TAR Catania, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 237
TAR
Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 L. Reg. n. 5/2009 e del Decreto Assessoriale n. 1325 del 24 maggio 2010 – Difetto di attribuzione

    L'A.S.P. di EN è competente all'attuazione degli obiettivi definiti nella programmazione sanitaria regionale per espressa previsione dell'art. 2, comma 1, ultima parte, della l.r. n. 5/2009.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 L. Reg. n. 5/2009 e del Decreto Assessoriale n. 1325 del 24 maggio 2010 – Difetto di attribuzione

    La determinazione impugnata, laddove limita la durata massima di permanenza in RSA a dodici mesi, si pone in contrasto con l'art. 5 del D.A. n. 1325/2010, il quale consente il prolungamento del ricovero oltre il termine di dodici mesi consecutivi, quando lo richiedano comprovate ragioni mediche.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irrazionalità e ingiustizia manifesta

    Le scelte compiute dall’Amministrazione sono ragionevoli e non contraddittorie rispetto alle previsioni del D.A. n. 1325/2010. Le dimissioni per il passaggio del paziente dal nucleo geriatrico a quello Alzheimer sono previste soltanto al fine di compiere un approfondimento diagnostico, con redazione del relativo PAI. Il coinvolgimento del CDCD nell’accertamento dello stato di salute del paziente non si pone in contrasto con il D.A. n. 1325/2010, ma va raccordato con la successiva normativa in materia, in particolare con l’Accordo del 30 ottobre 2014 della Conferenza Unificata. L'Amministrazione ha assunto delle determinazioni che rispondono all’obiettivo di riprogrammazione del settore in prospettiva del benessere della persona fragile.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 L. Reg. n. 5/2009 e del Decreto Assessoriale n. 1325 del 24 maggio 2010 – Difetto di attribuzione

    La determinazione impugnata, laddove limita la durata massima di permanenza in RSA a dodici mesi, si pone in contrasto con l'art. 5 del D.A. n. 1325/2010, il quale consente il prolungamento del ricovero oltre il termine di dodici mesi consecutivi, quando lo richiedano comprovate ragioni mediche.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 L. Reg. n. 5/2009 e del Decreto Assessoriale n. 1325 del 24 maggio 2010 – Difetto di attribuzione

    La determinazione impugnata, laddove limita la durata massima di permanenza in RSA a dodici mesi, si pone in contrasto con l'art. 5 del D.A. n. 1325/2010, il quale consente il prolungamento del ricovero oltre il termine di dodici mesi consecutivi, quando lo richiedano comprovate ragioni mediche.

  • Inammissibile
    Censura delle modalità di effettuazione della valutazione/rivalutazione dei pazienti già ricoverati in RSA

    Il motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse, limitatamente alla parte in cui vengono censurate le modalità di effettuazione della valutazione/rivalutazione dei pazienti già ricoverati in RSA, per i quali si verifichi un progressivo decadimento cognitivo o si ravvisi la necessità di visite cliniche alla scadenza del periodo di permanenza stabilito.

  • Inammissibile
    Censura dell’elenco delle indagini routinarie per pazienti con deterioramento cognitivo

    Il motivo di ricorso è inammissibile, oltre che per genericità, per mancanza di interesse, poiché la ricorrente non deduce alcun interesse diretto e personale pregiudicato dal provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 237
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 237
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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