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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2024, n. 10194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10194 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di LI AR, nato a [...] il [...], AR PP, nato a [...] il [...], NT ZO, nato a [...] il [...], SC ER, nato a [...] il [...], contro la sentenza DEla Corte d'appello di Torino DE 13.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10194 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 13/02/2024 udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto DE ricorso di AR LI e per la inammissibilità dei ricorsi degli altri ricorrenti;
udito l'Avv. SI Bersano, per la parte civile costituita SI ET, che si è associato alle conclusioni DE PG depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. Claudio Strada, in difesa di AR LI e di ER SC, che ha concluso riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi ed insistendo per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 24.5.2018, il Tribunale di Ivrea, procedendo con rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, aveva riconosciuto AR LI, MI AL, ZO NT, PP AR e ER SC responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ovvero, tutti, DE DEitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo 1), ed il LI anche dei fatti di bancarotta di cui al capo 2), 3), 4), 5) e 6) DEla rubrica;
aveva riconosciuto a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche e, al solo LI, quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in regime di equivalenza con la contestata aggravante e la recidiva per AR e SC;
aveva perciò, e conclusivamente, condannato AR LI alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di cui al capo 1) ed alla pena di anni 3 di reclusione per i reati di cui al capi rimanenti, con pena complessiva pari ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa;
MI AL, ZO NT e ER SC alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa ciascuno;
PP AR alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa;
aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile SI ET;
2. la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma DEla sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo 5) e, con la riconosciuta continuazione tra tutte le restanti imputazioni, ha rideterminato la pena per AR LI in anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
ha ridotto la pena inflitta a ER SC ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa;
ha riqualificato l'imputazione elevata nei confronti di PP AR e ZO NT (oltre che a MI AL) in quella di estorsione tentata rideterminando di conseguenza la pena ad anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 500 di multa ciascuno;
ha provveduto inoltre 9 per quanto riguarda le pene accessorie e le spese sostenute dalla costituita parte civile nel grado;
3. ricorrono per cassazione AR LI, PP AR, ZO NT e ER SC a mezzo dei rispettivi difensori che deducono: 3.1 l'Avv. Claudio Strada, in difesa di AR LI: 3.1.1 in relazione al capo 1): violazione di legge con riguardo agli artt. 43 e 629 cod. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità DEla motivazione: rileva l'erroneità DEla decisione impugnata che, confermando quella di primo grado, non ha considerato che il ricorrente era legittimato ad agire nei confronti DE ET per il pagamento dei macchinari che non erano compresi tra i cespiti DEla fallita;
osserva, infatti, che la Corte d'appello ha aderito all'orientamento secondo cui la distinzione tra il DEitto di estorsione e quello di ragion fattasi si fonda sulla intensità DEla violenza o DEla minaccia risultando perciò ultroneo il richiamo all'arresto DEle SS.UU. DE 2020 in concreto disatteso;
sottolinea, infatti, che il ricorrente aveva agito nella ragionevole convinziongDEla - legittimità DEla propria pretesa peraltro riconosciuta in sede civile;
ribadisce che la Corte territoriale non ha dato conto DEla ingiustizia DEla pretesa e DE correlativo danno per il ET nonché DEl'elemento psicologico in capo all'agente omettendo di considerare che le pretese fatte valere non erano esorbitanti rispetto a quanto poi riconosciuto in sede civile ed erano state indirizzate esclusivamente nei confronti DE ET e non di terzi estranei oltre che poste in essere dallo stesso LI e dagli altri imputati nella certezza DEla loro liceità; richiama una serie di conversazioni intercettate sottolineando che lo stesso ET aveva pacificamente ammesso i crediti vantati dal ricorrente e la proprietà dei macchinari in capo a quest'ultimo; aggiunge che la stessa persona offesa non poteva essere considerata un teste "neutro" avendo approfittato DEla condizione di estrema difficoltà DE ricorrente per intestarsi di fatto l'azienda estromettendolo dalla gestione ed omettendo anche di retribuirlo per l'attività lavorativa prestata all'interno DEl'azienda; segnala che la Corte d'appello ha finito per smarrire il criterio distintivo, tracciato dalle SS.UU., tra le due fattispecie DEittuose e richiama le decisioni che, in sede civile o DE lavoro, hanno riconosciuto la legittimità DEle pretese DE LI su cui la sentenza impugnata ha omesso di motivare;
3.1.2 in relazione ai capi 2), 3), 4) e 6): violazione di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità DEla motivazione: richiama ampi passi DEla sentenza impugnata relativi alla titolarità dei beni utilizzati dal ET senza tener conto degli elementi acquisiti e DEle deduzioni difensive, rimaste inevase a partire dalla scrittura DE 29.5.2017 prodotta dalla difesa in sede di udienza preliminare e 3 nemmeno menzionata;
aggiunge che era stato lo stesso curatore a confermare che tali beni non erano tra quelli strumentali DEla società invitando il LI a ritirarli;
sottolinea che anche il ET aveva riconosciuto che i macchinari erano di proprietà DE ricorrente, circostanza anch'essa di cui la sentenza impugnata non ha dato alcun conto;
3.1.3 contraddittorietà DEla motivazione in ordine alla contestazione DEl'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo;
segnala che, dalla motivazione DEla sentenza, risulta che la aggravante DEle "più persone riunite" era stata esclusa per tutti gli imputati laddove, tuttavia, nel calcolo DEla pena è stata giudicata equivalente alle attenuanti;
segnala che la aggravante rileverebbe sul piano DEla esecuzione DEla pena ai sensi DEl'art.
4-bis 0.P.; 3.1.4 contraddittorietà DEla motivazione in ordine alla quantificazione DEla pena ed erronea applicazione DEl'art. 133 cod. pen.: rilevi] che, formulando il giudizio di valenza, la Corte d'appelro ha —rich-tamato là-;récìdiva di cui all'art. 99 comma quarto cod. pen. non considerando che essa, per il LI, era stata esclusa già in primo grado;
aggiunge che, ai fini di un diverso esito DE giudizio, non è stata considerata la offerta risarcitoria formulata al ET;
segnala che la Corte non ha giustificato in alcun modo l'aumento per la continuazione anche a fronte DEla intervenuta estinzione dei reati di cui al capo 5); 3.1.5 erronea applicazione DEla legge penale e contraddittorietà DEla motivazione in merito alla rideterminazione DEle pene accessorie: richiama l'arresto DEla Corte Costituzionale DE 2018 seguito da quello DEle SS.UU. circa l'esigenza di determinare le pene accessorie previste dalla legge fallimentare, alla luce dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. con conseguente idonea motivazione sulla loro quantificazione;
3.2 l'Avv. Luigi Tartaglino, in difesa di PP AR, la nullità DEla sentenza impugnata per carenza, contraddittorietà e maniresta illogicità DEla motivazione: rileva, infatti, che il reato di tentata estorsione, in questi termini riqualificato, doveva essere derubricato in quello di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni atteso che il ricorrente aveva sempre ritenuto che il credito DE LI fosse giuridicamente fondato;
aggiunge di non avere avuto alcun interesse diretto nella vicenda potendo soltanto aspettarsi che il LI, una volta ricevuto il prezzo dei macchinari, avrebbe a sua volta onorato i propri debiti con lui: 3.3 l'Avv. Luigi Tartaglino, in difesa di ZO NT: dichiararsi prescritto il reato di tentata estorsione come riqualificato nella sentenza impugnata;
in via subordinata, la nullità DEla sentenza impugnata per carenza, 4 contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione: rileva, infatti, che il reato di tentata estorsione, in questi termini riqualificato, doveva essere derubricato in quello di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni atteso che il ricorrente aveva sempre ritenuto che il credito DE LI fosse giuridicamente fondato;
aggiunge di non avere avuto alcun interesse diretto nella vicenda potendo soltanto aspettarsi che il LI, una volta ricevuto il prezzo dei macchinari, avrebbe a sua volta onorato i propri debiti con lui: 3.4 l'Avv. Claudio Strada, in difesa di ER SC: 3.4.1 con riferimento al capo 1): erronea applicazione DEla legge penale e vizio di motivazione: rileva l'erroneità DEla decisione impugnata che, pur avendo evocato l'arresto DEle SS.UU. DE 2020, ne ha in concreto disatteso l'insegnamento secondo cui il terzo può concorrere nel DEitto di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni laddove il suo contributo sia offerto o reso senza alcuna ulteriore finalità che quella di aiutare il creditore;
ribadito che, per le SS.UU., il DEitto di cui all'art. 393 cod. pen. deve qualificarsi come reato proprio (ma) non esclusivo, ribadisce che il SC aveva agito nel solo ed esclusivo interesse DE LI, dal quale aveva ricevuto l'incarico di attivarsi;
3.4.2 contraddittorietà DEla motivazione in ordine alla quantificazione DEla pena ed erronea applicazione DEl'art. 133 cod. pen.: rileva che, contravvenendo ad un preciso obbligo, la Corte d'appello non ha dato conto dei criteri e DEle ragioni che hanno portato alla quantificazione DEla pena nei confronti DEl'odierno ricorrente;
3.4.3 erronea applicazione DEla legge penale e contraddittorietà DEla motivazione in merito alla rideterminazione DEle pene accessorie: rileva che la Corte d'appello non si è espressa in punto di durata DEle pene accessorie. CONSIDERATO IN DIRITTO Prima di esaminare i singoli ricorsi occorre dar conto DEla originaria imputazione di estorsione in concorso e DEla sua successiva evoluzione nella sentenza di secondo grado. Gli odierni ricorrenti, infatti (unitamente a MI AL, non impugnante in questa sede) erano stati tratti a giudizio per rispondere, al capo 1) DEl'imputazione, DE DEitto di estorsione consumata, pluriaggravata (anche ai sensi DEl'art. 112 comma primo, n. 1 e 2, cod. pen. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen.) in concorso (tra loro e 5 con altro soggetto non identificato) in danno di SI ET, avendo messo in atto, secondo l'accusa, le condotte dettagliatamente descritte nell'imputazione ed avendo così costretto la persona offesa a versare nelle mani di ER SC, quale acconto DEle maggiori somme richieste, un assegno di euro 3.000, conseguendo in tal modo un profitto ingiusto in quanto preteso dal LI a fronte DEl'utilizzo di macchinari in uso al ET ma in realtà provento di distrazione dal fallimento DEla ditta "IO LI". La Corte d'appello, prescindendo da quanto si dovrà più compiutamente approfondire vagliando il ricorso DE LI (e, di riflesso, quello DE SC), dopo aver disatteso i rilievi articolati dalle difese DE AR e DE NT, che avevano sollecitato la riqualificazione DE fatto nella diversa ipotesi disciplinata dall'art. 393 cod. pen., ha tuttavia sostenuto che le condotte da costoro tenute dovevano essere più correttamente qualificate in termini di tentativo di estorsione "... considerato che, in realtà, il SC è soggetto DE tutto avulso ed autonomo dai primi correi e, dunque, perpetra la condotta estorsiva in un secondo momento, con fasi e metodi nuovi, che non integrano o si collegano alle attività dei primi, che si sono rivelate brutali ed intimidatorie, ma di fatto inconcludenti ..." (cfr., pag. 11 DEla sentenza impugnata). L'approdo decisorio cui è pervenuta la Corte d'appello è stato perciò ed inequivocabilmente quello di "spezzare" il legame esistente tra le condotte DE AR e DE NT rispetto alla iniziativa DE LI portata a termine e, perciò, "consumata", sia pure con la ricezione di un importo ben inferiore a quello preteso dal LI, ad opera di ER SC. Ed è proprio la circostanza DEla considerazione "separata" ed autonoma DEle condotte DE AR e DE NT ad avere indotto i giudici di secondo grado ad escludere, in primo luogo, la aggravante DEle "più persone riunite" di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.: la sentenza impugnata, infatti, ha osservato, per un verso, che "... la condotta non è stata attuata dalle più persone riunite perché è carente la simultanea presenza, in ogni condotta, da parte di due o più persone, che piuttosto si alternano nelle concrete modalità esecutive" (cfr., pag. 11 DEla sentenza impugnata); in secondo luogo, però, la Corte territoriale ha significativamente fatto presente che "... non è stato considerato che i gruppi di soggetti supportanti il LI erano DE tutto distinti e differenziabili tra loro, con interessi intrecciati a ragioni di debito credito col LI". Altrettanto pacificamente, dunque, non potrebbe essere ritenuta la aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. su cui, invero, si dovrà sia pur brevemente tornare esaminando la posizione DE LI e DE SC. 6 I ricorsi DE AR e DE NT 1.1 Una volta considerata la posizione DE AR e DE NT separatamente rispetto alle altre, non si può che prendere atto DEla fondatezza DE rilievo preliminare sollevato dalla difesa DE secondo in ordine alla intervenuta prescrizione DE reato di tentata estorsione. Esclusa, infatti, già in primo grado, la pur contestata recidiva e considerata la riduzione per il tentativo (nella misura minima sulla pena cletentiva massima di anni 10 di reclusione) nonché, inoltre, l'aumento (di 1/4) per gli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione DE reato ritenuto a carico DE ricorrente era spirato il 26.1.2023 e, perciò, in data antecedente la adozione DEla sentenza di secondo grado. Nessun dubbio, d'altra parte, sull'ammissibilità DE ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, anche quale unico motivo, l'intervenuta estinzione DE reato per prescrizione maturata prima DEla sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi DEl'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 12602 DE 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266819 - 01). Con la declaratoria di estinzione DE reato, peraltro, vanno tuttavia confermate le statuizioni civili non essendo controversa la responsabilità DE ricorrente dal punto di vista "materiale" e, pertanto, il pregiudizio lamentato dalla costituita parte civile in favore DEla quale il ricorrente va infine condannato alla rifusione DEle spese liquidate come in dispositivo. 1.2 Il ricorso DE LI è, invece, inammissibile perché totalmente generico. Il Tribunale, infatti (cfr., pagg. 37-38 DEla sentenza di primo grado), aveva puntualmente ricostruito gli episodi in cui era rimasto coinvolto il ricorrente evidenziando come fosse DE tutto inverosimile che egli avesse accompagnato il LI dal ET per recuperare un credito vantato nei confronti DE coimputato e di cui, oltre ad esserne stata fornita una quantificazione "oscillante", non era stata addotta alcuna prova tanto che lo stesso LI, nel primo interrogatorio, non ne aveva fatto menzione alcuna. Dal canto suo, la Corte distrettuale, a fronte DEl'atto di appello, ha sinteticamente ma puntualmente replicato nel senso che "... le intercettazioni, il contenuto e le modalità, danno conto di interessi perseguiti anche dagli altri coimputati che, per le modalità oggettive con cui sono state attuate, per le statuizioni verbali che non si prestano a fraintendimenti, sono state correttamente 7 sussunte nella condotta estorsiva, giacché nel caso concreto i tre si sono organizzati ad operare in modo sistematico nella illecita forma di coartazione, al fine DE conseguimento di un proprio profitto e nell'ambito di crediti non esercitabili legalmente ...". Il ricorso, dal canto suo, risulta meramente reiterativo (anche dal punto di vista grafico) DEl'atto di appello essendosi la difesa limitata a ribadire, in termini DE tutto laconici e senza alcun confronto con la sentenza impugnata, la assenza di un interesse diretto DE AR nella vicenda che lo aveva visto protagonista (e sulla quale era comunque confesso dal punto di vista materiale) di condotte minatorie in danno DE ET e convinto, per contro, DEla bontà DEle ragioni DE LI. È appena il caso di ricordare che le SS.UU. "Filardo", nel concludere nel senso DEla qualificazione DE DEitto di cui all'art. 393 cod. pen. come "reato proprio" ma non "di mano propria", ha esplicitamente affermato (cfr.„ pag. 29 DEla sentenza) di condividere la giurisprudenza di questa Corte laddove ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto DE suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (...); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione DEl'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi DE concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (...)". Ed è proprio su tale corretta premessa in diritto che i giudici di merito hanno confermato l'imputazione a carico DE AR sorreggendo la propria decisione con argomentazioni rispetto alle quali il ricorso è, come detto, assolutamente generico. 2. Il ricorso di AR LI Il ricorso proposto nell'interesse di AR LI è fondato con riguardo ai primi due motivi e per le ragioni di séguito esposte;
inammissibile, invece, nel resto. 8 2.1 La vicenda, da cui erano originate tutte le imputazioni per le quali il ricorrente era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile nei due gradi di merito (salvo il riconoscimento DEla prescrizione maturata in secondo grado per il DEitto di cui al capo 5 DEla rubrica) è stata ricostruita dal Tribunale nella sentenza di primo grado partendo dal contenuto DEla denunzia sporta da SI ET: costui aveva riferito che AR LI, già suo collaboratore, il giorno 19 giugno DE 2014 si era presentato nel panificio da lui gestito accompagnato di due soggetti calabresi, a lui sconosciuti, i quali, affermandosi creditori di quello, gli avevano chiesto la somma di 50.000 euro per l'uso dei macchinari perché di proprietà DE medesimo LI. Il ET - come si evince dalla lettura DEla sentenza di primo grado - aveva riferito che, nel gennaio DE 2013, era stato contattato dal LI per collaborare con la Sri IO LI dove aveva lavorato sino al febbraio percependo un compenso di 3.000 euro mensili;
se non ché, nel luglio DE 2013, era stata presentata un'istanza di (auto)fallimento e, in data 29.10.2013, la IO LI srl era stata dichiarata fallita. Il LI aveva nel frattempo costituito una nuova società, la RA NO AL, di cui erano soci il figlio e la moglie DE coimputato e, anche, il ET, e che aveva acquisito il ramo d'azienda continuando a lavorare con la diretta collaborazione DE medesimo LI a fronte di un compenso mensile pari ad euro 3.000. Sempre seguendo la denuncia DE ET, la sentenza di primo grado aveva spiegato che i macchinari per l'uso dei quali gli era stato chiesto il pagamento di un indennizzo erano, in realtà, due confezionatrici verticali vecchie di 25 anni DE valore commerciale di circa 2.000 euro ciascuna non inventariate dal curatore perché oggetto di un contratto di comodato gratuito (simulato) intercorso con tale NT e di cui mai il LI aveva in precedenza chiesto conto salvo, per l'appunto, quanto sarebbe accaduto con le "visite" DE AR, DE AL e DE NT oltre che, da ultimo, DE SC. Il Tribunale aveva anche spiegato che il LI, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso i metodi minatori e violenti adottati nei confronti ed in danno DE ET ma, soprattutto, aveva ammesso di aver sottratto, d'accordo con il ET, i cespiti aziendali consistenti nei macchinari e nelle attrezzature tra cui quelli elencati nel documento allegato alla bolla di accompagnamento emessa dal NT in favore di RA NO AL srl per evitare che fossero inventariati dal curatore (cfr., pag. 31 DEla sentenza di primo grado); nel corso DE processo, svoltosi con rito abbreviato, il LI aveva successivamente sostenuto di avere in passato personalmente acquistato i macchinari e di essere pertanto creditore di 9 una somma per il loro utilizzo da parte DE ET oltre che DEle retribuzioni per il lavoro svolto per conto DEla nuova società. Il Tribunale, dal canto suo, aveva ritenuto di non poter seguire la tesi difensiva avendo richiamato, a tal fine, le stesse dichiarazioni DEl'imputato circa la distrazione dei beni e dei macchinari dalla massa fallimentare onde evitare che essi fossero inventariati dal curatore e consentendo poi il riacquisto DEl'azienda ad un prezzo favorevole (cfr., ivi, pag. 32 e la conversazione intercorsa tra il LI e tale Christian). I giudici di primo grado avevano inoltre fatto riferimento alla deposizione resa dal curatore DE fallimento, dr. Miglio, il quale aveva riferito sulla lacunosa tenuta DEle scritture contabili, traendone argomento per contrastare la tesi difensiva circa la mancata acquisizione dei beni strumentali alla massa fallimentare;
quanto ai crediti di lavoro, il Tribunale aveva spiegato che dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa risultava l'avvenuto riconoscimento di una pretesa relativa a retribuzioni per il periodo compreso tra l'agosto 2013 ed il dicembre DE 2013 per un ammontare complessivo lordo d-i 14.076,92 (oltre accessori), di molto inferiore a quella oggetto DEla richiesta avanzata dal LI nei confronti DE ET. In definitiva, il Tribunale aveva qualificato la condotta DE LI in termini di estorsione disattendendo la pur prospettata riconducibilità DEle condotte nella ipotesi DE DEitto di ragion fattasi sull'assorbente rilievo secondo cui le richieste minatorie avevano ad oggetto il pagamento di una somma per l'utilizzo di macchinari su cui il ricorrente non poteva vantare alcun diritto in quanto egli stesso li avrebbe distratti sottraendoli alla massa fallimentare e per il quale, perciò, non era in alcun modo ipotizzabile si potesse parlare di una pretesa tutelabile in giudizio. Con l'atto di appello, la difesa DE LI aveva posto una serie di questioni in fatto con cui, va detto, i giudici di secondo grado non si sono confrontati e che hanno in realtà eluso. In particolare, aveva spiegato che i macchinari di cui era stata "confessata" la sottrazione al fallimento erano soltanto quelli oggetto DEla bolla di accompagnamento emessa dal NT in favore DEla RA NO ma che, in realtà, i beni strumentali utilizzati dalla società di nuova costituzione non appartenevano affatto alla massa fallimentare. Ed a tal proposito, la difesa aveva segnalato che era stato proprio il curatore ad invitare il LI a ritirare i beni rinvenuti all'interno DEl'azienda proprio in quanto non rientranti tra i beni riconducibili al fallimento;
aveva, sul punto, richiamato la corrispondenza intercorsa tra il LI ed dr. Miglio, puntualmente allegata all'atto di appello (cfr., all. sub 4). 10 La difesa DEl'imputato aveva inoltre richiamato l'accordo intercorso tra il medesimo LI e la curatela fallimentare, consacrato nella scrittura DE 29.5.2017, con cui l'odierno ricorrente aveva rinunciato definitivamente, in favore DE fallimento, ai beni rinvenuti nella disponibilità DE ET "... e meglio identificati al capo 2) DEl'imputazione DEla richiesta di rinvio a giudizio ..." (cfr., ivi), sottolineando che proprio la "rinuncia" supponeva la titolarità DE diritto vantato sugli stessi. L'atto di appello, inoltre, aveva richiamato il contenuto DEle conversazioni intercettate in cui sarebbe stato lo stesso ET ad ammettere la proprietà DE LI sui macchinari in questione (cfr., pag. 7 DEl'atto di appello) finendo per concordare la corresponsione di 30.000 euro da versare ratealmente (cfr., ivi, pagg. e ssgg.). E, ancora, la difesa aveva specificamente contestato il passo DEla motivazione con cui il Tribunale, come si è accennato, aveva escluso di poter prendere in considerazione, al fine di ricondurre la vicenda nell'alveo DE DEitto di ragion fattasi, le pretese creditorie DE LI legate alla attività lavorativa da costui svolta per conto DEla RA NO;
l'atto di appello aveva infatti richiamato la conversazione intercorsa tra il AR, il LI ed il ET in data 23.10.2014 in cui l'odierno ricorrente avrebbe fatto espresso riferimento alle sue ben maggiori pretese (cfr., ivi, pagg. 30-31). Su tutti questi aspetti, evidentemente rilevanti ai fini DEla qualificazione giuridica DEla condotta, va detto che la sentenza di appello è sostanzialmente silente ed elusiva DEle pur puntuali osservazioni difensive. Dopo aver richiamato l'arresto DEle SS.UU. "Filardo", a Corte d'appello di Torino ha lapidariamente affermato che "... era a tutti noto che i beni trattenuti dal ET erano frutto DEle condotte dissipative a carico DEl'azienda" (cfr., pag. 10 DEla sentenza impugnata), aggiungendo che "... la tesi alternativa sulla differente origine dei beni rispetto al compendio fallimentare e DE credito da lavoro DE LI nei confronti DE ET non consentono di superare questa ricostruzione in quanto, da un lato non vi è data anteriore e certa di destinazione di tali beni in epoca precedente l'affermazione DElo stato di insolvenza e, da!l'altro lato, l'attività lavorativa DE LI presso il ET costituirebbe piuttosto la volontà di lavorare con una nuova compagine societaria tramite una testa di legno, per proseguire nei propri commerci" (cfr., ivi). La Corte d'appello, pertanto, ha dato per scontato proprio ciò su cui la difesa aveva insistito e su cui avrebbe dovuto prendere posizione argomentando sulle allegazioni contenute nell'atto di gravame. Non si può, perciò, ignorare il carattere sostanzialmente autoreferenziale DEla motivazione DEla sentenza impugnata che ha eluso le questioni poste dalla 11 difesa e che non potevano nemmeno essere superate con un generico richiamo alla sentenza di primo grado. Il giudizio di appello, infatti, possiede connotati diversi da quelli che, invece, sono propri DE giudizio di legittimità dove, davanti alla Corte di Cassazione, si instaura un giudizio a critica vincolata e limitata entro i confini rigorosamente DEineati dal "catalogo" predisposto dall'art. 606 comma 1 cod. proc. pen.. L'appello, al contrario, è un giudizio "a critica libera" nel quale, cioè, i motivi di impugnazione non sono predeterminati o tipizzati dal legislatore ed al di fuori dei quali non è consentito rivolgersi al giudice superiore che sarà tenuto, in mancanza, a dichiarare il gravame inammissibile;
il giudice di appello, infatti, pur nell'ambito DE principio di devoluzione, possiede una cognizione piena con incondizionato accesso agli atti DEla istruttoria ed agli elementi acquisiti al processo cui può e deve attingere per confrontarsi con le argomentazioni DEla difesa condividendole o dissentendo da esse. Come correttamente ed ampiamente sottolineato da questa Corte in un precedente che il collegio condivide pienamente (cfr., Sez. 2 -, n. 52617 DE 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719), la Corte di Appello, a fronte di un atto di impugnazione, ha due soluzioni: dichiarare l'appello inammissibile ai sensi DE combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. o prenderne cognizione a norma DEl'art. 597 cod. proc. pen.. In particolare, la inammissibilità DEl'appello - oltre che per cause "formali" (quali la tardività DE gravame o l'irritualità DE mezzo utilizzato) - può conseguire alla mancanza di specificità dei motivi di gravame che, come pure è noto, ben può essere rilevata anche dalla Corte di Cassazione in quanto rilevabile in ogni stato e grado DE procedimento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone;
Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetti). Sulla specificità DEl'atto di appello sono intervenute, come è noto, le SS.UU. di questa Corte che, con la sentenza "Galtelli", hanno affermato il principio secondo cui "l'appello (al pari DE ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento DEla sentenza impugnata" (cfr., Sez. U, n. 8825 DE 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). In quella occasione, le SS.UU., dopo avere chiarito che per "specificità estrinseca", deve intendersi "la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento DEla sentenza impugnata", hanno spiegato che "l'impugnazione deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale DEla decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi DEla domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto" sottolineando che "le esigenze di specificità dei motivi non 12 sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto DE giudizio esteso alla rivalutazione DE fatto". Poiché, hanno ancora segnalato le SS.UU., "... l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri DE giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo DEle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione DE principio DEla ragionevole durata DE processo, sancito dall'art. 111 Cost., comma 2". Tanto premesso in punto di "metodo", e con particolare riferimento alla ipotesi, non certo infrequente, in cui, con l'atto di appello, siano riproposte questioni già di fatto dedotte e vagliate in primo grado, le SS.UU. hanno spiegato che "... la diversità strutturale tra i due giudizi [ndr: fra il giudizio di appello e quello di cassazione] deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate .e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità DEl'appello" poiché "... il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale DE punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri DE primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo" mentre "... il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità DEla motivazione, tassativamente indicati nell'art. 606 c.p.p., lett. E); con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, risolversi in una mera riproposizione DE motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non già il fatto in sé, ma il costrutto logico- argomentativo DEla sentenza d'appello che ha valutato il fatto"; ben diversamente, al contrario, "... nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice" ancorché "l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale DEle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti DEla sentenza di primo grado". Ed ancora, le SS.UU. "Galtelli" hanno sottolineato che "... il sindacato sull'ammissibilità DEl'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., non può riconnprendere .- a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p., comma 3) o per l'appello civile - la valutazione DEla manifesta infondatezza dei motivi di appello" dal momento che "... la manifesta infondatezza non è ... espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità DEl'impugnazione"; di conseguenza "... il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591 c.p.p., comma 2, in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca". 13 In definitiva, la sentenza "Di Schiena" ha concluso, in termini che il collegio condivide integralmente e che intende in questa occasione ribadire, nel senso che in presenza di un atto di appello che non sia da ritenere inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione DEla sentenza di primo grado in quanto, anche laddove l'atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto. Si tratta di conclusioni DE tutto condivisibili e su cui è ormai attestata la giurisprudenza di questa Corte che le ha anche di recente e più volte ribadite (cfr., tra le non massimate che hanno fatto proprio il principio DE carattere "apparente" DEla motivazione DE giudice di appello che, pur non avendo ritenuto inammissibile, in quanto generico, il motivo di gravame, si sia tuttavia limitata a condividere la soluzione cui era approdato il primo giudice senza dar conto DEle ragioni per le quali ritenga infondati i rilievi difensivi, Sez. 2, n. 43496 DE 17.9.2021, Caputo;
Sez. 2, n. 20451 DE 4.2.2020, Panza;
Sez. 2, n. 39486 DE 7.5.2020, Iacopetta ed altri,; Sez. 2, n. 254 DE 12.7.2019, Piano ed altri;
Sez. 2, n. 35485 DE 23.5.2019, Riela;
conf., anche, su questa linea, Sez. 2, n. 56395 DE 23/11/2017, Floresta ed altro, Rv. 271700, secondo cui è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione DE giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna DEle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello;
Sez. 4, n. 6779 DE 18/12/2013, Balzamo ed altri, Rv. 259316 in cui la Corte ha affermato che incorre nella violazione DEl'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione DE primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante; Sez. 3, n. 27416 DE 01/04/2014, M., Rv. 259666). In definitiva, rileva il collegio che la Corte di appello ha di fatto omesso di confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive che avrebbe dovuto prendere in esame, anche al fine di disattenderle motivatamente ma che, come emerge dalla lettura DEla sentenza, non sono state affatto considerate, il che finisce per viziare irrimediabilmente la decisione impugnata (cfr., Sez. 6, n. 12540 DE 12/10/2000, Brescia, Rv. 218172 - 01) che va perciò annullata con rinvio ad altra Sezione DEla 14 stessa Corte di appello di Torino per nuovo esame quanto ai capi 1) e 2) DEla rubrica. 2.2 Il ricorso DE LI è invece, come anticipato, inammissibile quanto ai capi 3), 4) e 6) DEla rubrica su cui, di fatto, manca ogni specifica censura avendo la difesa insistito, ancora, sulla medesima questione relativa alla titolarità dei beni strumentali così sostanzialmente disinteressandosi DEle imputazioni relativa alla distrazione di somme di denaro e DEle scritture contabili come, anche, DEle condotte giudicate tali da integrare il DEitto di bancarotta impropria contestati ai capi 4) e 6) ella rubrica. 2.3 Come pure già anticipato, era stato già il Tribunale ad escludere la aggravante DEle "più persone riunite" che, perciò, pur dovendo rilevare che il motivo di ricorso è evidentemente assorbito dall'annullamento DEla sentenza impugnata con riguardo ai capi 1) e 3), in sede di eventuale rideterminazione DEla pena la Corte dovrà tener conto di tale indicazione;
allo stesso modo dovrà considerare che nel giudizio di valenza non potrà essere considerata, per il LI, la recidiva che per il ricorrente (come per il NT) era stata infatti anche in tal caso esclusa dal giudice di prime cure. E, ancora, per effetto DEla "separazione" DEle condotte ascritte ai AR ed al NT, dovrà verificare la persistente applicabilità DEla aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.. Da ultimo, e pur ribadendo come l'esame DE motivo sia preluso, la Corte, in sede di eventuale rideterminazione DEla pena, ed in applicazione DE principio stabilito da Sez. U , n. 28910 DE 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01. Va detto, a tal proposito, che le direttive stabilite dalle SS.UU. "Pizzone" in punto di impegno motivazionale sulle pene principali e sugli aumenti per la continuazione sono stati in quella stessa sede ribaditi anche con riguardo alle pene accessorie per le quali è previsto un minimo ed un massimo, ricorrendo un obbligo di motivazione specifica e dovendo essere esclusa una necessaria correlazione con quella DEla pena principale (cfr., Sez. 3, n. 41061 DE 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972, in relazione alle pene accessorie di cui all'art. 12 DE d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Si è chiarito che se la durata DEla pena accessoria è determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria, allora, una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto DEla funzione rieducativa, retributiva e preventiva DEla pena, ed ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (cfr., Sez. 5, n. 1947 DE 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668, in tema di pene accessorie fallimentari). 15 3. Il ricorso di ER SC 3.1 Il primo motivo DE ricorso proposto nell'interesse DE SC è fondato su argomentazioni di fatto sovrapponibili a quelle sviluppate nell'interesse DE LI. Si impone, pertanto, anche per il SC, l'annullamento DEla sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione DEla Corte d'appello di Torino che, nel riesaminare la vicenda quanto al profilo DEl'esistenza di una pretesa ragionevolmente tutelabile in capo al LI dovrà anche vagliare - alla luce dei principi affermati dalle SS.UU. "Filardo" in punto di partecipazione DE terzo - le ragioni sottese al concorso DE ricorrente e, in particolare, se costui avesse o meno operato nell'esclusivo interesse DE primo ovvero versando nella vicenda un interesse proprio ed autonomo. 3.2 Anche per quanto concerne il SC, gli altri motivi, articolati sul trattamento sanzionatorio, sono assorbiti ma, in sede di eventuale rideterminazione DEla pena, il giudice di rinvio dovrà tener conto DEle considerazioni spese dal collegio al precedente punto 2.3 nell'esaminare la posizione DE LI. 4. L'inammissibilità DE ricorso DE AR comporta la condanna DE predetto ricorrente al pagamento DEle spese processuali e, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., DEla somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore DEla Cassa DEle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI AR, limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 2), e nei confronti di ER SC, limitatamente al rÌ reato di cui al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione DEla Corte d'appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso di AR LI limitatamente alle ti affermazioni di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 3, 4, e 6. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NT ZO, perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione, con conferma DEle statuizioni civili. Condanna l'imputato NT ZO alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ET SI, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. 16 Dichiara inammissibile il ricorso di AR PP che condanna al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Così deciso in Roma, il 13.2.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10194 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 13/02/2024 udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto DE ricorso di AR LI e per la inammissibilità dei ricorsi degli altri ricorrenti;
udito l'Avv. SI Bersano, per la parte civile costituita SI ET, che si è associato alle conclusioni DE PG depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. Claudio Strada, in difesa di AR LI e di ER SC, che ha concluso riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi ed insistendo per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 24.5.2018, il Tribunale di Ivrea, procedendo con rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, aveva riconosciuto AR LI, MI AL, ZO NT, PP AR e ER SC responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ovvero, tutti, DE DEitto di estorsione pluriaggravata di cui al capo 1), ed il LI anche dei fatti di bancarotta di cui al capo 2), 3), 4), 5) e 6) DEla rubrica;
aveva riconosciuto a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche e, al solo LI, quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in regime di equivalenza con la contestata aggravante e la recidiva per AR e SC;
aveva perciò, e conclusivamente, condannato AR LI alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di cui al capo 1) ed alla pena di anni 3 di reclusione per i reati di cui al capi rimanenti, con pena complessiva pari ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa;
MI AL, ZO NT e ER SC alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa ciascuno;
PP AR alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa;
aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile SI ET;
2. la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma DEla sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo 5) e, con la riconosciuta continuazione tra tutte le restanti imputazioni, ha rideterminato la pena per AR LI in anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
ha ridotto la pena inflitta a ER SC ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa;
ha riqualificato l'imputazione elevata nei confronti di PP AR e ZO NT (oltre che a MI AL) in quella di estorsione tentata rideterminando di conseguenza la pena ad anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 500 di multa ciascuno;
ha provveduto inoltre 9 per quanto riguarda le pene accessorie e le spese sostenute dalla costituita parte civile nel grado;
3. ricorrono per cassazione AR LI, PP AR, ZO NT e ER SC a mezzo dei rispettivi difensori che deducono: 3.1 l'Avv. Claudio Strada, in difesa di AR LI: 3.1.1 in relazione al capo 1): violazione di legge con riguardo agli artt. 43 e 629 cod. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità DEla motivazione: rileva l'erroneità DEla decisione impugnata che, confermando quella di primo grado, non ha considerato che il ricorrente era legittimato ad agire nei confronti DE ET per il pagamento dei macchinari che non erano compresi tra i cespiti DEla fallita;
osserva, infatti, che la Corte d'appello ha aderito all'orientamento secondo cui la distinzione tra il DEitto di estorsione e quello di ragion fattasi si fonda sulla intensità DEla violenza o DEla minaccia risultando perciò ultroneo il richiamo all'arresto DEle SS.UU. DE 2020 in concreto disatteso;
sottolinea, infatti, che il ricorrente aveva agito nella ragionevole convinziongDEla - legittimità DEla propria pretesa peraltro riconosciuta in sede civile;
ribadisce che la Corte territoriale non ha dato conto DEla ingiustizia DEla pretesa e DE correlativo danno per il ET nonché DEl'elemento psicologico in capo all'agente omettendo di considerare che le pretese fatte valere non erano esorbitanti rispetto a quanto poi riconosciuto in sede civile ed erano state indirizzate esclusivamente nei confronti DE ET e non di terzi estranei oltre che poste in essere dallo stesso LI e dagli altri imputati nella certezza DEla loro liceità; richiama una serie di conversazioni intercettate sottolineando che lo stesso ET aveva pacificamente ammesso i crediti vantati dal ricorrente e la proprietà dei macchinari in capo a quest'ultimo; aggiunge che la stessa persona offesa non poteva essere considerata un teste "neutro" avendo approfittato DEla condizione di estrema difficoltà DE ricorrente per intestarsi di fatto l'azienda estromettendolo dalla gestione ed omettendo anche di retribuirlo per l'attività lavorativa prestata all'interno DEl'azienda; segnala che la Corte d'appello ha finito per smarrire il criterio distintivo, tracciato dalle SS.UU., tra le due fattispecie DEittuose e richiama le decisioni che, in sede civile o DE lavoro, hanno riconosciuto la legittimità DEle pretese DE LI su cui la sentenza impugnata ha omesso di motivare;
3.1.2 in relazione ai capi 2), 3), 4) e 6): violazione di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità DEla motivazione: richiama ampi passi DEla sentenza impugnata relativi alla titolarità dei beni utilizzati dal ET senza tener conto degli elementi acquisiti e DEle deduzioni difensive, rimaste inevase a partire dalla scrittura DE 29.5.2017 prodotta dalla difesa in sede di udienza preliminare e 3 nemmeno menzionata;
aggiunge che era stato lo stesso curatore a confermare che tali beni non erano tra quelli strumentali DEla società invitando il LI a ritirarli;
sottolinea che anche il ET aveva riconosciuto che i macchinari erano di proprietà DE ricorrente, circostanza anch'essa di cui la sentenza impugnata non ha dato alcun conto;
3.1.3 contraddittorietà DEla motivazione in ordine alla contestazione DEl'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo;
segnala che, dalla motivazione DEla sentenza, risulta che la aggravante DEle "più persone riunite" era stata esclusa per tutti gli imputati laddove, tuttavia, nel calcolo DEla pena è stata giudicata equivalente alle attenuanti;
segnala che la aggravante rileverebbe sul piano DEla esecuzione DEla pena ai sensi DEl'art.
4-bis 0.P.; 3.1.4 contraddittorietà DEla motivazione in ordine alla quantificazione DEla pena ed erronea applicazione DEl'art. 133 cod. pen.: rilevi] che, formulando il giudizio di valenza, la Corte d'appelro ha —rich-tamato là-;récìdiva di cui all'art. 99 comma quarto cod. pen. non considerando che essa, per il LI, era stata esclusa già in primo grado;
aggiunge che, ai fini di un diverso esito DE giudizio, non è stata considerata la offerta risarcitoria formulata al ET;
segnala che la Corte non ha giustificato in alcun modo l'aumento per la continuazione anche a fronte DEla intervenuta estinzione dei reati di cui al capo 5); 3.1.5 erronea applicazione DEla legge penale e contraddittorietà DEla motivazione in merito alla rideterminazione DEle pene accessorie: richiama l'arresto DEla Corte Costituzionale DE 2018 seguito da quello DEle SS.UU. circa l'esigenza di determinare le pene accessorie previste dalla legge fallimentare, alla luce dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. con conseguente idonea motivazione sulla loro quantificazione;
3.2 l'Avv. Luigi Tartaglino, in difesa di PP AR, la nullità DEla sentenza impugnata per carenza, contraddittorietà e maniresta illogicità DEla motivazione: rileva, infatti, che il reato di tentata estorsione, in questi termini riqualificato, doveva essere derubricato in quello di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni atteso che il ricorrente aveva sempre ritenuto che il credito DE LI fosse giuridicamente fondato;
aggiunge di non avere avuto alcun interesse diretto nella vicenda potendo soltanto aspettarsi che il LI, una volta ricevuto il prezzo dei macchinari, avrebbe a sua volta onorato i propri debiti con lui: 3.3 l'Avv. Luigi Tartaglino, in difesa di ZO NT: dichiararsi prescritto il reato di tentata estorsione come riqualificato nella sentenza impugnata;
in via subordinata, la nullità DEla sentenza impugnata per carenza, 4 contraddittorietà e manifesta illogicità DEla motivazione: rileva, infatti, che il reato di tentata estorsione, in questi termini riqualificato, doveva essere derubricato in quello di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni atteso che il ricorrente aveva sempre ritenuto che il credito DE LI fosse giuridicamente fondato;
aggiunge di non avere avuto alcun interesse diretto nella vicenda potendo soltanto aspettarsi che il LI, una volta ricevuto il prezzo dei macchinari, avrebbe a sua volta onorato i propri debiti con lui: 3.4 l'Avv. Claudio Strada, in difesa di ER SC: 3.4.1 con riferimento al capo 1): erronea applicazione DEla legge penale e vizio di motivazione: rileva l'erroneità DEla decisione impugnata che, pur avendo evocato l'arresto DEle SS.UU. DE 2020, ne ha in concreto disatteso l'insegnamento secondo cui il terzo può concorrere nel DEitto di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni laddove il suo contributo sia offerto o reso senza alcuna ulteriore finalità che quella di aiutare il creditore;
ribadito che, per le SS.UU., il DEitto di cui all'art. 393 cod. pen. deve qualificarsi come reato proprio (ma) non esclusivo, ribadisce che il SC aveva agito nel solo ed esclusivo interesse DE LI, dal quale aveva ricevuto l'incarico di attivarsi;
3.4.2 contraddittorietà DEla motivazione in ordine alla quantificazione DEla pena ed erronea applicazione DEl'art. 133 cod. pen.: rileva che, contravvenendo ad un preciso obbligo, la Corte d'appello non ha dato conto dei criteri e DEle ragioni che hanno portato alla quantificazione DEla pena nei confronti DEl'odierno ricorrente;
3.4.3 erronea applicazione DEla legge penale e contraddittorietà DEla motivazione in merito alla rideterminazione DEle pene accessorie: rileva che la Corte d'appello non si è espressa in punto di durata DEle pene accessorie. CONSIDERATO IN DIRITTO Prima di esaminare i singoli ricorsi occorre dar conto DEla originaria imputazione di estorsione in concorso e DEla sua successiva evoluzione nella sentenza di secondo grado. Gli odierni ricorrenti, infatti (unitamente a MI AL, non impugnante in questa sede) erano stati tratti a giudizio per rispondere, al capo 1) DEl'imputazione, DE DEitto di estorsione consumata, pluriaggravata (anche ai sensi DEl'art. 112 comma primo, n. 1 e 2, cod. pen. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen.) in concorso (tra loro e 5 con altro soggetto non identificato) in danno di SI ET, avendo messo in atto, secondo l'accusa, le condotte dettagliatamente descritte nell'imputazione ed avendo così costretto la persona offesa a versare nelle mani di ER SC, quale acconto DEle maggiori somme richieste, un assegno di euro 3.000, conseguendo in tal modo un profitto ingiusto in quanto preteso dal LI a fronte DEl'utilizzo di macchinari in uso al ET ma in realtà provento di distrazione dal fallimento DEla ditta "IO LI". La Corte d'appello, prescindendo da quanto si dovrà più compiutamente approfondire vagliando il ricorso DE LI (e, di riflesso, quello DE SC), dopo aver disatteso i rilievi articolati dalle difese DE AR e DE NT, che avevano sollecitato la riqualificazione DE fatto nella diversa ipotesi disciplinata dall'art. 393 cod. pen., ha tuttavia sostenuto che le condotte da costoro tenute dovevano essere più correttamente qualificate in termini di tentativo di estorsione "... considerato che, in realtà, il SC è soggetto DE tutto avulso ed autonomo dai primi correi e, dunque, perpetra la condotta estorsiva in un secondo momento, con fasi e metodi nuovi, che non integrano o si collegano alle attività dei primi, che si sono rivelate brutali ed intimidatorie, ma di fatto inconcludenti ..." (cfr., pag. 11 DEla sentenza impugnata). L'approdo decisorio cui è pervenuta la Corte d'appello è stato perciò ed inequivocabilmente quello di "spezzare" il legame esistente tra le condotte DE AR e DE NT rispetto alla iniziativa DE LI portata a termine e, perciò, "consumata", sia pure con la ricezione di un importo ben inferiore a quello preteso dal LI, ad opera di ER SC. Ed è proprio la circostanza DEla considerazione "separata" ed autonoma DEle condotte DE AR e DE NT ad avere indotto i giudici di secondo grado ad escludere, in primo luogo, la aggravante DEle "più persone riunite" di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.: la sentenza impugnata, infatti, ha osservato, per un verso, che "... la condotta non è stata attuata dalle più persone riunite perché è carente la simultanea presenza, in ogni condotta, da parte di due o più persone, che piuttosto si alternano nelle concrete modalità esecutive" (cfr., pag. 11 DEla sentenza impugnata); in secondo luogo, però, la Corte territoriale ha significativamente fatto presente che "... non è stato considerato che i gruppi di soggetti supportanti il LI erano DE tutto distinti e differenziabili tra loro, con interessi intrecciati a ragioni di debito credito col LI". Altrettanto pacificamente, dunque, non potrebbe essere ritenuta la aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. su cui, invero, si dovrà sia pur brevemente tornare esaminando la posizione DE LI e DE SC. 6 I ricorsi DE AR e DE NT 1.1 Una volta considerata la posizione DE AR e DE NT separatamente rispetto alle altre, non si può che prendere atto DEla fondatezza DE rilievo preliminare sollevato dalla difesa DE secondo in ordine alla intervenuta prescrizione DE reato di tentata estorsione. Esclusa, infatti, già in primo grado, la pur contestata recidiva e considerata la riduzione per il tentativo (nella misura minima sulla pena cletentiva massima di anni 10 di reclusione) nonché, inoltre, l'aumento (di 1/4) per gli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione DE reato ritenuto a carico DE ricorrente era spirato il 26.1.2023 e, perciò, in data antecedente la adozione DEla sentenza di secondo grado. Nessun dubbio, d'altra parte, sull'ammissibilità DE ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, anche quale unico motivo, l'intervenuta estinzione DE reato per prescrizione maturata prima DEla sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi DEl'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 12602 DE 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266819 - 01). Con la declaratoria di estinzione DE reato, peraltro, vanno tuttavia confermate le statuizioni civili non essendo controversa la responsabilità DE ricorrente dal punto di vista "materiale" e, pertanto, il pregiudizio lamentato dalla costituita parte civile in favore DEla quale il ricorrente va infine condannato alla rifusione DEle spese liquidate come in dispositivo. 1.2 Il ricorso DE LI è, invece, inammissibile perché totalmente generico. Il Tribunale, infatti (cfr., pagg. 37-38 DEla sentenza di primo grado), aveva puntualmente ricostruito gli episodi in cui era rimasto coinvolto il ricorrente evidenziando come fosse DE tutto inverosimile che egli avesse accompagnato il LI dal ET per recuperare un credito vantato nei confronti DE coimputato e di cui, oltre ad esserne stata fornita una quantificazione "oscillante", non era stata addotta alcuna prova tanto che lo stesso LI, nel primo interrogatorio, non ne aveva fatto menzione alcuna. Dal canto suo, la Corte distrettuale, a fronte DEl'atto di appello, ha sinteticamente ma puntualmente replicato nel senso che "... le intercettazioni, il contenuto e le modalità, danno conto di interessi perseguiti anche dagli altri coimputati che, per le modalità oggettive con cui sono state attuate, per le statuizioni verbali che non si prestano a fraintendimenti, sono state correttamente 7 sussunte nella condotta estorsiva, giacché nel caso concreto i tre si sono organizzati ad operare in modo sistematico nella illecita forma di coartazione, al fine DE conseguimento di un proprio profitto e nell'ambito di crediti non esercitabili legalmente ...". Il ricorso, dal canto suo, risulta meramente reiterativo (anche dal punto di vista grafico) DEl'atto di appello essendosi la difesa limitata a ribadire, in termini DE tutto laconici e senza alcun confronto con la sentenza impugnata, la assenza di un interesse diretto DE AR nella vicenda che lo aveva visto protagonista (e sulla quale era comunque confesso dal punto di vista materiale) di condotte minatorie in danno DE ET e convinto, per contro, DEla bontà DEle ragioni DE LI. È appena il caso di ricordare che le SS.UU. "Filardo", nel concludere nel senso DEla qualificazione DE DEitto di cui all'art. 393 cod. pen. come "reato proprio" ma non "di mano propria", ha esplicitamente affermato (cfr.„ pag. 29 DEla sentenza) di condividere la giurisprudenza di questa Corte laddove ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario DEle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto DE suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (...); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione DEl'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi DE concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (...)". Ed è proprio su tale corretta premessa in diritto che i giudici di merito hanno confermato l'imputazione a carico DE AR sorreggendo la propria decisione con argomentazioni rispetto alle quali il ricorso è, come detto, assolutamente generico. 2. Il ricorso di AR LI Il ricorso proposto nell'interesse di AR LI è fondato con riguardo ai primi due motivi e per le ragioni di séguito esposte;
inammissibile, invece, nel resto. 8 2.1 La vicenda, da cui erano originate tutte le imputazioni per le quali il ricorrente era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile nei due gradi di merito (salvo il riconoscimento DEla prescrizione maturata in secondo grado per il DEitto di cui al capo 5 DEla rubrica) è stata ricostruita dal Tribunale nella sentenza di primo grado partendo dal contenuto DEla denunzia sporta da SI ET: costui aveva riferito che AR LI, già suo collaboratore, il giorno 19 giugno DE 2014 si era presentato nel panificio da lui gestito accompagnato di due soggetti calabresi, a lui sconosciuti, i quali, affermandosi creditori di quello, gli avevano chiesto la somma di 50.000 euro per l'uso dei macchinari perché di proprietà DE medesimo LI. Il ET - come si evince dalla lettura DEla sentenza di primo grado - aveva riferito che, nel gennaio DE 2013, era stato contattato dal LI per collaborare con la Sri IO LI dove aveva lavorato sino al febbraio percependo un compenso di 3.000 euro mensili;
se non ché, nel luglio DE 2013, era stata presentata un'istanza di (auto)fallimento e, in data 29.10.2013, la IO LI srl era stata dichiarata fallita. Il LI aveva nel frattempo costituito una nuova società, la RA NO AL, di cui erano soci il figlio e la moglie DE coimputato e, anche, il ET, e che aveva acquisito il ramo d'azienda continuando a lavorare con la diretta collaborazione DE medesimo LI a fronte di un compenso mensile pari ad euro 3.000. Sempre seguendo la denuncia DE ET, la sentenza di primo grado aveva spiegato che i macchinari per l'uso dei quali gli era stato chiesto il pagamento di un indennizzo erano, in realtà, due confezionatrici verticali vecchie di 25 anni DE valore commerciale di circa 2.000 euro ciascuna non inventariate dal curatore perché oggetto di un contratto di comodato gratuito (simulato) intercorso con tale NT e di cui mai il LI aveva in precedenza chiesto conto salvo, per l'appunto, quanto sarebbe accaduto con le "visite" DE AR, DE AL e DE NT oltre che, da ultimo, DE SC. Il Tribunale aveva anche spiegato che il LI, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso i metodi minatori e violenti adottati nei confronti ed in danno DE ET ma, soprattutto, aveva ammesso di aver sottratto, d'accordo con il ET, i cespiti aziendali consistenti nei macchinari e nelle attrezzature tra cui quelli elencati nel documento allegato alla bolla di accompagnamento emessa dal NT in favore di RA NO AL srl per evitare che fossero inventariati dal curatore (cfr., pag. 31 DEla sentenza di primo grado); nel corso DE processo, svoltosi con rito abbreviato, il LI aveva successivamente sostenuto di avere in passato personalmente acquistato i macchinari e di essere pertanto creditore di 9 una somma per il loro utilizzo da parte DE ET oltre che DEle retribuzioni per il lavoro svolto per conto DEla nuova società. Il Tribunale, dal canto suo, aveva ritenuto di non poter seguire la tesi difensiva avendo richiamato, a tal fine, le stesse dichiarazioni DEl'imputato circa la distrazione dei beni e dei macchinari dalla massa fallimentare onde evitare che essi fossero inventariati dal curatore e consentendo poi il riacquisto DEl'azienda ad un prezzo favorevole (cfr., ivi, pag. 32 e la conversazione intercorsa tra il LI e tale Christian). I giudici di primo grado avevano inoltre fatto riferimento alla deposizione resa dal curatore DE fallimento, dr. Miglio, il quale aveva riferito sulla lacunosa tenuta DEle scritture contabili, traendone argomento per contrastare la tesi difensiva circa la mancata acquisizione dei beni strumentali alla massa fallimentare;
quanto ai crediti di lavoro, il Tribunale aveva spiegato che dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa risultava l'avvenuto riconoscimento di una pretesa relativa a retribuzioni per il periodo compreso tra l'agosto 2013 ed il dicembre DE 2013 per un ammontare complessivo lordo d-i 14.076,92 (oltre accessori), di molto inferiore a quella oggetto DEla richiesta avanzata dal LI nei confronti DE ET. In definitiva, il Tribunale aveva qualificato la condotta DE LI in termini di estorsione disattendendo la pur prospettata riconducibilità DEle condotte nella ipotesi DE DEitto di ragion fattasi sull'assorbente rilievo secondo cui le richieste minatorie avevano ad oggetto il pagamento di una somma per l'utilizzo di macchinari su cui il ricorrente non poteva vantare alcun diritto in quanto egli stesso li avrebbe distratti sottraendoli alla massa fallimentare e per il quale, perciò, non era in alcun modo ipotizzabile si potesse parlare di una pretesa tutelabile in giudizio. Con l'atto di appello, la difesa DE LI aveva posto una serie di questioni in fatto con cui, va detto, i giudici di secondo grado non si sono confrontati e che hanno in realtà eluso. In particolare, aveva spiegato che i macchinari di cui era stata "confessata" la sottrazione al fallimento erano soltanto quelli oggetto DEla bolla di accompagnamento emessa dal NT in favore DEla RA NO ma che, in realtà, i beni strumentali utilizzati dalla società di nuova costituzione non appartenevano affatto alla massa fallimentare. Ed a tal proposito, la difesa aveva segnalato che era stato proprio il curatore ad invitare il LI a ritirare i beni rinvenuti all'interno DEl'azienda proprio in quanto non rientranti tra i beni riconducibili al fallimento;
aveva, sul punto, richiamato la corrispondenza intercorsa tra il LI ed dr. Miglio, puntualmente allegata all'atto di appello (cfr., all. sub 4). 10 La difesa DEl'imputato aveva inoltre richiamato l'accordo intercorso tra il medesimo LI e la curatela fallimentare, consacrato nella scrittura DE 29.5.2017, con cui l'odierno ricorrente aveva rinunciato definitivamente, in favore DE fallimento, ai beni rinvenuti nella disponibilità DE ET "... e meglio identificati al capo 2) DEl'imputazione DEla richiesta di rinvio a giudizio ..." (cfr., ivi), sottolineando che proprio la "rinuncia" supponeva la titolarità DE diritto vantato sugli stessi. L'atto di appello, inoltre, aveva richiamato il contenuto DEle conversazioni intercettate in cui sarebbe stato lo stesso ET ad ammettere la proprietà DE LI sui macchinari in questione (cfr., pag. 7 DEl'atto di appello) finendo per concordare la corresponsione di 30.000 euro da versare ratealmente (cfr., ivi, pagg. e ssgg.). E, ancora, la difesa aveva specificamente contestato il passo DEla motivazione con cui il Tribunale, come si è accennato, aveva escluso di poter prendere in considerazione, al fine di ricondurre la vicenda nell'alveo DE DEitto di ragion fattasi, le pretese creditorie DE LI legate alla attività lavorativa da costui svolta per conto DEla RA NO;
l'atto di appello aveva infatti richiamato la conversazione intercorsa tra il AR, il LI ed il ET in data 23.10.2014 in cui l'odierno ricorrente avrebbe fatto espresso riferimento alle sue ben maggiori pretese (cfr., ivi, pagg. 30-31). Su tutti questi aspetti, evidentemente rilevanti ai fini DEla qualificazione giuridica DEla condotta, va detto che la sentenza di appello è sostanzialmente silente ed elusiva DEle pur puntuali osservazioni difensive. Dopo aver richiamato l'arresto DEle SS.UU. "Filardo", a Corte d'appello di Torino ha lapidariamente affermato che "... era a tutti noto che i beni trattenuti dal ET erano frutto DEle condotte dissipative a carico DEl'azienda" (cfr., pag. 10 DEla sentenza impugnata), aggiungendo che "... la tesi alternativa sulla differente origine dei beni rispetto al compendio fallimentare e DE credito da lavoro DE LI nei confronti DE ET non consentono di superare questa ricostruzione in quanto, da un lato non vi è data anteriore e certa di destinazione di tali beni in epoca precedente l'affermazione DElo stato di insolvenza e, da!l'altro lato, l'attività lavorativa DE LI presso il ET costituirebbe piuttosto la volontà di lavorare con una nuova compagine societaria tramite una testa di legno, per proseguire nei propri commerci" (cfr., ivi). La Corte d'appello, pertanto, ha dato per scontato proprio ciò su cui la difesa aveva insistito e su cui avrebbe dovuto prendere posizione argomentando sulle allegazioni contenute nell'atto di gravame. Non si può, perciò, ignorare il carattere sostanzialmente autoreferenziale DEla motivazione DEla sentenza impugnata che ha eluso le questioni poste dalla 11 difesa e che non potevano nemmeno essere superate con un generico richiamo alla sentenza di primo grado. Il giudizio di appello, infatti, possiede connotati diversi da quelli che, invece, sono propri DE giudizio di legittimità dove, davanti alla Corte di Cassazione, si instaura un giudizio a critica vincolata e limitata entro i confini rigorosamente DEineati dal "catalogo" predisposto dall'art. 606 comma 1 cod. proc. pen.. L'appello, al contrario, è un giudizio "a critica libera" nel quale, cioè, i motivi di impugnazione non sono predeterminati o tipizzati dal legislatore ed al di fuori dei quali non è consentito rivolgersi al giudice superiore che sarà tenuto, in mancanza, a dichiarare il gravame inammissibile;
il giudice di appello, infatti, pur nell'ambito DE principio di devoluzione, possiede una cognizione piena con incondizionato accesso agli atti DEla istruttoria ed agli elementi acquisiti al processo cui può e deve attingere per confrontarsi con le argomentazioni DEla difesa condividendole o dissentendo da esse. Come correttamente ed ampiamente sottolineato da questa Corte in un precedente che il collegio condivide pienamente (cfr., Sez. 2 -, n. 52617 DE 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719), la Corte di Appello, a fronte di un atto di impugnazione, ha due soluzioni: dichiarare l'appello inammissibile ai sensi DE combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. o prenderne cognizione a norma DEl'art. 597 cod. proc. pen.. In particolare, la inammissibilità DEl'appello - oltre che per cause "formali" (quali la tardività DE gravame o l'irritualità DE mezzo utilizzato) - può conseguire alla mancanza di specificità dei motivi di gravame che, come pure è noto, ben può essere rilevata anche dalla Corte di Cassazione in quanto rilevabile in ogni stato e grado DE procedimento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone;
Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetti). Sulla specificità DEl'atto di appello sono intervenute, come è noto, le SS.UU. di questa Corte che, con la sentenza "Galtelli", hanno affermato il principio secondo cui "l'appello (al pari DE ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento DEla sentenza impugnata" (cfr., Sez. U, n. 8825 DE 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). In quella occasione, le SS.UU., dopo avere chiarito che per "specificità estrinseca", deve intendersi "la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento DEla sentenza impugnata", hanno spiegato che "l'impugnazione deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale DEla decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi DEla domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto" sottolineando che "le esigenze di specificità dei motivi non 12 sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto DE giudizio esteso alla rivalutazione DE fatto". Poiché, hanno ancora segnalato le SS.UU., "... l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri DE giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo DEle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione DE principio DEla ragionevole durata DE processo, sancito dall'art. 111 Cost., comma 2". Tanto premesso in punto di "metodo", e con particolare riferimento alla ipotesi, non certo infrequente, in cui, con l'atto di appello, siano riproposte questioni già di fatto dedotte e vagliate in primo grado, le SS.UU. hanno spiegato che "... la diversità strutturale tra i due giudizi [ndr: fra il giudizio di appello e quello di cassazione] deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate .e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità DEl'appello" poiché "... il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale DE punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri DE primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo" mentre "... il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità DEla motivazione, tassativamente indicati nell'art. 606 c.p.p., lett. E); con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, risolversi in una mera riproposizione DE motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non già il fatto in sé, ma il costrutto logico- argomentativo DEla sentenza d'appello che ha valutato il fatto"; ben diversamente, al contrario, "... nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice" ancorché "l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale DEle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti DEla sentenza di primo grado". Ed ancora, le SS.UU. "Galtelli" hanno sottolineato che "... il sindacato sull'ammissibilità DEl'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., non può riconnprendere .- a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p., comma 3) o per l'appello civile - la valutazione DEla manifesta infondatezza dei motivi di appello" dal momento che "... la manifesta infondatezza non è ... espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità DEl'impugnazione"; di conseguenza "... il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591 c.p.p., comma 2, in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca". 13 In definitiva, la sentenza "Di Schiena" ha concluso, in termini che il collegio condivide integralmente e che intende in questa occasione ribadire, nel senso che in presenza di un atto di appello che non sia da ritenere inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione DEla sentenza di primo grado in quanto, anche laddove l'atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto. Si tratta di conclusioni DE tutto condivisibili e su cui è ormai attestata la giurisprudenza di questa Corte che le ha anche di recente e più volte ribadite (cfr., tra le non massimate che hanno fatto proprio il principio DE carattere "apparente" DEla motivazione DE giudice di appello che, pur non avendo ritenuto inammissibile, in quanto generico, il motivo di gravame, si sia tuttavia limitata a condividere la soluzione cui era approdato il primo giudice senza dar conto DEle ragioni per le quali ritenga infondati i rilievi difensivi, Sez. 2, n. 43496 DE 17.9.2021, Caputo;
Sez. 2, n. 20451 DE 4.2.2020, Panza;
Sez. 2, n. 39486 DE 7.5.2020, Iacopetta ed altri,; Sez. 2, n. 254 DE 12.7.2019, Piano ed altri;
Sez. 2, n. 35485 DE 23.5.2019, Riela;
conf., anche, su questa linea, Sez. 2, n. 56395 DE 23/11/2017, Floresta ed altro, Rv. 271700, secondo cui è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione DE giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna DEle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello;
Sez. 4, n. 6779 DE 18/12/2013, Balzamo ed altri, Rv. 259316 in cui la Corte ha affermato che incorre nella violazione DEl'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione DE primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante; Sez. 3, n. 27416 DE 01/04/2014, M., Rv. 259666). In definitiva, rileva il collegio che la Corte di appello ha di fatto omesso di confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive che avrebbe dovuto prendere in esame, anche al fine di disattenderle motivatamente ma che, come emerge dalla lettura DEla sentenza, non sono state affatto considerate, il che finisce per viziare irrimediabilmente la decisione impugnata (cfr., Sez. 6, n. 12540 DE 12/10/2000, Brescia, Rv. 218172 - 01) che va perciò annullata con rinvio ad altra Sezione DEla 14 stessa Corte di appello di Torino per nuovo esame quanto ai capi 1) e 2) DEla rubrica. 2.2 Il ricorso DE LI è invece, come anticipato, inammissibile quanto ai capi 3), 4) e 6) DEla rubrica su cui, di fatto, manca ogni specifica censura avendo la difesa insistito, ancora, sulla medesima questione relativa alla titolarità dei beni strumentali così sostanzialmente disinteressandosi DEle imputazioni relativa alla distrazione di somme di denaro e DEle scritture contabili come, anche, DEle condotte giudicate tali da integrare il DEitto di bancarotta impropria contestati ai capi 4) e 6) ella rubrica. 2.3 Come pure già anticipato, era stato già il Tribunale ad escludere la aggravante DEle "più persone riunite" che, perciò, pur dovendo rilevare che il motivo di ricorso è evidentemente assorbito dall'annullamento DEla sentenza impugnata con riguardo ai capi 1) e 3), in sede di eventuale rideterminazione DEla pena la Corte dovrà tener conto di tale indicazione;
allo stesso modo dovrà considerare che nel giudizio di valenza non potrà essere considerata, per il LI, la recidiva che per il ricorrente (come per il NT) era stata infatti anche in tal caso esclusa dal giudice di prime cure. E, ancora, per effetto DEla "separazione" DEle condotte ascritte ai AR ed al NT, dovrà verificare la persistente applicabilità DEla aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.. Da ultimo, e pur ribadendo come l'esame DE motivo sia preluso, la Corte, in sede di eventuale rideterminazione DEla pena, ed in applicazione DE principio stabilito da Sez. U , n. 28910 DE 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01. Va detto, a tal proposito, che le direttive stabilite dalle SS.UU. "Pizzone" in punto di impegno motivazionale sulle pene principali e sugli aumenti per la continuazione sono stati in quella stessa sede ribaditi anche con riguardo alle pene accessorie per le quali è previsto un minimo ed un massimo, ricorrendo un obbligo di motivazione specifica e dovendo essere esclusa una necessaria correlazione con quella DEla pena principale (cfr., Sez. 3, n. 41061 DE 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972, in relazione alle pene accessorie di cui all'art. 12 DE d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Si è chiarito che se la durata DEla pena accessoria è determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria, allora, una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto DEla funzione rieducativa, retributiva e preventiva DEla pena, ed ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (cfr., Sez. 5, n. 1947 DE 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668, in tema di pene accessorie fallimentari). 15 3. Il ricorso di ER SC 3.1 Il primo motivo DE ricorso proposto nell'interesse DE SC è fondato su argomentazioni di fatto sovrapponibili a quelle sviluppate nell'interesse DE LI. Si impone, pertanto, anche per il SC, l'annullamento DEla sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione DEla Corte d'appello di Torino che, nel riesaminare la vicenda quanto al profilo DEl'esistenza di una pretesa ragionevolmente tutelabile in capo al LI dovrà anche vagliare - alla luce dei principi affermati dalle SS.UU. "Filardo" in punto di partecipazione DE terzo - le ragioni sottese al concorso DE ricorrente e, in particolare, se costui avesse o meno operato nell'esclusivo interesse DE primo ovvero versando nella vicenda un interesse proprio ed autonomo. 3.2 Anche per quanto concerne il SC, gli altri motivi, articolati sul trattamento sanzionatorio, sono assorbiti ma, in sede di eventuale rideterminazione DEla pena, il giudice di rinvio dovrà tener conto DEle considerazioni spese dal collegio al precedente punto 2.3 nell'esaminare la posizione DE LI. 4. L'inammissibilità DE ricorso DE AR comporta la condanna DE predetto ricorrente al pagamento DEle spese processuali e, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., DEla somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore DEla Cassa DEle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI AR, limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 2), e nei confronti di ER SC, limitatamente al rÌ reato di cui al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione DEla Corte d'appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso di AR LI limitatamente alle ti affermazioni di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 3, 4, e 6. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NT ZO, perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione, con conferma DEle statuizioni civili. Condanna l'imputato NT ZO alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ET SI, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. 16 Dichiara inammissibile il ricorso di AR PP che condanna al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Così deciso in Roma, il 13.2.2024