Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6728
CASS
Sentenza 10 maggio 2002

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Massime1

La cosidetta cauzione fideiussoria (o assicurazione fideiussoria) è una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, che rimane sostanzialmente regolata dalla disciplina propria di quest'ultima; peraltro, qualora le parti abbiano espressamente previsto la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato a semplice richiesta, siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, (quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ.), ma non anche di quelle relative al rapporto garante - beneficiario, sicché ben può il garante opporre al beneficiario la compensazione legale ex art. 1243, primo comma, cod. civ. per un credito vantato direttamente nei suoi confronti.

Commentario1

  • 1ABUSO DI GARANZIA: consentita al fideiussore la liberazione ex art. 1956 c.c. in ipotesi di inerzia del creditore
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 maggio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6728
Data del deposito : 10 maggio 2002

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