Articolo 10 della Legge 24 gennaio 1986, n. 16
Articolo 9Articolo 11
Versione
21 febbraio 1986
Art. 10.
Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unita tabella C relativo all'eta' dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1986
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