Versione
21 febbraio 1986
21 febbraio 1986
Art. 10.
Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unita tabella C relativo all'eta' dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.
Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unita tabella C relativo all'eta' dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-317/92, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania, 01/06/1994Provvedimento: Avis juridique important | 61992J0317 SENTENZA DELLA CORTE DEL 1. GIUGNO 1994. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - MEDICINALI E STRUMENTI MEDICI - NORMATIVA NAZIONALE SULL'INDICAZIONE DELLE DATE DI SCADENZA - OSTACOLO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - OMESSA NOTIFICAZIONE ALLA COMMISSIONE. - CAUSA C-317/92. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-02039 Massima Parti Motivazione della sentenza Decisione relativa alle spese Dispositivo Parole chiave ++++ 1. Ricorso per inadempimento ° Diritto della Commissione di promuovere un' azione ° Termine per il suo esercizio ° Assenza ° Scelta discrezionale del momento di …Leggi di più...
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- misure di effetto equivalente·
- direttiva 83/189/CEE·
- libera circolazione delle merci·
- ricorso per inadempimento·
- data di scadenza medicinali·
- restrizioni quantitative·
- art. 30 Trattato CEE·
- tutela della salute pubblica·
- art. 169 Trattato CEE