Versione
29 gennaio 1981
29 gennaio 1981
Art. 22. Decorrenza del regime contributivo
I contributi minimi e percentuali di cui all'articolo 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
I contributi minimi e percentuali di cui all'articolo 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 19/11/2007, n. 23999Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SETTIMJ OV - Presidente - Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - Dott. CORRENTI CE - rel. Consigliere - Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del Sindaco pro tempore OV OV IS, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 14/07/05, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE 21 APRILE 11, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO SALVATORE ALBERTO, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente - contro RO IN; - intimato - avverso la sentenza n. 436/05 del Giudice di pace di …Leggi di più...
- esclusione·
- ragioni·
- sanzioni amministrative·
- opposizione·
- applicazione