Articolo 22 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Articolo 21Articolo 23
Versione
29 gennaio 1981
Art. 22. Decorrenza del regime contributivo

I contributi minimi e percentuali di cui all'articolo 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1981
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