Art. 22. Decorrenza del regime contributivo
I contributi minimi e percentuali di cui all'articolo 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
I contributi minimi e percentuali di cui all'articolo 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.