Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
La cosidetta cauzione fideiussoria (o assicurazione fideiussoria) è una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, che rimane sostanzialmente regolata dalla disciplina propria di quest'ultima; peraltro, qualora le parti abbiano espressamente previsto la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato a semplice richiesta, siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, (quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ.), ma non anche di quelle relative al rapporto garante - beneficiario, sicché ben può il garante opporre al beneficiario la compensazione legale ex art. 1243, primo comma, cod. civ. per un credito vantato direttamente nei suoi confronti.
Commentario • 1
- 1. ABUSO DI GARANZIA: consentita al fideiussore la liberazione ex art. 1956 c.c. in ipotesi di inerzia del creditoreAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6728 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI FA SPA IN LCA, con sede in Roma, in persona del Commissario Liquidatore dott. Franco Bertini, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DI MONTECITORIO 115, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO MOLÈ, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNICREDITO ITALIANO SPA (già Credito Italiano spa), in persona dei suoi procuratori speciali Sigg. Emilio Simon e Carlo Troisi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato BERARDINO LIBONATI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARISA PAPPALARDO, giusta procura speciale per Notar Bruno CH di Roma del 15/10/99 rep. n. 29976;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1921/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 09/03/99 e depositata il 15/06/99 (R.G. 1415/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Marcello MOLÈ;
uditi gli Avvocati Marisa PAPPALARDO e Berardino LIBONATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 maggio 1996 la FI FA S.p.A. in l.c.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il CREDITO ITALIANO S.p.A. esponendo:
- che questo ultimo aveva prestato fideiussione, a prima richiesta, con rinunzia a qualsiasi eccezione di merito, in favore della MA.DA. S.r.l. per i canoni locativi di un immobile sito in località Oreno di Vimercate, dovuti dalla conduttrice ITALSANITÀ S.p.A.;
- che l'attrice era poi succeduta nel diritto alla garanzia, come effetto accessorio della cessione dell'intero credito per canoni conclusa con la MA.DA. S.r.l.;
- che, rimasta inadempiente la debitrice principale ITALSANITÀ, era stata richiesta l'escussione della fideiussione per L. 2.800.000.000, ma, dopo provvedimenti inibitori d'urgenza, successivamente revocati, il CREDITO ITALIANO le aveva opposto in compensazione il proprio maggior credito vantato nei suoi confronti;
- che, per contro, l'eccezione di compensazione era infondata e volta a rendere inoperante la garanzia fideiussoria. Tutto ciò premesso, chiedeva l'accertamento della illegittimità della dedotta compensazione e, per l'effetto, la condanna del CREDITO ITALIANO al pagamento della somma di lire 2.800.000.000, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali. Costituitosi ritualmente, il CREDITO ITALIANO replicava che sussistevano i presupposti, ex art. 56 L. fall., della compensazione, data l'anteriorità del proprio credito all'apertura della procedura concorsuale. Ne chiedeva quindi l'accertamento, con la condanna della FI FA alla conseguente modifica dello stato passivo. Con sentenza 23/5/97-15/1/98, l'adito Tribunale accertava la legittimità della compensazione;
dichiarava che gli interessi legali dovuti ex art. 1282 c.c. dal CREDITO ITALIANO decorrevano dal 26/3/92; rigettava l'ulteriore domanda di condanna proposta dal CREDITO ITALIANO;
dichiarava parzialmente compensate le spese di giudizio nella misura di 1/4, ponendo la residua frazione a carico della FI FA.
L'appello proposto dalla FI FA ed al quale aveva resistito il CREDITO ITALIANO era rigettato dalla Corte romana, con sentenza 15 giugno 1999, che condannava l'appellante alle spese del grado, ribadendo l'operatività della compensazione (legale), trattandosi di crediti anteriori al fallimento e, pertanto, disciplinati dall'art. 56 L. fall., in quanto la c.d. garanzia a prima richiesta importava la temporanea preclusione delle eccezioni relative alla validità del rapporto principale, ma non di quelle riguardanti la sua inesistenza genetica o (come nella specie) la sua estinzione sopravvenuta.
Ha proposto ricorso per cassazione la FI FA in l.c.a. sulla base di tre motivi. Ha resistito il CREDITO ITALIANO con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 ss. e 1936 ss. c.c. anche sotto il profilo motivazionale, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che i giudici di merito non abbiano rilevato che, ai sensi dell'art. 9 del contratto di locazione MADA/ITALSANITÀ del 2/10/90 ("il conduttore, in sostituzione del nn. 3 e 5 c.p.c., contesta la ritenuta possibilità, per l'UNICREDITO, di opporle in compensazione un credito inerente ai rapporti fra garante e beneficiario. Assume la ricorrente che se nel contratto 2/10/90 nulla poteva ovviamente dirsi della sorte delle eccezioni proprie del garante, la stessa fideiussione non ne fa espressa salvezza ed in presenza dell'impegno a versare immediatamente a semplice richiesta la somma dovuta, deve concludersi che la possibilità per la Banca di opporre eccezioni proprie al beneficiario dovrebbe risultare espressamene dalla legge, in mancanza di qualsiasi patto scritto;
donde l'inapplicabilità della normativa ordinaria in tema di compensazione.
Neppure questa censura è fondata. Essa è già stata vanificata dal giudice di appello affermando che "le eccezioni temporaneamente precluse nel tipo di fideiussione in esame sono solo quelle che riguardano la validità del rapporto principale e non pure quelle che riguardano... la sua estinzione sopravvenuta... (a cui) appartiene, appunto, la compensazione che, fra l'altro, nel caso di specie, è maturata di diritto (compensazione legale) al momento della coesistenza dei due crediti contrapposti". Pur trattandosi di motivazione stringata, è sufficiente a neutralizzare le argomentazioni dell'attuale ricorrente, avendo sottolineato che proprio l'autonomia rispetto al rapporto principale evidenzia che nessuna ragione logico-giuridica impedisce, nel rapporto garante- beneficiario, al primo di opporre la compensazione per un credito vantato direttamente nei confronti del secondo, trattandosi - come nella specie di compensazione legale ex art. 1243, 1^ co. c.c. Anche il secondo motivo va rigettato.
Con il terzo mezzo la FI FA, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 194 ss. e 56 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 oltre deposito cauzionale, presta al locatore una fideiussione a prima richiesta... a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto") le parti avevano inteso perseguire un risultato pratico in tutto assimilabile a quello del deposito cauzionale, nel senso di configurare una garanzia autonoma cauzionale che evitando l'immobilizzo a lungo di una somma ingente, mantenesse peraltro il carattere reale del deposito, con la stessa disponibilità immediata della somma garantita ed il garante tenuto alla prestazione a prima richiesta, senza la possibilità di opporre eccezioni.
La censura, pur argomentata in maniera accorta, non coglie nel segno. Infatti sia dal contratto di locazione 2/10/90 che dalla fideiussione n. 2762-31 del 30/10/90 risulta inequivocabilmente che le parti avevano inteso stipulare una vera e propria fideiussione, ancorché a prima richiesta (e, quindi, caratterizzata dall'inopponibilità, da parte del garante, delle eccezioni relative al rapporto di base o principale). Ed anche ove si volesse configurare, nella specie, l'esistenza della c.d. cauzione fideiussoria, cioè di una figura intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, tuttavia regolata dalla disciplina della fideiussione, ove sussista l'ulteriore clausola della possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato a semplice richiesta, subentrerebbe l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie (quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c.: Cass. 26 giugno 1990 n. 6499), non già quelle relative al rapporto garante- beneficiario.
Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo mezzo la FI FA, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1241 è 1362 c.c. nonché il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 all'omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che il giudice di appello non abbia rilevato che l'UNICREDITO, avendo fatto istanza di ammissione al passivo della liquidazione coatta dopo la prima escussione della garanzia e senza fare alcuna menzione del proprio debito, non poteva più opporre la compensazione, trattandosi di comportamento implicante la rinuncia per facta concludentia ad avvalersene.
Neppure quest'ultima censura è condivisibile. Essa pur fondandosi su autorevole dottrina, si infrange contro il principio per cui il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare, se convenuto in giudizio dal curatore per far valere un credito del fallimento, può, ai sensi dell'art. 56 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, opporre la compensazione, fino a concorrenza, del proprio credito con quello vantato nei suoi confronti dal fallimento, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione come conseguenza implicita nella domanda di ammissione al passivo o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva (Cass. 12 marzo 1994 n. 2423). Anche l'ultimo motivo va, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di questo grado, giusta la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in (euro 188,55) L.365.075, oltre (euro 10.329,14) L. 20.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002