Art. 10.
Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unita tabella C relativo all'eta' dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.
Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unita tabella C relativo all'eta' dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.