Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 7579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7579 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Anicio Gallo n.194;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'esclusione del ricorrente dal concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 34 del 21/02/2022, comunicata dalla Commissione d'esame al termine della prova espletata in data 20/12/2022 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it nella sezione concorsi;
- del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale decreta l'esclusione del ricorrente dal concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 34 del 21/02/2022;
- della nota prot. 3/01/2023 n.65 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la Dottoressa IT CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria del concorso;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso indicato in epigrafe;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, depositando memoria difensiva e documentazione;
- alla udienza di smaltimento del 13 marzo 2026 è stato dato avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria, intervenuta nelle more, da parte del ricorrente, quindi la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- in data 18 aprile 2023 è stata pubblicata la graduatoria del concorso de quo ;
la graduatoria non risulta impugnata benchè il termine decadenziale ex lege per proporre ricorso sia stato ormai superato abbondantemente;
Ritenuto che:
- pertanto il ricorso sia improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, giacché “La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. Il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa” (T.a.r. Lazio, IV quater , 8 ottobre 2025, n. 17255);
- in considerazione dell’esito della vicenda, le spese di lite possano essere compensate integralmente tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei Magistrati:
IT CO, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT CO |
IL SEGRETARIO