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022- ha respinto l’istanza “ in ottemperanza alla circolare nr 02/2022 sopra citata ”, contestualmente ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni (doc. 1 di parte ricorrente).
4. Avverso la predetta nota, nonché (“ ove occorra ”) la presupposta Circolare n. 2 del Dipartimento dei Beni Culturali del 30 dicembre 2022, è insorto l’attuale proprietario dell’immobile che, con il ricorso in epigrafe, notificato il 9 aprile 2024 e depositato il successivo giorno 19 aprile 2024, ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
I) Violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990: mancata notifica del preavviso di rigetto ; con cui si censura la violazione del contraddittorio procedimentale, stante l’omessa comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis Legge n. 241/1990.
II) Violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 32, comma 43 D.L. 269/2003 così come convertito dalla L. 326/2003, recepito in Sicilia dall’art. 24 L.r. 15/04; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; violazione del principio di affidamento ; a mezzo del quale si lamenta l’inidoneità del rinvio alla circolare n. 2/2022 a sorreggere, di per sé, la motivazione reiettiva nel difetto dell’esplicitazione delle ragioni d’incompatibilità paesaggistica e del pregiudizio che l’intervento arrecherebbe ai valori tutelati. Al fondo si censura, poi, l’asserita applicazione retroattiva della predetta circolare a una domanda di sanatoria presentata sotto la vigenza di un diverso quadro normativo e interpretativo che, in tesi, avrebbe consentito la sanatoria anche in aree con vincoli relativi. Infine, il prolungato ritardo dell’Amministrazione nella definizione della domanda di sanatoria -commisurato in oltre sedici anni- avrebbe consolidato nel privato una posizione di legittimo affidamento meritevole di tutela.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato che, con documenti e memoria depositata il 15 dicembre 2025, si è opposta all’accoglimento del ricorso deducendone l’infondatezza, in sintesi: 1) a motivo della non condonabilità dell’abuso, che, determinando incremento di volume e superficie, non sarebbe perciò riconducibile al catalogo degli abusi minori suscettibili di sanatoria, conformemente al disposto dell’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003; 2) in quanto il provvedimento sarebbe congruamente motivato per relationem alla circolare n. 2/2022 e, per altro verso, dalla sua natura vincolata conseguirebbe la dequotazione del vizio procedimentale contestato.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A) In via preliminare va dichiarata l’ammissibilità del ricorso.
Pur consapevole di una diversa giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 18/09/2017, n. 4369 con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 146 D.lgs. n. 42/2004), il collegio recepisce e fa proprio l’orientamento, più volte affermato anche da questo Tribunale, in base al quale, per il suo effetto vincolante, il parere negativo della Soprintendenza è tale da imprimere un indirizzo ineluttabile sulla determinazione conclusiva e, perciò, idoneo a determinare un arresto procedimentale, conseguentemente legittimandone l’immediata impugnazione in deroga alla regola secondo cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (cfr. C.G.A.R.S., Adunanza delle sezioni riunite, parere n. 633/2022 del 29/12/2022; Cons. Stato, sez. VII, 20/02/2023 n. 1739; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, 30/10/2024, n. 2984; nonché T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 06/06/2025, n. 1820 e sez. III, 15/04/2025, n. 1236 secondo le quali, più esattamente: “ Alla natura di atto endoprocedimentale (seppur vincolante) del parere paesaggistico reso in sede di condono edilizio - a differenza che nel fisiologico procedimento ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 - consegue la facoltà (ma non l'onere) per il privato di impugnarlo stante la sua idoneità a costituire un arresto procedimentale altrimenti non superabile dell'iter del condono che deve, però, necessariamente concludersi con il provvedimento dell'autorità comunale, quale atto "finale", senza diversamente potersi prospettare l'ipotesi di conseguimento del titolo seppur ancora non efficace in assenza del parere dell'ente preposto alla tutela paesaggistica ”).
B.1) Nel merito il ricorso è infondato alla stregua dei plurimi precedenti di Sezione (cfr. ancora da ultimo T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 2 febbraio 2026 n. 322) e di questo Tribunale (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 4.7.2025 n. 2100; sez. II, 23.5.2025 n. 1660; sez. III, 23.5.2025, n. 1642; sez. V, 22.5.2025 n. 1621; sez. V, 18.4.2025 n. 1278; sez. III, 27.11.2024 n. 3942; sez. II, 3.5.2024 n. 1627; nonché: sez. III, 22.7.2024 n. 2636) su fattispecie analoghe, che si richiamano anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) cod. proc. amm.
B.2) In particolare, come reiteratamente osservato nei precedenti richiamati (e per tutti si veda TAR Sicilia – Catania, sez. III, 4 luglio 2025 n. 2100 cit.), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “ congiuntamente ” determinate condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
In relazione alla disciplina relativa al c.d. terzo condono edilizio (cit. art. 32, comma 27, lett. d), del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326) la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che per l’effetto della qualificazione delle aree come vincolate è sostanzialmente indifferente la natura (assoluta o relativa) del vincolo, stante il chiaro disposto legislativo (TAR Campania, Napoli, sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1241).
La giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 19 dicembre 2022, n. 252), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, nonché, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce « carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta »;
- deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare tra le possibili varianti di senso del testo originario dell’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
Il Giudice delle leggi, nella citata sentenza, ha anche così precisato: “ Non pare condivisibile, invece, il diverso avviso del CGARS, adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione -OMISSIS-, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge n. 47 del 1985, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta ”.
Il Giudice d’appello, dopo il citato intervento della Corte costituzionale, ha osservato che “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte cost., 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (CGARS, Sez. Riun., n.291/10 del 31 gennaio 2012) […] sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (C.G.A.R.S., sez. giur., 27 novembre 2023, n. 836).
La giurisprudenza è costante nel ritenere che “ ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – siano opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato ” (Cons. Stato, sez. VII, 13 febbraio 2025, n. 1214).
In definitiva, alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici, così come avvenuto nel caso in esame, essendo irrilevante, come sopra chiarito, che si tratti di vincolo relativo (Cons. Stato, sez. II, 17 ottobre 2024, n. 8314; nonché nei termini fin qui riferiti T.A.R. Sicilia – Catania n. 2100/2025 cit.).
B.3) Premesso quanto sopra, come si ricava dagli atti del procedimento amministrativo:
- l’opera per la quale è stato richiesto il rilascio del titolo in sanatoria è stata ultimata, secondo quanto dichiarato, in data antecedente al 31 marzo 2003 (e segnatamente il 30 novembre 1988: doc. 3 del ricorrente, pag. 3 del pdf);
- con riferimento all’allegato 1 al Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, l’abuso, secondo quanto del pari indicato nell’istanza di condono, ricade nella tipologia n. 1 (“Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”) e ha comportato un incremento di superficie di 60 mq (doc. 3, pag. 3 del pdf, cit.);
- inoltre, come riportato nel provvedimento impugnato (doc. 1 del ricorrente), l’immobile insiste su area soggetta a vincolo istituito in epoca antecedente all’intervento per cui è controversia giacché imposto dal D.P.R.S. dei 11 novembre 1967 n. 6561 (in G.U.R.S. del 18 novembre 1967 n. 51) e dal relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di -OMISSIS-, affisso all’albo pretorio del Comune di -OMISSIS- il 28 dicembre 1964.
Orbene, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “ ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato ” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VII, 13 febbraio 2025, n. 1214).
In definitiva, alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici (come avvenuto nel caso in esame), essendo irrilevante, come sopra chiarito, che si tratti di vincolo relativo (cfr. cit. Cons. Stato, sez. II, 17 ottobre 2024, n. 8314).
Merita peraltro precisare in proposito che, per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 ( coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume ); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 ( non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno ); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 ( in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi ; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza ); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 ( nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie ).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “ superficie utile ” va “ intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia ” (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata).
Se ne ricava che, nel difetto dei presupposti positivamente prescritti (venendo in evidenza un abuso connotato dai seguenti caratteri: ampliamento di volume e superficie; rientrante nella tipologia 1; realizzato, in area soggetta a vincolo, in epoca successiva alla decorrenza del vincolo), il rilascio del condono è normativamente precluso e l’atto di diniego impugnato assurge, di conseguenza, ad atto radicalmente vincolato; non potendo l’Amministrazione che esprimere una determinazione sfavorevole in ordine all’istanza presentata.
C) Da quanto sopra non coglie nel segno la censura di violazione dell’art. 10 bis cod. proc. amm. dal momento che: “[…] trova applicazione alla fattispecie controversa la chiara previsione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme formali o procedimentali qualora, per la sua natura vincolata, “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” […]”; inoltre, il terzo periodo del secondo comma del medesimo art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “richiama espressamente il secondo e non il primo periodo del secondo comma, di talché risulta inapplicabile alla fattispecie controversa. Difatti, in ossequio alla condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1575 del 2021 e n. 478 del 2021,) il terzo periodo del secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, secondo cui “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bi s”, è applicabile esclusivamente ai provvedimenti discrezionali, non a quelli vincolati. Il secondo periodo dell’articolo 21-octies, comma 2, prevede che “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Tale disposizione, a differenza di quella contenuta nel primo periodo riferita agli atti vincolati, disciplina la non annullabilità dei provvedimenti discrezionali. Operando il terzo periodo rinvio, in caso di violazione dell’articolo 10-bis, alla disposizione di cui al secondo periodo, è evidente che esso, nell’affermare la rilevanza comunque della violazione di tale norma, trova applicazione esclusiva nelle fattispecie di provvedimenti discrezionali. Come dimostrato dall’utilizzo dell’avverbio “comunque”, dal riferimento normativo al “contenuto” del provvedimento (in luogo dell’inciso “contenuto dispositivo” utilizzato nel primo periodo) e dal precipuo obbligo imposto all’amministrazione di offrire la dimostrazione dell’irrilevanza del vizio, il secondo e il terzo periodo del comma 2 si riferiscono univocamente a provvedimenti adottati nell’esercizio di attività discrezionale […] ” (cfr. C.G.A.R.S., sez. giur., 5 luglio 2024, n. 469).
Si soggiunga, peraltro, che affinché la violazione dell’art. 10 bis comporti l’illegittimità del provvedimento di diniego, il privato oltre a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, deve altresì indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 3 novembre 2025 n. 846). Per converso, nel caso di specie neanche dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in sede processuale sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione regionale a non adottare l’atto avversato.
D) Destituita di fondamento è anche la censura che fa leva sul presunto difetto di motivazione.
Ed invero, a fronte della riscontrata insanabilità dell’abuso -per le ragioni innanzi illustrate- nessun ulteriore approfondimento istruttorio era necessario, né si imponeva una valutazione di “merito” sulla compatibilità paesaggistica, stante l’assenza degli stringenti presupposti prescritti per la regolarizzazione dell’immobile.
Peraltro, il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili, non essendoci in caso contrario spazio per alcuna valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. In assenza dei presupposti di sanabilità, il detto parere, ove reso, assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta.
Per costante e condivisa giurisprudenza, del resto, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è pienamente assolto mediante il richiamo ad altro atto (nel caso in esame la circolare n. 02, prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022, del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana), purché ne siano indicati gli estremi e sia garantita all’interessato la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (cfr. T.A.R. per la Puglia, sez. III, 6 maggio 2024, n. 549; T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. I, 17 luglio 2020, n. 137), come avvenuto nel caso in esame, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non risulta inficiato da difetto di istruttoria.
Inoltre, quanto al corredo argomentativo, l’atto avversato opera un chiaro inquadramento della tipologia dell’abuso ed evidenzia in modo puntuale che l’area di interesse è assoggettata a vincolo, indicandone le relative fonti (D.P.R.S. dell’11 novembre 1967 n. 6561 e verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di -OMISSIS-, affisso all’albo pretorio del Comune di -OMISSIS- il 28 dicembre 1964).
E) Prospetticamente errata è poi la censura di violazione del principio d’irretroattività.
A differenza di un mutamento normativo sopravvenuto, la pronuncia d’illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante, stante l’effetto necessariamente retroattivo dell’annullamento in base al combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Non è perciò prospettabile una pretesa alla definizione tempestiva dei rapporti pendenti al fine di non subire la pronuncia di incostituzionalità nel frattempo sopravvenuta, in quanto il vantaggio così ottenuto sarebbe contra Costitutionem : come tale non idoneo a ingenerare un affidamento meritevole di tutela.
Neppure può ritenersi, d’altronde, che il rapporto controverso sia esaurito -e come tale immune agli effetti retroattivi della declaratoria d’incostituzionalità-. Possono, infatti, intendersi come esauriti solo quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 24.6.2025 n. 2011). Di contro, a fronte del mancato rilascio del nulla osta e della non significatività del silenzio, non è predicabile in specie la tesi dei rapporti esauriti (tra le molte altre, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. V, 28.4.2025, n. 1393).
F) Le superiori considerazioni valgono a porre al riparo dalle critiche ricorsuali anche la circolare n. 2/2022, che ha semplicemente recepito i principi enucleati dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 252/2022.
G) Infine non è fondatamente prospettabile alcuna esigenza di tutela del legittimo affidamento atteso che, a fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di sanatoria o condono degli abusi realizzati: “ Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima ” (C.G.A.R.S. sez. giurisd., 5 novembre 2025 n. 864 e giurisprudenza ivi richiamata).
H) In conclusione il ricorso dev’essere respinto, siccome infondato.
Le spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda e il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di sanatoria, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altra persona fisica menzionata nel ricorso.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP EG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
ND AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AI | EP EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.