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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/12/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sez. Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est.
dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1761/2022 R.G. affari contenziosi
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1951, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via del Gelsomi-
no, n. 22, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Mannarino (cod. fisc.
– pec: C.F._2 Email_1
e dell'avv. Roberto C. Zoccali (cod. fisc. – pec: C.F._3 [...]
[...]
[...] , che la rappresentano e difendono per Email_2
mandato in calce all'atto di citazione;
CP_1
E
; CP_2
-convenuta contumace-
In data 6.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte attrice, che si è riportata agli atti ed ai verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva: Parte_1
che in data 4.6.2017 era deceduta in Crotone DR DO, nata a [...]-
bernarda il 28.6.1934, lasciando quali eredi legittimari , figlia, Parte_1
figlia, i nipoti , figli della figlia CP_2 Parte_2 Parte_3
premorta , e la nipote figlia della figlia premor- Parte_4 Controparte_3
ta che con testamento pubblico per notaio del Parte_5 Persona_1
27.8.2015, pubblicato il 18.9.2017, l'DR aveva nominato erede universale la figlia;
che ella aveva diritto, nella qualità di erede legittima- CP_2
ria, a percepire la propria quota legittima di riserva pari ad un quarto di due terzi;
che ella non aveva ricevuto mai nulla dalla propria madre, neanche a ti-
2 tolo di donazione;
che il patrimonio della de cuius era composto dalla somma di € 70.760,00 incassata da in virtù delle disposizioni testamen- CP_2
tarie, di un immobile sito in Roccabernarda alla via Vittorio Emanuele III, n. 16,
in Catasto al Foglio 13, part. 404 sub 2, di valore € 15.600,00, come da perizia di stima, in atti, tanto che il valore complessivo dei beni in successione era pari ad
€ 86.360,00 e il valore della lesione era di 1/6 dell'asse ereditario (2/3 diviso 4),
tanto che all'attrice spettava la somma di € 14.393,33; che le richieste stragiudi-
ziali non avevano sortito alcun esito, come anche il tentativo di mediazione stragiudiziale.
Tanto premesso, l'attrice citava in giudizio e chiedeva: CP_2
di disporre la ricostruzione del patrimonio ereditario di DR DO con reintegrazione della quota di riserva dell'attrice mediante riduzione del testa-
mento pubblico della madre sino alla concorrenza di 1/6 dell'asse ereditario;
per l'effetto, l'accertamento del suo diritto e la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 14.393,33 oltre interessi e rivaluta-
zione.
2. Le nonostante la regolare citazione in giudizio, non si CP_2
costituiva, e ne era dichiarata la contumacia.
3. Espletata la c.t.u., in data 6.10.2025 la causa era trattenuta in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3
I. Deve preliminarmente rilevarsi che il comma 1 dell'art. 564 c.c. pre-
scrive, quale condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione, che il legitti-
IO abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario (artt. 484 ss c.c.).
Questa condizione non è peraltro richiesta quando il legittiIO agisca in riduzione contro persone chiamate come coeredi, ancorché questi abbiano rinunciato all'eredità. Per la giurisprudenza è inoltre pacifico che l'accettazione beneficiata non è necessaria quando il legittiIO sia stato to-
talmente pretermesso dal testatore (così Cass., n. 13804/2006; Cass., n.
12632/1995; Cass., n. 11873/1993; Cass., 3950/1992; Cass., n. 7899/1990; tra le pronunce di merito cfr. App. Roma, 11.10.2005; App. Bari, 18.12.1992; Trib.
Treviso, 19.7.2013; Trib. Bari 27.10.2006; Trib. Catania, 24.1.2006; Trib. Roma,
23.6.1999; Trib. Bari, 18.9.1995).
Detto orientamento dottrinale e giurisprudenziale, nel confermare la ne-
cessità che venga redatto inventario (Cass., n. 16739/2005), sottolinea che la ra-
tio di tale condizione risiede nella garanzia di obiettività che l'inventario offre ai soggetti passivi dell'azione di riduzione (Cass., n. 1787/1981).
Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, l'accettazione beneficiata costituisce, rispetto all'esercizio dell'azione di riduzione, una condizione di ammissibilità e non un presupposto dell'azione.
La giurisprudenza concorda con tale ricostruzione (Cass. 1562/1964), e sottolinea che la mancanza di detta condizione è rilevabile d'ufficio (Cass.
4 1701/1968; v. anche Cass., n. 18068/2012).
Va inoltre osservato che l'accettazione beneficiata deve precedere la domanda di riduzione, poiché questa, altrimenti, assume il valore di accettazione pura e semplice, e rende quindi inefficace l'eventuale dichiara-
zione successiva di voler accettare con il beneficio d'inventario (Cass.
2200/1971).
Orbene deve ritenersi che, nel caso di specie, l'azione è stata esercitata contro l'erede universale, per disposizione testamentaria, e l'attrice si qualifica come pretermessa, non necessitando pertanto l'accettazione beneficiata.
II. Nel merito, deve rilevarsi che la domanda dell'attrice di riduzione delle disposizioni testamentarie compiute dal de cuius è fondata e dev'essere accolta sulla base della seguente prospettazione.
Deve premettersi che la domanda è ammissibile in quanto l'attrice indi-
ca i limiti della lesione del suo diritto, ossia il valore della massa ereditaria e della quota di legittima violata.
Questo Collegio aderisce infatti al rigoroso principio enunciato da Cass.,
n. 13310/2002 (e poi da Cass., n. 14473/2011, Cass., n. 20830/2016 e Cass., n.
1357/2017), secondo cui in materia di successione testamentaria, il legittiIO
che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria,
nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore.
Ebbene, tali indicazioni vi sono nell'atto introduttivo.
5 Al fine di ricostruire il patrimonio ereditario, è stato nominato un c.t.u.
Il c.t.u. ha proceduto ad accertare, quanto agli immobili che sarebbero caduti in successione, ossia quelli siti in Roccabernarda, identificati in Catasto
al Foglio 13, part. 404, sub 2 e 441, che gli stessi non risultano di proprietà della de cuius e, pertanto, d'accordo con il difensore dell'attrice, ha deciso di non considerare il valore degli stessi.
L'asse ereditario è risultato, pertanto, composto dalla sola somma di €
70.760,00 come da sentenza n. 512/2017 emessa in favore della de cuius ed in-
cassata da in virtù del testamento pubblico della propria ma- CP_2
dre.
Dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, per accertare l'entità
della lesione dell'attrice (dato che è evidente che una lesione vi sia stata, come prospettato dal c.t.u.) occorre procedere, secondo il disposto dell'art. 556 c.c.,
alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valo-
re al momento dell'apertura della successione;
successivamente, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale,
quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sul-
la massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto e il valore del
6 donatum ed imputarsi, infine, ex art. 564 c.c., le liberalità fatte al legittiIO,
con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (Cass.,
24.7.2012, n. 12919; Cass., n. 11873/93).
Con l'azione di riduzione si tende infatti ad attuare in concreto il diritto alla quota necessaria, mediante l'accertamento dell'ammontare della quota di-
sponibile, della complementare quota di riserva e della sussistenza o meno del-
la lesione, e, se del caso, mediante la riduzione delle disposizioni nella misura necessaria a integrare la legittima.
Dati i superiori principi e quanto più sopra statuito, appare quindi cor-
retta la relazione del c.t.u. nominato nella parte in cui, precisando che, ai sensi dell'art. 537 c.c., alle quattro figlie (o ai loro eredi) spettava 1/6 dell'intero asse ereditario (2/3, esclusa la quota disponibile, diviso quattro), ha calcolato in €
11.793,33 l'importo della quota lesa.
Può pertanto essere disposta la reintegra della quota spettante all'attrice, con la conseguenza che la convenuta deve essere CP_2
condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.793,33.
Trattandosi di credito di valore, sull'importo indicato medesimo devono essere conteggiati rivalutazione monetaria a far tempo dall'epoca della succes-
sione ad oggi, nonché interessi in misura legale a far tempo dalla data della domanda sulla somma rivalutata (cfr. Cass. n. 10564 del 19.5.2005: “Nel proce-
dimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittiIO, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il
7 valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittiIO leso. Peraltro, qualora tale integra-
zione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza,
nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudi-
ziale- del bene a cui il legittiIO avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione,
sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trat-
tandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei frutti dal legittiIO mede-
simo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata ),
da disporsi a far data dalla domanda”).
III. Le spese seguono la soccombenza.
I compensi sono calcolati ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e con opportuna riduzione dei compensi medi, data la semplicità delle questioni giuridiche con-
troverse.
Analogamente, per quanto concerne il compenso liquidato in corso di causa in favore del c.t.u., che viene posto definitivamente a carico di parte con-
venuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda propo-
8 sta da (cod. fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 30.10.1951 (R.G. n. 1761/2022) contro , così provvede: CP_2
a) Dichiara la violazione della quota di legittima dell'attrice, in qualità
di erede di DR DO, a causa delle disposizioni testamenta-
rie in favore della sola figlia e, per l'effetto, reintegra CP_2
la predetta nella quota necessaria spettante all'attrice;
b) per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_2 [...]
della somma di € 11.793,33 oltre rivalutazione moneta- Parte_1
ria a far tempo dall'epoca della successione ad oggi, nonché interessi in misura legale a far tempo dalla data della domanda sulla somma rivalutata fino a quella di effettivo pagamento;
c) Condanna al pagamento delle spese di lite, che li- CP_2
quida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professiona-
li, oltre accessori come per legge, da corrispondersi direttamente in favore degli avv.ti Maria Teresa Manarino e Roberto C. Zoccali, di-
chiaratisi anticipatari;
d) Pone definitivamente il compenso liquidato al c.t.u. in corso di causa a carico della convenuta.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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