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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
CONTE MARIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3366/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRPEF-ALTRO 2010
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRPEF-ALTRO 2011
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRPEF-ALTRO 2016
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRAP 2010
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRAP 2011
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRAP 2018
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Ricorrente 1 (di seguito l'”Associazione”) ha promosso ricorso alla
Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate – SS (di seguito l'ADER), l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'”ADE”), la Camera di Commercio di Palermo ed Enna (di seguito la “CCIAA di Palermo ed Enna” ), avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ex art. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973 descritto in epigrafe, notificato in data 29.7.2025, relativamente ai seguenti atti rimasti non pagati anche a seguito di intimazione di pagamento n.
29620259027763375 notificata il 24.6.20255:
a)-cartella di pagamento n. 29620140012422834000, notificata in data 04/05/2016
b)- cartella di pagamento n. 29620150024483806000, notificata in data 04/05/2016
c)- cartella di pagamento n. 29620220084168243000, notificata in data 23/05/2023
d)- cartella di pagamento n. 29620230055218134000, notificata in data 19/03/2024
e)- avviso di Accertamento n. TY307J501622/2022, notificato in data 14/10/2022.
1.1.- L'Associazione invoca l'annullamento del predetto atto di pignoramento dei crediti verso terzi per i seguenti motivi:
i)- “nullità e/o annullabilità e/o inesistenza dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per mancanza dei requisiti essenziali e violazione della disciplina processuale civilistica sulle esecuzioni presso terzi.
Viene eccepita la violazione dell'articolo 72 bis del Dpr 602/1973, secondo il quale l'atto di pignoramento presso terzi, emesso dall'Agente della SS, deve essere notificato sia al terzo pignorato che al debitore. Il Ricorrente invoca la nullità dell'intero pignoramento in quanto l'Agenzia delle Entrate SS, in violazione della normativa in vigore, ha notificato in data 21.07.25 l'atto di pignoramento al terzo Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Il relativo mandato di pagamento veniva eseguito il giorno successivo.
Solamente in data 29.07.25, ossia dopo 7 giorni dall'avvenuto pagamento da parte del terzo, l'Agenzia delle
Entrate SS notificava il pignoramento, oggetto della presente impugnazione, al debitore, odierno ricorrente. ii)- cessata materia del contendere - cartelle n. 29620230055218134000 e avviso di accertamento n.
TY307J501622/2022 (riferimento interno 89623017970023002000);
iii)- illegittimità dell'intimazione di pagamento e della pretesa in essa contenuta, per mancata notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento: violazione del procedimento di riscossione disciplinato dal d.p.r.
602/73. violazione art. 7 L. 212/00.
2.- Si sono costituite in Giudizio l'ADER e l'ADE. La CCIAA di Palermo ed Enna è rimasta contumace.
L'ADER e l'ADE rappresentano la regolarità delle notifiche degli atti presupposti a quello impugnato (predette cartelle di pagamento e avviso di accertamento), secondo documentazione probante versata in atti. Per il resto rappresenta la piena legittimità del proprio operato.
2.1.- In particolare l'ADER rappresenta che le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato erano state regolarmente notificate, secondo documentazione versata in atti. Inoltre gli atti presupposti a quello impugnato (le predette cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento) erano già contenuti in seno alla intimazione di pagamento n. 29620259027763375 (secondo le indicazioni fornite nell'atto impugnato) che era stata impugnata innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, R.G.R. 3120/2025, sez. 06 (udienza di trattazione non ancora fissata alla data di costituzione in giudizio dell'ADE).
2.2. L'ADE invoca il difetto di giurisdizione del Giudice tributario, ritenendo che la cognizione delle questioni relative all'atto esecutivo sarebbe del giudice ordinario. Invoca la declaratoria del difetto di giurisdizione del
Giudice Tributario adito con conseguente inammissibilità del ricorso nonché l'avvenuta decadenza della proposta azione posto che il contribuente avrebbe dovuto proporre il ricorso ai sensi e nelle forme dell'art. 617 c.p.c..
Per il resto invoca la piena legittimità del ricorso ritento, comunque, infondato.
2.3.- La ricorrente propone memorie di replica, rispetto alle predette costituzioni in giudizio, rappresentando la ritenuta infondatezza della questione pregiudiziale inerente il difetto di giurisdizione del Giudice tributario.
Per il resto richiama il contenuto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
3.- In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, nn. 26242 e 26243) - in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c., (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363;
Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936) – la Corte ritiene pregiudiziale il rilievo dell'ADE di carenza di giurisdizione del giudice tributario e lo ritiene fondato nei termini che seguono.
3.1.- In via preliminare si osserva che secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, in caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito (Sez. U, 23 luglio 2021, n. 21165). Peraltro, proprio per evitare una pluralità di regolamenti d'ufficio, da sollevarsi in tempi diversi in relazione all'esito sulle domande principali e subordinate, le Sezioni unite hanno anche opportunamente chiarito che, qualora venga sollevato conflitto negativo di giurisdizione su domande cumulate, avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande - attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia - ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte;
ne consegue che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale (Cass. Sez. U, n. 7822/2020).
3.2.- Rispetto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, la questione pregiudiziale che è stata posta dalla ricorrente per mezzo del primo motivo di ricorso di cui si è detto al Par. 1, consiste nella asserita
“nullità dell'intero pignoramento” in ragione del fatto che l'Agenzia delle Entrate SS, in ritenuta violazione dell'art. 72 bis del Dpr 602/1973, aveva notificato in data 21.07.25 l'atto di pignoramento al terzo
Camera di Commercio di Palermo ed Enna (che avevano provveduto al pagamento della somma il giorno successivo alla detta notifica ) e solamente in data 29.07.25, ossia dopo 7 giorni dall'avvenuto pagamento da parte del terzo, al debitore, odierno ricorrente.
3.2.1.- Ciò posto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs 546/92, da ultimo modificato dall'art. 9, D.Lgs.
24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016, “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.".
3.2.2.- Ne consegue che, secondo il predetto principio di diritto tratteggiato al par. 3.1., quando l'opposizione del contribuente avverso l'atto di pignoramento contiene un cumulo di domande avvinte da un nesso di subordinazione, la cui cognizione sia astrattamente demandata a giudici diversi secondo i criteri di ripartizione della giurisdizione, il riparto va regolato con riferimento a tutte le domande senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte.
3.2.3.- Consegue ulteriormente che la competenza rispetto alla predetta questione pregiudiziale posta per mezzo del primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D Lgs 546/92, deve individuarsi nel giudice ordinario, in quanto questione che attiene alla nullità dell'intero atto impugnato (peraltro preceduto da notifica di intimazione di pagamento a sua volta impugnata con diverso ricorso).
Infatti, nel caso specifico la prima domanda riguarda vizi propri del pignoramento (violazione dell'art. 72 bis del DPR 602/73 (per non contestuale notifica al terzo e al debitore), la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Mentre la domanda subordinata riguarda l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e avviso di accertamento presupposti al pignoramento, la cui cognizione spetterebbe in astratto al giudice tributario
(solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale a cura del giudice ordinario).
Tra tali domande sussiste un evidente vincolo di subordinazione, posto che la domanda principale, se accolta, sarebbe astrattamente idonea a definire il giudizio.
3.3. Per quanto precede la Corte individua la competenza del Giudice orinario a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale posta per mezzo del primo motivo di ricorso (inerente vizio proprio dell'atto impugnato) astrattamente idonea ad annullare l'atto impugnato.
3.4.- Per tutto quanto precede la Corte rileva la carenza di giurisdizione del Giudice tributario e, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge 69/2009, dispone che l'Associazione riassuma la causa innanzi al giudice ordinario, munito giurisdizione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.
4.- Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sez. XII, rileva la carenza di giurisdizione del
Giudice tributario e, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge 69/2009, dispone che l'Associazione riassuma la causa innanzi al giudice ordinario, munito giurisdizione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Palermo, 14.1.2025 Il Presidente
TO RT IO
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
CONTE MARIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3366/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRPEF-ALTRO 2010
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRPEF-ALTRO 2011
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRPEF-ALTRO 2016
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRAP 2010
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRAP 2011
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRAP 2018
- PIGNOR. TERZI n. 29684202500009918001 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Ricorrente 1 (di seguito l'”Associazione”) ha promosso ricorso alla
Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate – SS (di seguito l'ADER), l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'”ADE”), la Camera di Commercio di Palermo ed Enna (di seguito la “CCIAA di Palermo ed Enna” ), avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ex art. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973 descritto in epigrafe, notificato in data 29.7.2025, relativamente ai seguenti atti rimasti non pagati anche a seguito di intimazione di pagamento n.
29620259027763375 notificata il 24.6.20255:
a)-cartella di pagamento n. 29620140012422834000, notificata in data 04/05/2016
b)- cartella di pagamento n. 29620150024483806000, notificata in data 04/05/2016
c)- cartella di pagamento n. 29620220084168243000, notificata in data 23/05/2023
d)- cartella di pagamento n. 29620230055218134000, notificata in data 19/03/2024
e)- avviso di Accertamento n. TY307J501622/2022, notificato in data 14/10/2022.
1.1.- L'Associazione invoca l'annullamento del predetto atto di pignoramento dei crediti verso terzi per i seguenti motivi:
i)- “nullità e/o annullabilità e/o inesistenza dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per mancanza dei requisiti essenziali e violazione della disciplina processuale civilistica sulle esecuzioni presso terzi.
Viene eccepita la violazione dell'articolo 72 bis del Dpr 602/1973, secondo il quale l'atto di pignoramento presso terzi, emesso dall'Agente della SS, deve essere notificato sia al terzo pignorato che al debitore. Il Ricorrente invoca la nullità dell'intero pignoramento in quanto l'Agenzia delle Entrate SS, in violazione della normativa in vigore, ha notificato in data 21.07.25 l'atto di pignoramento al terzo Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Il relativo mandato di pagamento veniva eseguito il giorno successivo.
Solamente in data 29.07.25, ossia dopo 7 giorni dall'avvenuto pagamento da parte del terzo, l'Agenzia delle
Entrate SS notificava il pignoramento, oggetto della presente impugnazione, al debitore, odierno ricorrente. ii)- cessata materia del contendere - cartelle n. 29620230055218134000 e avviso di accertamento n.
TY307J501622/2022 (riferimento interno 89623017970023002000);
iii)- illegittimità dell'intimazione di pagamento e della pretesa in essa contenuta, per mancata notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento: violazione del procedimento di riscossione disciplinato dal d.p.r.
602/73. violazione art. 7 L. 212/00.
2.- Si sono costituite in Giudizio l'ADER e l'ADE. La CCIAA di Palermo ed Enna è rimasta contumace.
L'ADER e l'ADE rappresentano la regolarità delle notifiche degli atti presupposti a quello impugnato (predette cartelle di pagamento e avviso di accertamento), secondo documentazione probante versata in atti. Per il resto rappresenta la piena legittimità del proprio operato.
2.1.- In particolare l'ADER rappresenta che le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato erano state regolarmente notificate, secondo documentazione versata in atti. Inoltre gli atti presupposti a quello impugnato (le predette cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento) erano già contenuti in seno alla intimazione di pagamento n. 29620259027763375 (secondo le indicazioni fornite nell'atto impugnato) che era stata impugnata innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, R.G.R. 3120/2025, sez. 06 (udienza di trattazione non ancora fissata alla data di costituzione in giudizio dell'ADE).
2.2. L'ADE invoca il difetto di giurisdizione del Giudice tributario, ritenendo che la cognizione delle questioni relative all'atto esecutivo sarebbe del giudice ordinario. Invoca la declaratoria del difetto di giurisdizione del
Giudice Tributario adito con conseguente inammissibilità del ricorso nonché l'avvenuta decadenza della proposta azione posto che il contribuente avrebbe dovuto proporre il ricorso ai sensi e nelle forme dell'art. 617 c.p.c..
Per il resto invoca la piena legittimità del ricorso ritento, comunque, infondato.
2.3.- La ricorrente propone memorie di replica, rispetto alle predette costituzioni in giudizio, rappresentando la ritenuta infondatezza della questione pregiudiziale inerente il difetto di giurisdizione del Giudice tributario.
Per il resto richiama il contenuto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
3.- In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, nn. 26242 e 26243) - in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c., (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363;
Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936) – la Corte ritiene pregiudiziale il rilievo dell'ADE di carenza di giurisdizione del giudice tributario e lo ritiene fondato nei termini che seguono.
3.1.- In via preliminare si osserva che secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, in caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito (Sez. U, 23 luglio 2021, n. 21165). Peraltro, proprio per evitare una pluralità di regolamenti d'ufficio, da sollevarsi in tempi diversi in relazione all'esito sulle domande principali e subordinate, le Sezioni unite hanno anche opportunamente chiarito che, qualora venga sollevato conflitto negativo di giurisdizione su domande cumulate, avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande - attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia - ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte;
ne consegue che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale (Cass. Sez. U, n. 7822/2020).
3.2.- Rispetto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, la questione pregiudiziale che è stata posta dalla ricorrente per mezzo del primo motivo di ricorso di cui si è detto al Par. 1, consiste nella asserita
“nullità dell'intero pignoramento” in ragione del fatto che l'Agenzia delle Entrate SS, in ritenuta violazione dell'art. 72 bis del Dpr 602/1973, aveva notificato in data 21.07.25 l'atto di pignoramento al terzo
Camera di Commercio di Palermo ed Enna (che avevano provveduto al pagamento della somma il giorno successivo alla detta notifica ) e solamente in data 29.07.25, ossia dopo 7 giorni dall'avvenuto pagamento da parte del terzo, al debitore, odierno ricorrente.
3.2.1.- Ciò posto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs 546/92, da ultimo modificato dall'art. 9, D.Lgs.
24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016, “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.".
3.2.2.- Ne consegue che, secondo il predetto principio di diritto tratteggiato al par. 3.1., quando l'opposizione del contribuente avverso l'atto di pignoramento contiene un cumulo di domande avvinte da un nesso di subordinazione, la cui cognizione sia astrattamente demandata a giudici diversi secondo i criteri di ripartizione della giurisdizione, il riparto va regolato con riferimento a tutte le domande senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte.
3.2.3.- Consegue ulteriormente che la competenza rispetto alla predetta questione pregiudiziale posta per mezzo del primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D Lgs 546/92, deve individuarsi nel giudice ordinario, in quanto questione che attiene alla nullità dell'intero atto impugnato (peraltro preceduto da notifica di intimazione di pagamento a sua volta impugnata con diverso ricorso).
Infatti, nel caso specifico la prima domanda riguarda vizi propri del pignoramento (violazione dell'art. 72 bis del DPR 602/73 (per non contestuale notifica al terzo e al debitore), la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Mentre la domanda subordinata riguarda l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e avviso di accertamento presupposti al pignoramento, la cui cognizione spetterebbe in astratto al giudice tributario
(solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale a cura del giudice ordinario).
Tra tali domande sussiste un evidente vincolo di subordinazione, posto che la domanda principale, se accolta, sarebbe astrattamente idonea a definire il giudizio.
3.3. Per quanto precede la Corte individua la competenza del Giudice orinario a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale posta per mezzo del primo motivo di ricorso (inerente vizio proprio dell'atto impugnato) astrattamente idonea ad annullare l'atto impugnato.
3.4.- Per tutto quanto precede la Corte rileva la carenza di giurisdizione del Giudice tributario e, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge 69/2009, dispone che l'Associazione riassuma la causa innanzi al giudice ordinario, munito giurisdizione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.
4.- Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sez. XII, rileva la carenza di giurisdizione del
Giudice tributario e, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge 69/2009, dispone che l'Associazione riassuma la causa innanzi al giudice ordinario, munito giurisdizione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Palermo, 14.1.2025 Il Presidente
TO RT IO