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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1167/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1167/2025 promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 Letizia Di Lena;
(ricorrente) nei confronti di: in atti generalizzato); CP_1 (resistente contumace) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi, in cumulo con la domanda di scioglimento del matrimonio civile;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2025, l'odierna ricorrente – premesso di essersi coniugata civilmente, in data 10/10/2020, con l'odierno resistente (atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Campobasso dell'anno 2020, n. 31, parte I, serie, ufficio 1), e che dall'unione non sono nati figli – ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:
- di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ossia:
o separazione con addebito a carico del resistente, per aver posto in essere condotte aggressive e prevaricatorie, per essersi rifiutato sistematicamente di avere rapporti sessuali con la ricorrente e per avere, da ultimo, abbandonato il tetto coniugale;
o previsione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento, in favore della ricorrente, pari ad € 200,00 mensili;
o assegnazione della casa coniugale (immobile di proprietà dello condotto in CP_2 locazione dalla ricorrente unitamente ai di lei figli, nati da una precedente relazione) alla ricorrente stessa;
- di dichiarare, altresì, lo scioglimento del matrimonio stesso. Designato il giudice relatore e dichiarata la contumacia del resistente – non costituitosi nel presente giudizio benché ritualmente citato – la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per il deposito di scritti conclusionali difensivi (cui la parte ricorrente ha espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole alla pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio.
***
Sulla separazione personale. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una loro riconciliazione, evincibile dal tenore degli scritti depositati dalla ricorrente e dalla stessa contumacia del resistente.
Sulla domanda di addebito. Non può, invece, essere accolta la domanda di addebito della separazione al resistente, non avendo la ricorrente in alcun modo provato, né chiesto di provare, le condotte da lui asseritamente poste in essere e che pure, in astratto, potrebbero fondare una richiesta di addebito, non potendosi – del resto
– nemmeno ricavare alcun argomento di prova dalla mera contumacia del resistente (arg. ex art. 115 c.p.c., che pone l'onere di contestazione – con conseguente possibilità di porre, a fondamento della decisione, i fatti non contestati – esclusivamente a carico della parte costituita;
nello stesso senso, v. anche, ex multis: Cass. civ. n. 14372/2023, secondo cui “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della pare non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”).
Sulla domanda di previsione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Per le stesse ragioni, non può essere accolta la domanda volta a porre, a carico del resistente, l'obbligo di versare, in favore della ricorrente, un assegno mensile pari ad € 200,00, non avendo, quest'ultima, in alcun modo documentato la propria situazione reddituale né quella del coniuge, e tenuto, del resto, altresì conto della breve durata del matrimonio (di appena cinque anni), peraltro contratto dalla ricorrente all'età di quarantanove anni, non potendosi, quindi, ricollegare in alcun modo lo stato di disoccupazione della ricorrente al matrimonio stesso, con conseguente venir meno di ogni funzione compensativa di tale assegno.
Sull'assegnazione della casa coniugale. Nulla deve, infine, essere disposto con riferimento all'assegnazione della casa coniugale – istituto che, com'è noto, si giustifica esclusivamente in considerazione del bisogno di tutela della prole –, stante l'assenza, nel caso di specie, di figli della coppia, che la abitino. La giurisprudenza, di merito e di legittimità, è, infatti, ormai granitica nell'affermare che, in assenza di figli minori di età e/o economicamente non indipendenti della coppia che vivano nella casa coniugale stessa, il giudice non può disporre l'assegnazione dell'abitazione (così, ex multis: Cass. civ. n. 24254/2018), con la conseguenza per cui l'immobile rientra nell'ordinario regime giuridico connesso al diritto di proprietà e/o comproprietà ovvero ad altro diritto reale o personale di godimento. Nel caso di specie, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente, risulta che dall'unione non sono nati figli, con conseguente non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, pur se abitata – secondo le allegazioni della ricorrente – dalla stessa unitamente ai figli nati da una precedente relazione, atteso che la presenza di figli (peraltro, di età non precisata) di una precedente relazione non vale a regolamentare l'assegnazione della casa familiare nei rapporti patrimoniali all'interno della coppia che figli, invece, non ha avuto. Sulle spese di lite. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, NON definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1167 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Campobasso dell'anno 2020, n. 31, parte I, serie, ufficio 1);
• Rigetta le domande di addebito della separazione e di previsione, a carico di CP_1 dell'obbligo di versare, a carico della ricorrente, un assegno mensile di mantenimento pari ad
€ 200,00 mensili;
• Non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della causa coniugale;
• Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore, dott.ssa Rossella Casillo, per la pronuncia della domanda di scioglimento del matrimonio;
• Spese al definitivo. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1167/2025 promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 Letizia Di Lena;
(ricorrente) nei confronti di: in atti generalizzato); CP_1 (resistente contumace) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi, in cumulo con la domanda di scioglimento del matrimonio civile;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2025, l'odierna ricorrente – premesso di essersi coniugata civilmente, in data 10/10/2020, con l'odierno resistente (atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Campobasso dell'anno 2020, n. 31, parte I, serie, ufficio 1), e che dall'unione non sono nati figli – ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:
- di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ossia:
o separazione con addebito a carico del resistente, per aver posto in essere condotte aggressive e prevaricatorie, per essersi rifiutato sistematicamente di avere rapporti sessuali con la ricorrente e per avere, da ultimo, abbandonato il tetto coniugale;
o previsione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento, in favore della ricorrente, pari ad € 200,00 mensili;
o assegnazione della casa coniugale (immobile di proprietà dello condotto in CP_2 locazione dalla ricorrente unitamente ai di lei figli, nati da una precedente relazione) alla ricorrente stessa;
- di dichiarare, altresì, lo scioglimento del matrimonio stesso. Designato il giudice relatore e dichiarata la contumacia del resistente – non costituitosi nel presente giudizio benché ritualmente citato – la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per il deposito di scritti conclusionali difensivi (cui la parte ricorrente ha espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole alla pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio.
***
Sulla separazione personale. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una loro riconciliazione, evincibile dal tenore degli scritti depositati dalla ricorrente e dalla stessa contumacia del resistente.
Sulla domanda di addebito. Non può, invece, essere accolta la domanda di addebito della separazione al resistente, non avendo la ricorrente in alcun modo provato, né chiesto di provare, le condotte da lui asseritamente poste in essere e che pure, in astratto, potrebbero fondare una richiesta di addebito, non potendosi – del resto
– nemmeno ricavare alcun argomento di prova dalla mera contumacia del resistente (arg. ex art. 115 c.p.c., che pone l'onere di contestazione – con conseguente possibilità di porre, a fondamento della decisione, i fatti non contestati – esclusivamente a carico della parte costituita;
nello stesso senso, v. anche, ex multis: Cass. civ. n. 14372/2023, secondo cui “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della pare non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”).
Sulla domanda di previsione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Per le stesse ragioni, non può essere accolta la domanda volta a porre, a carico del resistente, l'obbligo di versare, in favore della ricorrente, un assegno mensile pari ad € 200,00, non avendo, quest'ultima, in alcun modo documentato la propria situazione reddituale né quella del coniuge, e tenuto, del resto, altresì conto della breve durata del matrimonio (di appena cinque anni), peraltro contratto dalla ricorrente all'età di quarantanove anni, non potendosi, quindi, ricollegare in alcun modo lo stato di disoccupazione della ricorrente al matrimonio stesso, con conseguente venir meno di ogni funzione compensativa di tale assegno.
Sull'assegnazione della casa coniugale. Nulla deve, infine, essere disposto con riferimento all'assegnazione della casa coniugale – istituto che, com'è noto, si giustifica esclusivamente in considerazione del bisogno di tutela della prole –, stante l'assenza, nel caso di specie, di figli della coppia, che la abitino. La giurisprudenza, di merito e di legittimità, è, infatti, ormai granitica nell'affermare che, in assenza di figli minori di età e/o economicamente non indipendenti della coppia che vivano nella casa coniugale stessa, il giudice non può disporre l'assegnazione dell'abitazione (così, ex multis: Cass. civ. n. 24254/2018), con la conseguenza per cui l'immobile rientra nell'ordinario regime giuridico connesso al diritto di proprietà e/o comproprietà ovvero ad altro diritto reale o personale di godimento. Nel caso di specie, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente, risulta che dall'unione non sono nati figli, con conseguente non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, pur se abitata – secondo le allegazioni della ricorrente – dalla stessa unitamente ai figli nati da una precedente relazione, atteso che la presenza di figli (peraltro, di età non precisata) di una precedente relazione non vale a regolamentare l'assegnazione della casa familiare nei rapporti patrimoniali all'interno della coppia che figli, invece, non ha avuto. Sulle spese di lite. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, NON definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1167 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Campobasso dell'anno 2020, n. 31, parte I, serie, ufficio 1);
• Rigetta le domande di addebito della separazione e di previsione, a carico di CP_1 dell'obbligo di versare, a carico della ricorrente, un assegno mensile di mantenimento pari ad
€ 200,00 mensili;
• Non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della causa coniugale;
• Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore, dott.ssa Rossella Casillo, per la pronuncia della domanda di scioglimento del matrimonio;
• Spese al definitivo. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda