Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2021, proposto da OR MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Aielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso monumentale San Domenico;
per l'annullamento
previa sospensione
della nota n. M_D GMIL REG2021 0162363 datata 7 aprile 2021 del Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale Militare, notificato in data 13.04.2021; e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali al predetto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il dott. BI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il ricorrente grava la nota del 7 aprile 2021 emanata dal Ministero della Difesa, avente ad oggetto “ Comunicazione di avvio del procedimento di cessazione dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa per motivi sanitari, ai sensi degli articoli 905, comma 4, e 912 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con contestuale collocamento in congedo, categoria della riserva ”.
La nota è censurata mediante un unico motivo di diritto, dove si deduce eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà.
Si è costituito per resistere il Ministero della Difesa, il quale con relazione depositata il 10 agosto 2021 e con memoria depositata il 7 settembre 2021, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non determinando l’avvio del procedimento alcuna concreta lesione della sfera giuridica del ricorrente.
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta nel ricorso, parte ricorrente ha rinunciato alla sospensiva richiesta.
All’udienza straordinaria del 17 febbraio 2026, in vista della quale le parti non hanno svolto ulteriori attività difensive, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il mezzo di gravame va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, visto che con esso è stata impugnata una nota di avvio del procedimento priva di autonoma lesività (cfr. da ultimo T.A.R. per il Lazio, Roma, sez. II bis, 5 maggio 2025, n. 8679; in termini tra le molte, T.A.R. per la Puglia, Bari, sez. III, 15 dicembre 2020, n. 1615; T.A.R. per il Piemonte, Torino, sez. II, 15 luglio 2019, n. 807).
Considerata la definizione in rito della controversia e la natura delle questioni trattate, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN RI VE, Presidente FF
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
BI RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI RI | NN RI VE |
IL SEGRETARIO