Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2025, proposto da
Villa Maria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di EN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della deliberazione dell’A.S.P. di EN n. 1953 del 23 dicembre 2024 e dei relativi allegati “A” e “B”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Salute e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa LA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.D. n. 1953 del 23 dicembre 2024, l’Azienda Sanitaria Provinciale di EN ha approvato la procedura per l’accesso alle RSA (allegato A) e codificato le regole per la certificazione dello stato di demenza con disturbi del comportamento (allegato B).
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società “Villa Maria s.r.l.”, accreditata alla gestione e all’esercizio della RSA (Residenza Sanitaria Assistita) “Villa Maria”, sita nel Comune di Leonforte, C.da Bafurdo s.n., per n. 38 posti letto, di cui n. 20 per pazienti affetti da Alzheimer e n. 18 per anziani non autosufficienti, articolando i seguenti motivi di censura:
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 L. REG. N. 5/2009 E DEL DECRETO ASSESSORIALE N. 1325 DEL 24 MAGGIO 2010 – DIFETTO DI ATTRIBUZIONE.
Col primo motivo, la ricorrente lamenta che la deliberazione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 2 della l.r. n. 5/2009, avendo l’A.S.P. di EN integrato la disciplina di cui al D.A. n. 1325/2010 in difetto assoluto di attribuzione;
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 L. REG. N. 5/2009 E DEL DECRETO ASSESSORIALE N. 1325 DEL 24 MAGGIO 2010 – DIFETTO DI ATTRIBUZIONE.
III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 L. REG. N. 5/2009 E DEL DECRETO ASSESSORIALE N. 1325 DEL 24 MAGGIO 2010 – DIFETTO DI ATTRIBUZIONE.
V. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 L. REG. N. 5/2009 E DEL DECRETO ASSESSORIALE N. 1325 DEL 24 MAGGIO 2010 – DIFETTO DI ATTRIBUZIONE.
Col secondo, terzo, quarto e quinto motivo, la ricorrente contesta le regole di dettaglio stabilite dall’A.S.P. di EN per l’accesso alle R.S.A. della provincia di EN e la certificazione dello stato di demenza, sostenendone la contrarietà alle previsioni di cui al D.A n. 1325/2010.
Nello specifico, la ricorrente sostiene l’illegittimità delle previsioni relative: 1) al periodo massimo di 12 mesi consecutivi di ricovero in R.S.A.; 2) alle dimissioni per il passaggio del paziente ricoverato dal modulo geriatrico alla componente Alzheimer; 3) alla necessità della certificazione di un CDCD (Centro Disturbi Cognitivi Demenze) riconosciuto per il ricovero in RSA; 4) agli accertamenti diagnostici sul paziente con deterioramento cognitivo ai fini del ricovero.
Si costituisce in giudizio l’Assessorato Regionale della Salute, eccependo il difetto della propria legittimazione passiva.
Resiste al ricorso l’A.S.P. di EN, eccependone preliminarmente l’inammissibilità per difetto d’interesse e di giurisdizione del giudice adito e deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, ritiene il Collegio che il ricorso in esame sia stato correttamente notificato all’Assessorato Regionale della Salute, a mero titolo di litis denuntiatio .
Sempre via preliminare, ritiene il Collegio che sia infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, formulata dall’Amministrazione resistente, in quanto, con l’odierno gravame, la ricorrente non avanza alcuna pretesa di natura economica traente titolo dal contratto stipulato con l’A.S.P. di EN (ipotesi quest’ultima rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario).
Per quel che riguarda, invece, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, il Collegio la ritiene fondata nei limiti che seguono.
È inammissibile per carenza d’interesse il terzo motivo di ricorso, limitatamente alla parte in cui vengono censurate le modalità di effettuazione della valutazione/rivalutazione dei pazienti già ricoverati in RSA, per i quali si verifichi un progressivo decadimento cognitivo o si ravvisi la necessità di visite cliniche alla scadenza del periodo di permanenza stabilito.
La stessa società ricorrente, laddove lamenta l’illegittimità della previsione secondo cui “ La valutazione/rivalutazione di questi pazienti qualora in possesso di una diagnosi rilasciata da CDCD, qualora allettati o comunque in presenza di gravi compromissioni delle capacità di deambulare, deve preferibilmente essere effettuata presso l’RSA dal personale del CDCD territoriale ”, dichiara di agire a tutela del diritto alla salute e alla dignità del paziente (cfr. pag. 11 del ricorso introduttivo).
Parimenti inammissibile, oltre che per genericità, per mancanza di interesse, è il quinto motivo di ricorso, con cui la società ricorrente censura l’elenco delle indagini routinarie per pazienti con deterioramento cognitivo di cui all’allegato B della deliberazione impugnata.
La ricorrente, lamentando l’illegittimità della prescrizione di esami diagnostici che riguardano esclusivamente la sfera del paziente, non deduce alcun interesse diretto e personale pregiudicato dal provvedimento impugnato.
Per il resto, ritiene il Collegio che il ricorso sia ammissibile, lamentando la ricorrente che le modalità di accesso alle RSA, stabilite dall’A.S.P. di EN con la deliberazione impugnata, ledano l’interesse economico connesso allo svolgimento della propria attività di RSA, limitando i ricoveri possibili e la loro durata.
Tanto premesso, il ricorso è in parte infondato e in parte meritevole di accoglimento.
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, inerente ad un asserito difetto di attribuzione dell’Amministrazione resistente, essendo l’A.S.P. di EN competente all’“ attuazione degli obiettivi definiti nella programmazione sanitaria regionale ” per espressa previsione dello stesso art. 2, comma 1, ultima parte, della l.r. n. 5/2009, invocato dalla ricorrente.
Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente censura le seguenti disposizioni dell’allegato A per contrasto con il D.A. n. 1325/2010:
- “ Il piano assistenziale deve contenere l’indicazione dei tempi di permanenza in RSA che comunque non possono superare i 12 mesi consecutivi ” (art. 6.3.1);
- “ LA UVM territoriale interviene sulla periodica verifica o meno dello stato di stabilizzazione con possibilità di proroga sino ad un massimo di 12 mesi complessivi ” (art. 6.3.2.);
- “ Il Programma Assistenziale predisposto deve contenere l’indicazione dei tempi di permanenza in RSA, che comunque non possono superare i 12 mesi consecutivi ” (art. 6.4);
- “ Per gli utenti in regime di ricovero temporaneo che necessitano di un prolungamento oltre i 60 giorni, si applica la vigente normativa che prevede una compartecipazione finanziaria del paziente e del Comune di residenza. Fanno eccezione i ricoveri presso il nucleo Alzheimer che possono essere prorogati sino a 12 mesi e a totale carico del SSR ” (art. 6.5).
Osserva il Collegio che l’art. 5 del D.A. n. 1325/2010, dopo aver previsto che “ Il programma assistenziale predisposto deve contenere l’indicazione dei tempi di permanenza in R.S.A., che comunque non possono superare i 12 mesi consecutivi e di norma non possono essere inferiori a giorni 30 ”, precisa che “ Qualora si rendesse necessario prolungare il ricovero oltre i tempi previsti, la proposta di prosecuzione deve essere inviata dal medico responsabile della struttura residenziale all’unità di valutazione multidimensionale (UVM) territoriale, almeno quindici giorni prima della scadenza…Su tale richiesta l’UVM è tenuto ad esprimersi almeno tre giorni prima della data di scadenza del termine del piano di assistenza ”.
In condivisione all’orientamento già espresso dal TAR Sicilia, ritiene il Collegio che la determinazione impugnata, laddove limita la durata massima di permanenza in RSA a dodici mesi, si ponga in contrasto con il predetto art. 5, il quale consente il prolungamento del ricovero oltre il termine di dodici mesi consecutivi, quando lo richiedano comprovate ragioni mediche (in questo senso, T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. III, 19 febbraio 2025, n. 407).
Infondati sono, in ultimo, il terzo e il quarto motivo di doglianza, inerenti ad ulteriori profili della disciplina stabilita dall’A.S.P. di EN per l’accesso alle R.S.A. e la certificazione dello stato di demenza dei pazienti.
Giova premettere che le scelte di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari sono caratterizzate da un alto tasso di discrezionalità e le valutazioni operate dall’Amministrazione costituiscono esplicazione dell’autonomia ad essa rimessa in materia, esercitabile nel rispetto dei canoni di logicità e coerenza, valutabili nel giusto rapporto tra fissazione delle regole e idoneità al raggiungimento degli obiettivi di un adeguato sistema sanitario (canoni alla cui stregua è esercitabile il sindacato del giudice amministrativo).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che le scelte compiute dall’Amministrazione siano ragionevoli e non contraddittorie rispetto alle previsioni del D.A. n. 1325/2010 per le seguenti ragioni.
Quanto al passaggio del paziente dal nucleo geriatrico a quello Alzheimer (di cui al terzo motivo di ricorso), le dimissioni sono previste soltanto al fine di compiere un approfondimento diagnostico, con redazione del relativo PAI, senza alcuna malcelata intenzione di “ istituzionalizzare ” ritardi da parte dell’Amministrazione nell’esame della richiesta di passaggio da un modulo ad un altro, tanto che “ Al fine di garantire la continuità del servizio, il responsabile del CDCD territoriale individua i sostituti che, in caso di impedimento o assenza del responsabile, sono autorizzati ad effettuare le attività del Centro ”.
Quanto alla necessità della certificazione del CDCD ai fini del ricovero in RSA, la società ricorrente censura la delibera impugnata nella parte in cui è previsto che:
- “ In RSA sono accolti… i soggetti adulti, malati cronici totalmente o parzialmente non autosufficienti con ridotta o completa perdita dell’autonomia, in condizioni di stabilità clinica o a rischio di instabilità senza la compromissione delle funzioni vitali, soggetti affetti da disturbi cognitivi lievi/moderati senza disturbi comportamentali e/ dell’affettività (che devono presentare certificazione di CDCD riconosciuti) ” (art. 6.1);
- “ per l’accesso al nucleo Alzheimer di paziente con primo riscontro diagnostico dimesso dall’ospedale Umberto I di EN o dall’OASI di Troina, la richiesta di dimissione protetta dovrà essere corredata dalla Certificazione da parte del CDCD ospedaliero ” (art. 6.2.2)
- “ Qualora il paziente non sia fornito di una diagnosi formulata da un CDCD, lo stesso viene preso in carico del CDCD aziendale (o a da altro CDCD riconosciuto) che formula la diagnosi, definisce il Piano terapeutico per l’assistenza farmacologica secondo la vigente normativa ed elabora il conseguente PAI per l’assistenza socio sanitaria di tipo non farmacologica ” (art. 6.3.1).
Ritiene il Collegio che il coinvolgimento del CDCD nell’accertamento dello stato di salute del paziente non si ponga in contrasto con il D.A. n. 1325/2010, nella parte in cui prevede che “ l’accesso alle RSA deve avvenire esclusivamente a seguito di una valutazione multidimensionale, che può essere svolta sia in sede territoriale che in sede ospedaliera, utilizzando lo strumento della scheda di valutazione multidimensionale “SVAMA” di cui all’allegato 2 del decreto 12 novembre 2007 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 novembre 2007, n. 56) ” (art. 5).
Ciò in quanto il predetto D.A. va raccordato con la successiva normativa in materia e, in particolare, con l’Accordo del 30 ottobre 2014 della Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, di adozione del “ Piano nazionale demenze e strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e della appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze ”, recepito col D.A. n. 220 del 13 maggio 2020, che vede la centralità dei CDCD nella diagnosi e presa in carico delle persone affette da disturbi cognitivi e/o da demenza, grazie all’impiego delle professionalità necessarie.
Né ritiene il Collegio che sussista alcuna limitazione all’accesso in RSA, posto che, come rilevato dall’A.S.P. di EN, i CDCD individuati dalla Regione Siciliana sono ben 29, di cui uno a Piazza Armerina, uno presso l’U.O.C. Neurologia del P.O. “Umberto I” di EN e uno presso l’IRCCS “Oasi Maria SS.” di Troina.
Inoltre, è previsto che “ Qualora il paziente non sia fornito di una diagnosi formulata da un CDCD, lo stesso viene preso in carico dal CDCD aziendale (o da latro CDCD riconosciuto) che formula la diagnosi, definisce il Piano Terapeutico per l’assistenza farmacologica secondo la vigente normativa ed elabora il conseguente PAI per l’assistenza socio sanitaria di tipo non farmacologica ” (art. 6.3.1).
L’Amministrazione ha, quindi, assunto delle determinazioni che, in parte qua , rispondono all’obiettivo fissato col D.A. n. 1325/2010, di riprogrammazione del settore in prospettiva del benessere della persona fragile, “ promuovendo interventi di appropriatezza clinica ed organizzativa nella programmazione del sistema di cure residenziali regionale realizzando una rete di servizi e che assicurino continuità assistenziale competente e calibrata al bisogno della persona e facilitino il passaggio da un livello di cura ad un altro ”.
In definitiva, il ricorso è in parte inammissibile per carenza d’interesse, in parte meritevole di accoglimento e per il resto infondato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara in parte inammissibile per carenza d’interesse;
- lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata nella parte in cui la durata massima di permanenza in RSA viene limitata a dodici mesi, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- per il resto lo rigetta;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA LE, Presidente
LA CC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CC | PA LE |
IL SEGRETARIO