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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/12/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
dr Viviana Di Gesu Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 826/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Pulvirenti;
- APPELLANTE -
contro nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Rulli;
- APPELLATO –
Con l'intervento ex lege del Procuratore generale
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 273/2025 emessa dal Tribunale di
Caltagirone in data 28.04.2025, in materia di modifica delle condizioni di divorzio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso congiunto depositato in data 5 gennaio 2024, e Parte_1 [...]
adivano il Tribunale di Caltagirone chiedendo la pronuncia della cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio. Le parti concordavano l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre, un contributo al mantenimento per le figlie a carico del padre di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e regolavano altri aspetti patrimoniali.
Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 149/2024 pubblicata in data 21 febbraio 2024, accoglieva il ricorso, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e recependo integralmente le condizioni pattuite dalle parti.
Successivamente, in data 22 ottobre 2024, depositava ricorso ex art. 473- Parte_1
bis n. 29 c.p.c. dinanzi al medesimo Tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, la ricorrente domandava che l'assegno unico universale per le figlie minori venisse erogato per intero (100%) in suo favore, in qualità di genitore collocatario. A sostegno della sua richiesta, deduceva altresì il sistematico inadempimento di all'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie per le figlie. CP_1
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda e chiedendone il CP_1 rigetto. Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per assenza di "fatti nuovi" o "giustificati motivi sopravvenuti" rispetto alla sentenza di divorzio, presupposto indefettibile per l'azione di revisione.
Il Tribunale di Caltagirone, con la sentenza n. 273/2025 del 28 aprile 2025, qui impugnata, rigettava il ricorso di , ritenendo insussistente il presupposto dei Parte_1
"giustificati motivi sopravvenuti" richiesto dalla legge per la revisione delle condizioni di divorzio e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , affidato a tre motivi: Parte_1
1. Errata interpretazione dei "fatti nuovi" ex art. 473-bis c.p.c., individuati nella condotta di che ha richiesto e ottenuto il 50% dell'assegno unico e CP_1
nella conseguente erogazione da parte dell . CP_2
2. Violazione del principio del superiore interesse del minore, non avendo il giudice di prime cure considerato che l'attribuzione del 100% dell'assegno al genitore collocatario risponderebbe meglio alle esigenze delle figlie. 2 3. Mancata valutazione dell'inadempimento di all'obbligo di CP_1
contribuzione per le spese straordinarie.
Si è costituito l'appellato, , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma CP_1
della sentenza di primo grado.
La causa, all'udienza 4/12/2025, è stata posta in decisione (non comparso il P.G., regolarmente avvisato)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sull'insussistenza dei "giustificati motivi sopravvenuti" per la modifica delle condizioni di divorzio.
La modifica dei provvedimenti in materia di contributi economici è consentita solo
"qualora sopravvengano giustificati motivi". Tali motivi devono consistere in fatti nuovi, sopravvenuti alla formazione del titolo, che alterino in modo significativo l'equilibrio economico-patrimoniale definito in quella sede. Non possono essere presi in considerazione fatti preesistenti, anche se non valutati, né un mero riesame delle condizioni originariamente pattuite, in quanto il giudicato formatosi rebus sic stantibus copre il dedotto e il deducibile.
Nel caso di specie, l'appellante individua il "fatto nuovo" nella richiesta di
[...]
all di percepire il 50% dell'assegno unico e nella conseguente erogazione CP_1 CP_2
ripartita. Tale prospettazione è erronea. La disciplina dell'Assegno Unico e Universale prevede, come regola generale in caso di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, la ripartizione dell'assegno in pari misura tra i genitori. La collocazione prevalente presso uno dei due non altera tale regola, che è derogabile solo da un diverso accordo tra le parti o da un provvedimento del giudice che disponga esplicitamente in tal senso.
Nel ricorso congiunto per divorzio, le parti nulla hanno statuito in merito alla modalità di erogazione dell'assegno unico. In assenza di un accordo derogatorio, si applica la disciplina legale. La richiesta di all e la conseguente erogazione CP_1 CP_2 non costituiscono un "fatto nuovo sopravvenuto", ma la mera e legittima attuazione di un
3 diritto che la legge gli riconosce.
Né può accogliersi la tesi secondo cui il ricorso mirava a colmare una "lacuna" della sentenza di divorzio. Il silenzio delle parti su un punto specifico, in presenza di una chiara disciplina legale suppletiva, non genera una lacuna da colmare in sede di revisione, ma implica l'accettazione della regola prevista dalla legge. Le parti, assistite dai rispettivi legali, avrebbero potuto pattuire una diversa modalità di erogazione dell'assegno in sede di accordi divorzili.
2. Sulla pretesa violazione dell'interesse del minore e sulla rilevanza dell'inadempimento alle spese straordinarie.
I motivi di appello relativi alla violazione dell'interesse del minore e alla mancata valutazione dell'inadempimento di all'obbligo di rimborso delle spese CP_1 straordinarie sono parimenti infondati.
L'appellante lamenta che il padre non contribuirebbe alle spese straordinarie. Tuttavia, tale presunto inadempimento, oltre ad essere stato contestato e a non risultare provato, viene descritto dalla stessa come un comportamento risalente nel tempo. Parte_1
Non si tratta, quindi, di una circostanza sopravvenuta alla sentenza di divorzio, ma di una situazione preesistente che non può fondare una domanda di revisione. Lo strumento giuridico per reagire al mancato versamento delle somme dovute non è il procedimento di modifica delle condizioni, bensì (a certe condizioni) l'azione esecutiva in altra sede.
, qualora ritenga di vantare un credito, ha a disposizione gli strumenti che Parte_1
l'ordinamento prevede per ottenerne il recupero coattivo, ma non può utilizzare tale presunto inadempimento come "giustificato motivo" per alterare un diverso assetto economico. In altri termini si vuol dire che sarebbe stato necessario quanto meno dedurre e provare la condotta nuova, ed ancora l'infruttuosità di ogni tentativo di ottenere la partecipazione alle spese in questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, Sezione della Persona della Famiglia e dei Minori, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
4 n. 273/2025 del Tribunale di Caltagirone, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
2. NA l'appellante, , alla refusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio in favore dell'appellato, , che si CP_1 liquidano in € 3.658,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Da atto che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, l'11/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
M. ESCHER
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