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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2024, n. 43421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43421 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO SQ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 29/03/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF IU, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria depositata dal difensore dell'indagato, Avvocato SQ Foti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 29 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 9 maggio) ha respinto l'istanza di NO SQ confermando l'ordinanza genetica del Gip che ha applicato nei confronti del predetto la misura cautellare della custodia in carcere in relazione agli addebiti provvisori di cui ai capi 1 e 25. Penale Sent. Sez. 6 Num. 43421 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 1.1. Le contestazioni a carico dell'indagato riguardano, rispettivamente: la partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista riferibile al territorio di Gallico, "nell'ambito della quale, in ossequio alle direttive impartite dai capi promotori, si occupava della perpetrazione di estorsioni - funzionali alle esigenze del sodalizio - e della riscossione del denaro delle stesse;
veicolava "ambasciate" e messaggi con altri esponenti del sodalizio e delle articolazioni federate per la gestione delle dinamiche criminali comuni;
si occupava della custodia delle armi e della loro compravendita;
curava gli interessi imprenditoriali della cosca nel settore dell'edilizia; forniva supporto economico ai sodali detenuti e alle loro famiglie" (capo 1); una serie di estorsioni pluriaggravate, anche dalla "mafiosità" (capo 25). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, l'indagato NO SQ deducendo tre motivi. 2.1. I primi due motivi hanno ad oggetto le contestazioni provvisorie relative alla fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. (capo 25). In particolare, con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'ordinanza del riesame non avrebbe adeguatamente esaminato le censure formulate dall'indagato e avrebbe adottato una motivazione illogica e contraddittoria;
ciò in ragione del fatto che la ricostruzione dei fatti - sposata dai giudici della cautela - secondo cui il NO avrebbe "agito in ossequio alle direttive impartite dai capi, perpetrando estorsioni e riscuotendo compensi" non troverebbe riscontro in nessun atto di indagine. Gli eventi descritti da ZA e CA, i quali non avrebbero parlato di minacce, sarebbero contrastanti con quanto rappresentato dalle persone offese RI e NO. 2.2. Col secondo motivo, si deduce - sempre con riferimento all'addebito cautelare sub capo 25 - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Si evidenzia un deficit motivazionale, essendosi il Tribunale cautelare adagiato sull'assunto - privo di adeguati riscontri indiziari - in base al quale NO sarebbe partecipe di un'associazione di stampo mafiosa. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe motivato sulle ragioni per cui aveva ritenuto che la condotta descritta al capo 25 fosse stata eseguita con metodo mafioso o comunque al fine di agevolare l'associazione di appartenenza. 2.3. Il terzo motivo censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, l'ordinanza del riesame in riferimento alla gravità indiziaria per l'addebito di partecipazione all'associazione ex art. 416 bis cod. pen. Secondo il ricorrente, la contestazione provvisoria sarebbe fondata su indizi insufficienti (poche intercettazioni ambientali, di tenore incerto, e dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, riferite peraltro a fatti che coinvolgerebbero NO solo fino ai primi anni 2000). Sotto altro profilo, la circostanza che l'indagato si è effettivamente occupato della lavorazione del ferro nel territorio di Gallico non dimostrerebbe affatto che il predetto facesse parte della cosca (e si evidenzia che il collaboratore di giustizia NN non ha mai indicato il NO come soggetto intraneo alla cosca); questi, inoltre, è stato condannato per favoreggiamento dello stesso NN, ma non per partecipazione all'associazione 'ndranghetista. 2 Ancora, l'altro collaboratore, EM, ha sì dichiarato che NO era collegato al predetto NN, ma ciò solo fino a che questi non era stato tratto in arresto. Infine, non sarebbe dimostrata l'identificazione del soggetto nominato "SQ" (che viene citato nella conversazione intercorsa tra gli associati SO e TA) con l'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. I motivi dedotti dall'indagato invocano una diversa ricostruzione della vicenda che non può trovare ingresso in sede di legittimità e che peraltro non trova conforto in supposti deficit argomentativi dell'ordinanza impugnata che, al contrario, risulta connotata da una motivazione certamente non illogica / nella quale viene dato conto dei plurimi elementi indiziari a carico del NO in ordine ad entrambi gli addebiti cautelari. 2. Come è noto, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La pronuncia cautelare, infatti, non è fondata su prove, ma su indizi e, quindi, non tende all'accertamento della responsabilità del soggetto agente, ma ad una qualificata probabilità di colpevolezza;
il giudizio di legittimità deve quindi limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, limita la decisione del giudice di legittimità in merito alla sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre non è ammesso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che, in riferimento al capo n. 25, l'ordinanza del riesame ha evidenziato che gli elementi a carico del ricorrente derivano dalle dichiarazioni del RI, referente della ditta F.P. Costruzioni, e da quelle del NO, referente di un'altra ditta edile. Quanto da costoro riferito è confermato dalle dichiarazioni dei dipendenti, CA e ZA, dalle riprese di videosorveglianza, dai tabulati telefonici e dalle conversazioni captate. 3 L'ordinanza dà quindi conto in modo esaustivo degli incontri avuti, nel luglio e settembre 2021, dal RI e dal NO conl'indagato, il quale si era proposto di svolgere la lavorazione del ferro per il cantiere, di cui era committente NI AN CO, ricevendo riposta negativa, in quanto era noto che aveva problemi con la giustizia. Viene quindi evidenziato che, nonostante il mancato accordo, NO si reca comunque presso il cantiere, in data 29 settembre 2021, rivolgendosi ad NI ZA, incaricato dalla lavorazione del ferro / e dicendogli che abitava vicino e avrebbe potuto scaricare i suoi strumenti lavorativi in quel luogo, permanendo in quella località col pretesto di parlare con i titolari. L'ordinanza impugnata precisa che l'indagato era rimasto sul posto per diverso tempo, tanto da indurre il ZA e il CA ad interrompere l'attività temendo possibili ripercussioni, dopo aver chiamato al telefono il NO e il RI. Il Tribunale del riesame ha dato atto delle dichiarazioni rese dal NO, dal RI, dal ZA e dal CA, rilevando che queste appaiono coerenti con le immagini dei sistemi di videosorveglianza e con i dati dei tabulati telefonici acquisiti. La pronuncia evidenzia analoga concordanza tra quanto dichiarato dal RI e dal NO in ordine alla successiva presenza del NO sul cantiere, in data 5 ottobre 2021, quando era presente una ditta diversa facente capo a EN ON. L'ultimo sopralluogo del NO risale al 12 ottobre 2021, nel corso del quale egli affermava che si era comportato bene nei loro confronti e che dovevano ringraziare il CO se avevano continuato a lavorare, aggiungendo rivolto al solo NO i che i suoi interlocutori si erano recati ''a casa delle persone senza bussare". 3.1. Il Tribunale dopo aver ritenuta la piena credibilità delle persone offese e di quelle informate sui fatti, stante la loro coerenza interna e la conferma ricavabile dai già citati elementi esterni, ha specificamente affrontato l'obiezione difensiva, riproposta in questa sede, secondo cui i dipendenti delle due ditte in data 29 settembre 2021 non avevano dichiarato di aver ricevuto una minaccia. Il Tribunale reggino ha evidenziato che la minaccia riferita dal RI doveva ritenersi genuina e credibile, alla stregua della valutazione complessiva della vicenda, in quanto il NO per ben tre volte nel corso di poco meno di 15 giorni si era recato presso il cantiere profferendo minacce di volta in volta ai vari addetti ai lavori, specie a chi doveva occuparsi della lavorazione del ferro al posto suo, avendo piena contezza e consapevolezza del fatto che i lavori non gli erano stati affidati dai due imprenditori. A supporto di tale conclusione l'ordinanza impugnata indica - in modo non illogico - la circostanza che il ZA, unitamente al CA, si era allontanato dal cantiere alle ore 12,00 del 29 settembre 2021, dopo aver scaricato il materiale senza procedere alla lavorazione successiva, nonostante l'invito del NO di proseguire l'attività lavorativa, precisando che le dichiarazioni - generiche - del ZA in merito al confronto avuto con il NO trovavano spiegazione nel "probabile timore di ripercussioni" (conclusione avvalorata dalla circostanza che ZA, con il pretesto di un infortunio, aveva rinunciato all'incarico all'interno del cantiere, rendendo quindi del tutto verosimile che lo stesso, impaurito, avesse dapprima interrotto i lavori decidendo successivamente di non proseguirli più). Pertanto, conclude il Tribunale del riesame, il 4 complessivo svolgimento dei fatti evidenzia che era intervenuta una reale minaccia da parte dell'indagato nei confronti del ZA, funzionale ad allontanare quest'ultimo in modo tale da potere l'indagato occupare il suo posto. Così come sussiste la gravità indiziaria in merito alla condotta minacciosa tenuta dall'indagato nelle altre occasioni sopra indicate. 3.2. Ugualmente infondato è il secondo motivo - sempre relativo al capo n. 25 - atteso che la motivazione del riesame dà conto in modo adeguato della sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" nella duplice declinazione dell'utilizzo del relativo metodo (evidente alla luce delle modalità poste in essere dall'indagato) e della finalità di agevolazione del sodalizio 'ndranghetista che dalle estorsioni traeva somme di denaro da impiegare poi in ulteriori affari illeciti. Quanto al primo profilo, questa Corte ha già evidenziato che «ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività» (da ultimo, Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 - 01). In riferimento, poi, alle finalità "agevolative", l'ordinanza impugnata indica che "la concreta modalità della condotta nonchè i riferimenti plurimi e affatto impliciti al permesso e al fatto che altri soggetti volevano discutere con gli imprenditori, evidentemente per la messa a posto, connotano senza dubbio il finalismo agevolativo perseguito dall'indagato" (pag. 26). 4. Infondato è anche il terzo motivo, relativo alla dedotta insufficienza di gravità indiziaria per l'addebito di partecipazione ex art. 416 bis cod. pen. (capo 1). L'ordinanza impugnata (pag. 26 ss.) sulla base degli elementi indiziari - plurimi e convergenti - a carico dell'indagato, ha adeguatamente dato conto della sussistenza della fattispecie partecipativa a carico del predetto. 4.1. In particolare, vengono evidenziate in primo luogo le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia (UZ NO TO, De RL MA e EM AR) dei quali si dà conto che si tratta di soggetti dei quali è provata l'appartenenza, in posizioni apicali, al sodalizio. L'ordinanza impugnata si confronta con le censure mosse dall'indagato - e ora reiterate nel ricorso - secondo cui si tratta di dichiarazioni generiche e relative a condotte risalenti ad un periodo antecedente all'anno 2000, data di arresto di NN e comunque non dimostrative di un ruolo attivo all'interno della cosca. Sul punto, il Tribunale del riesame rileva che i tre collaboratori hanno riferito, in termini coerenti, in ordine al ruolo di affiliato del NO che, sin dai primi anni Novanta, svolgeva il ruolo di verificare la presenza nella zona di influenza della cosca di cantieri presso i quali effettuare richieste estorsive. Si precisa che l'indagato viene indicato quale "responsabile per i lavori del ferro nel territorio di Gallico": la cosca lo imponeva alle imprese per la realizzazione di tali lavori e, in caso contrario, l'imprenditore avrebbe dovuto pagare una somma di denaro a titolo di "pizzo". Sia il De RL che il EM hanno precisato che il NO aveva svolto tale attività anche dopo il 2000, vale a dire dopo l'arresto dello NN (con ciò superandosi l'obiezione del ricorrente). Viene adeguatamente superato anche il rilievo difensivo secondo cui il mero svolgimento della "lavorazione dei ferri" non significava 5 necessariamente che NO potesse essere affiliato alla cosca;
sul punto, l'ordinanza del 4. ; ri same evidenzia che il De RL sveva chiarito in realtà le due cose "procedevano insieme", entre EM aveva precisatóìtminor attivismo del NO all'indomani dell'arresto di NN, non era dovuto ad una sua "rescissione" dal sodalizio 'ndranghetista, ma ad un "errore" commesso dal medesimo che aveva agevolato l'arresto del capo cosca;
condotta che era stata stigmatizzata dagli associati e per la quale era conseguita la perdita dell'affidamento dei "lavori del ferro" da parte della cosca nel territorio di Gallico. Successivamente, però, l'indagato aveva cercato di "riabilitarsi": negli anni tra il 2013 e il 2014, il NO si era legato all'associazione criminale tramite Nuccio Callea;
nel 2014 era coinvolto in dialoghi riguardanti fatti dell'associazione mafiosa, il che era sintomatico della sua intraneità. Successivamente, NO aveva ripreso la "lavorazione del ferro" nei cantieri attivi nel territorio di Gallico (come confermato dagli elementi indiziari relativi alle condotte estorsive oggetto del capo 25). Per c9Lj_ quanto poi concerne l'ulteriore riliectifènsore - attinente ai presunti rapporti dell'indagato con lo NN, che non ha fatto riferimento ad un ruolo attivo del NO -, l'ordinanza impugnata rileva che l'indagato / per il suo contributo agevolativo durante la latitanza del predetto NN, reggente della cosca, ha riportato una rilevante condanna e che, dunque, questa condotta rappresenta un segno "della sua presenza nelle dinamiche criminali del locale di Gallico" e che UZ ha in modo chiaro, riportando uno specifico episodio, riferito del ruolo del NO nel sodalizio (ruolo svolto, seppur con dei momenti di minore intensità, sino al periodo oggetto dell'indagine). 4.2. Le dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia - aggiunge il Tribunale del riesame - trovano conferme negli esiti dei servizi captativi ambientali e telefonici, nonché nelle videoriprese e osservazioni a carico del NO. L'ordinanza dà quindi conto del tenore dei diversi colloqui, oggetto di captazione, che conferma la solidità del vincolo intercorso tra NO con altri sodali di un rango elevato, tra cui gli esponenti di vertice della famiglia. Anche in questo caso dando adeguata risposta alle censure dell'indagato, si evidenzia che l'identificazione del NO con la persona citata come "SQ" nell'ambito della conversazione intercorsa tra il SO (all'epoca reggente dell'associazione) e l'TA non si è fondata sul solo dato del nome dell'indagato (SQ, appunto) ma altresì sul tipo di lavori svolti da questi nel contesto dei cantieri, sull'esec:uzione l delle estorsioni nel campo edile (oggetto degli addebiti sub capo 25), sul legame con la moglie NO RO, la quale veniva messa al corrente dal marito degli affari della cosca. A tale proposito, viene operato il riferimento all'intercettazione nel corso della quale la moglie di NO esaltava con l'TA la figura del marito, che avrebbe avuto credito criminale sia presso le cosche di Archi che a Cardeto e in Sicilia (rilevandosi in modo congruo, anche in questo caso in risposta a una censura proposta con l'istanza di riesame, che la espressione secondo cui l'indagato nonostante non avesse "a che fare con nessuno", avrebbe comunque trovato le porte aperte presso le cosche citate, andava intesa nel senso che NO non aveva rapporti diretti con gli esponenti delle medesime cosche, non riferendosi affatto a quella di Gallico). Ancora, è 6 stata considerata rilevante l'intercettazione della conversazione avvenuta tra la moglie dell'TA, AN OR, e quella del NO: nella stessa - evidenzia l'ordinanza del riesame - le due donne dimostrano di essere a conoscenza delle vicende della consorteria ed esprimono timori per conseguenze giudiziarie in cui potrebbero incorrere i mariti in conseguenza delle dichiarazioni del collaboratore EM. Viene altresì dato conto di ulteriori intercettazioni di conversazioni - avvenute tra TA e SO il 30 agosto e il 5 ottobre 2018 - dalle quali emerge il ruolo del NO nella cosca ed in particolare la sua messa a disposizione per il compimento di estorsioni, specialmente in relazione ai lavori nei cantieri edili per le lavorazioni del ferro, per il mantenimento dei sodali detenuti e delle relative famiglie, nonché per la pulizia delle armi detenute dalla cosca in vista di una vendita eventuale, compito di cui si sottolinea la rilevanza ai fini di dimostrare l'intraneità, quale affiliato, al sodalizio mafioso. La valorizzazione - a livello di gravità indiziaria - di tali conversazioni è conforme al principio secondo il quale i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati sono direttamente utilizzabili, non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, nel caso in cui, come nella specie, risultino gravi, precise e concordanti (Sez. 2 n. n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590 - 02; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 02, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 4.3. Alla luce di tali evidenze indiziarie, deve quindi concludersi che il Tribunale del riesame ha fatto buon governo del principio - affermato recentemente dalle Sez. U, nella sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889 - 01 - secondo cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi». Elementi, questi, rinvenibili a livello di gravità indiziaria a carico dell'indagato. Per le suesposte ragioni, si impone il rigetto del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7 Il Presidente Il Consigl nsore
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 settembre 2024
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF IU, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria depositata dal difensore dell'indagato, Avvocato SQ Foti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 29 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 9 maggio) ha respinto l'istanza di NO SQ confermando l'ordinanza genetica del Gip che ha applicato nei confronti del predetto la misura cautellare della custodia in carcere in relazione agli addebiti provvisori di cui ai capi 1 e 25. Penale Sent. Sez. 6 Num. 43421 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 1.1. Le contestazioni a carico dell'indagato riguardano, rispettivamente: la partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista riferibile al territorio di Gallico, "nell'ambito della quale, in ossequio alle direttive impartite dai capi promotori, si occupava della perpetrazione di estorsioni - funzionali alle esigenze del sodalizio - e della riscossione del denaro delle stesse;
veicolava "ambasciate" e messaggi con altri esponenti del sodalizio e delle articolazioni federate per la gestione delle dinamiche criminali comuni;
si occupava della custodia delle armi e della loro compravendita;
curava gli interessi imprenditoriali della cosca nel settore dell'edilizia; forniva supporto economico ai sodali detenuti e alle loro famiglie" (capo 1); una serie di estorsioni pluriaggravate, anche dalla "mafiosità" (capo 25). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, l'indagato NO SQ deducendo tre motivi. 2.1. I primi due motivi hanno ad oggetto le contestazioni provvisorie relative alla fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. (capo 25). In particolare, con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'ordinanza del riesame non avrebbe adeguatamente esaminato le censure formulate dall'indagato e avrebbe adottato una motivazione illogica e contraddittoria;
ciò in ragione del fatto che la ricostruzione dei fatti - sposata dai giudici della cautela - secondo cui il NO avrebbe "agito in ossequio alle direttive impartite dai capi, perpetrando estorsioni e riscuotendo compensi" non troverebbe riscontro in nessun atto di indagine. Gli eventi descritti da ZA e CA, i quali non avrebbero parlato di minacce, sarebbero contrastanti con quanto rappresentato dalle persone offese RI e NO. 2.2. Col secondo motivo, si deduce - sempre con riferimento all'addebito cautelare sub capo 25 - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Si evidenzia un deficit motivazionale, essendosi il Tribunale cautelare adagiato sull'assunto - privo di adeguati riscontri indiziari - in base al quale NO sarebbe partecipe di un'associazione di stampo mafiosa. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe motivato sulle ragioni per cui aveva ritenuto che la condotta descritta al capo 25 fosse stata eseguita con metodo mafioso o comunque al fine di agevolare l'associazione di appartenenza. 2.3. Il terzo motivo censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, l'ordinanza del riesame in riferimento alla gravità indiziaria per l'addebito di partecipazione all'associazione ex art. 416 bis cod. pen. Secondo il ricorrente, la contestazione provvisoria sarebbe fondata su indizi insufficienti (poche intercettazioni ambientali, di tenore incerto, e dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, riferite peraltro a fatti che coinvolgerebbero NO solo fino ai primi anni 2000). Sotto altro profilo, la circostanza che l'indagato si è effettivamente occupato della lavorazione del ferro nel territorio di Gallico non dimostrerebbe affatto che il predetto facesse parte della cosca (e si evidenzia che il collaboratore di giustizia NN non ha mai indicato il NO come soggetto intraneo alla cosca); questi, inoltre, è stato condannato per favoreggiamento dello stesso NN, ma non per partecipazione all'associazione 'ndranghetista. 2 Ancora, l'altro collaboratore, EM, ha sì dichiarato che NO era collegato al predetto NN, ma ciò solo fino a che questi non era stato tratto in arresto. Infine, non sarebbe dimostrata l'identificazione del soggetto nominato "SQ" (che viene citato nella conversazione intercorsa tra gli associati SO e TA) con l'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. I motivi dedotti dall'indagato invocano una diversa ricostruzione della vicenda che non può trovare ingresso in sede di legittimità e che peraltro non trova conforto in supposti deficit argomentativi dell'ordinanza impugnata che, al contrario, risulta connotata da una motivazione certamente non illogica / nella quale viene dato conto dei plurimi elementi indiziari a carico del NO in ordine ad entrambi gli addebiti cautelari. 2. Come è noto, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La pronuncia cautelare, infatti, non è fondata su prove, ma su indizi e, quindi, non tende all'accertamento della responsabilità del soggetto agente, ma ad una qualificata probabilità di colpevolezza;
il giudizio di legittimità deve quindi limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, limita la decisione del giudice di legittimità in merito alla sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre non è ammesso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che, in riferimento al capo n. 25, l'ordinanza del riesame ha evidenziato che gli elementi a carico del ricorrente derivano dalle dichiarazioni del RI, referente della ditta F.P. Costruzioni, e da quelle del NO, referente di un'altra ditta edile. Quanto da costoro riferito è confermato dalle dichiarazioni dei dipendenti, CA e ZA, dalle riprese di videosorveglianza, dai tabulati telefonici e dalle conversazioni captate. 3 L'ordinanza dà quindi conto in modo esaustivo degli incontri avuti, nel luglio e settembre 2021, dal RI e dal NO conl'indagato, il quale si era proposto di svolgere la lavorazione del ferro per il cantiere, di cui era committente NI AN CO, ricevendo riposta negativa, in quanto era noto che aveva problemi con la giustizia. Viene quindi evidenziato che, nonostante il mancato accordo, NO si reca comunque presso il cantiere, in data 29 settembre 2021, rivolgendosi ad NI ZA, incaricato dalla lavorazione del ferro / e dicendogli che abitava vicino e avrebbe potuto scaricare i suoi strumenti lavorativi in quel luogo, permanendo in quella località col pretesto di parlare con i titolari. L'ordinanza impugnata precisa che l'indagato era rimasto sul posto per diverso tempo, tanto da indurre il ZA e il CA ad interrompere l'attività temendo possibili ripercussioni, dopo aver chiamato al telefono il NO e il RI. Il Tribunale del riesame ha dato atto delle dichiarazioni rese dal NO, dal RI, dal ZA e dal CA, rilevando che queste appaiono coerenti con le immagini dei sistemi di videosorveglianza e con i dati dei tabulati telefonici acquisiti. La pronuncia evidenzia analoga concordanza tra quanto dichiarato dal RI e dal NO in ordine alla successiva presenza del NO sul cantiere, in data 5 ottobre 2021, quando era presente una ditta diversa facente capo a EN ON. L'ultimo sopralluogo del NO risale al 12 ottobre 2021, nel corso del quale egli affermava che si era comportato bene nei loro confronti e che dovevano ringraziare il CO se avevano continuato a lavorare, aggiungendo rivolto al solo NO i che i suoi interlocutori si erano recati ''a casa delle persone senza bussare". 3.1. Il Tribunale dopo aver ritenuta la piena credibilità delle persone offese e di quelle informate sui fatti, stante la loro coerenza interna e la conferma ricavabile dai già citati elementi esterni, ha specificamente affrontato l'obiezione difensiva, riproposta in questa sede, secondo cui i dipendenti delle due ditte in data 29 settembre 2021 non avevano dichiarato di aver ricevuto una minaccia. Il Tribunale reggino ha evidenziato che la minaccia riferita dal RI doveva ritenersi genuina e credibile, alla stregua della valutazione complessiva della vicenda, in quanto il NO per ben tre volte nel corso di poco meno di 15 giorni si era recato presso il cantiere profferendo minacce di volta in volta ai vari addetti ai lavori, specie a chi doveva occuparsi della lavorazione del ferro al posto suo, avendo piena contezza e consapevolezza del fatto che i lavori non gli erano stati affidati dai due imprenditori. A supporto di tale conclusione l'ordinanza impugnata indica - in modo non illogico - la circostanza che il ZA, unitamente al CA, si era allontanato dal cantiere alle ore 12,00 del 29 settembre 2021, dopo aver scaricato il materiale senza procedere alla lavorazione successiva, nonostante l'invito del NO di proseguire l'attività lavorativa, precisando che le dichiarazioni - generiche - del ZA in merito al confronto avuto con il NO trovavano spiegazione nel "probabile timore di ripercussioni" (conclusione avvalorata dalla circostanza che ZA, con il pretesto di un infortunio, aveva rinunciato all'incarico all'interno del cantiere, rendendo quindi del tutto verosimile che lo stesso, impaurito, avesse dapprima interrotto i lavori decidendo successivamente di non proseguirli più). Pertanto, conclude il Tribunale del riesame, il 4 complessivo svolgimento dei fatti evidenzia che era intervenuta una reale minaccia da parte dell'indagato nei confronti del ZA, funzionale ad allontanare quest'ultimo in modo tale da potere l'indagato occupare il suo posto. Così come sussiste la gravità indiziaria in merito alla condotta minacciosa tenuta dall'indagato nelle altre occasioni sopra indicate. 3.2. Ugualmente infondato è il secondo motivo - sempre relativo al capo n. 25 - atteso che la motivazione del riesame dà conto in modo adeguato della sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" nella duplice declinazione dell'utilizzo del relativo metodo (evidente alla luce delle modalità poste in essere dall'indagato) e della finalità di agevolazione del sodalizio 'ndranghetista che dalle estorsioni traeva somme di denaro da impiegare poi in ulteriori affari illeciti. Quanto al primo profilo, questa Corte ha già evidenziato che «ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività» (da ultimo, Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 - 01). In riferimento, poi, alle finalità "agevolative", l'ordinanza impugnata indica che "la concreta modalità della condotta nonchè i riferimenti plurimi e affatto impliciti al permesso e al fatto che altri soggetti volevano discutere con gli imprenditori, evidentemente per la messa a posto, connotano senza dubbio il finalismo agevolativo perseguito dall'indagato" (pag. 26). 4. Infondato è anche il terzo motivo, relativo alla dedotta insufficienza di gravità indiziaria per l'addebito di partecipazione ex art. 416 bis cod. pen. (capo 1). L'ordinanza impugnata (pag. 26 ss.) sulla base degli elementi indiziari - plurimi e convergenti - a carico dell'indagato, ha adeguatamente dato conto della sussistenza della fattispecie partecipativa a carico del predetto. 4.1. In particolare, vengono evidenziate in primo luogo le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia (UZ NO TO, De RL MA e EM AR) dei quali si dà conto che si tratta di soggetti dei quali è provata l'appartenenza, in posizioni apicali, al sodalizio. L'ordinanza impugnata si confronta con le censure mosse dall'indagato - e ora reiterate nel ricorso - secondo cui si tratta di dichiarazioni generiche e relative a condotte risalenti ad un periodo antecedente all'anno 2000, data di arresto di NN e comunque non dimostrative di un ruolo attivo all'interno della cosca. Sul punto, il Tribunale del riesame rileva che i tre collaboratori hanno riferito, in termini coerenti, in ordine al ruolo di affiliato del NO che, sin dai primi anni Novanta, svolgeva il ruolo di verificare la presenza nella zona di influenza della cosca di cantieri presso i quali effettuare richieste estorsive. Si precisa che l'indagato viene indicato quale "responsabile per i lavori del ferro nel territorio di Gallico": la cosca lo imponeva alle imprese per la realizzazione di tali lavori e, in caso contrario, l'imprenditore avrebbe dovuto pagare una somma di denaro a titolo di "pizzo". Sia il De RL che il EM hanno precisato che il NO aveva svolto tale attività anche dopo il 2000, vale a dire dopo l'arresto dello NN (con ciò superandosi l'obiezione del ricorrente). Viene adeguatamente superato anche il rilievo difensivo secondo cui il mero svolgimento della "lavorazione dei ferri" non significava 5 necessariamente che NO potesse essere affiliato alla cosca;
sul punto, l'ordinanza del 4. ; ri same evidenzia che il De RL sveva chiarito in realtà le due cose "procedevano insieme", entre EM aveva precisatóìtminor attivismo del NO all'indomani dell'arresto di NN, non era dovuto ad una sua "rescissione" dal sodalizio 'ndranghetista, ma ad un "errore" commesso dal medesimo che aveva agevolato l'arresto del capo cosca;
condotta che era stata stigmatizzata dagli associati e per la quale era conseguita la perdita dell'affidamento dei "lavori del ferro" da parte della cosca nel territorio di Gallico. Successivamente, però, l'indagato aveva cercato di "riabilitarsi": negli anni tra il 2013 e il 2014, il NO si era legato all'associazione criminale tramite Nuccio Callea;
nel 2014 era coinvolto in dialoghi riguardanti fatti dell'associazione mafiosa, il che era sintomatico della sua intraneità. Successivamente, NO aveva ripreso la "lavorazione del ferro" nei cantieri attivi nel territorio di Gallico (come confermato dagli elementi indiziari relativi alle condotte estorsive oggetto del capo 25). Per c9Lj_ quanto poi concerne l'ulteriore riliectifènsore - attinente ai presunti rapporti dell'indagato con lo NN, che non ha fatto riferimento ad un ruolo attivo del NO -, l'ordinanza impugnata rileva che l'indagato / per il suo contributo agevolativo durante la latitanza del predetto NN, reggente della cosca, ha riportato una rilevante condanna e che, dunque, questa condotta rappresenta un segno "della sua presenza nelle dinamiche criminali del locale di Gallico" e che UZ ha in modo chiaro, riportando uno specifico episodio, riferito del ruolo del NO nel sodalizio (ruolo svolto, seppur con dei momenti di minore intensità, sino al periodo oggetto dell'indagine). 4.2. Le dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia - aggiunge il Tribunale del riesame - trovano conferme negli esiti dei servizi captativi ambientali e telefonici, nonché nelle videoriprese e osservazioni a carico del NO. L'ordinanza dà quindi conto del tenore dei diversi colloqui, oggetto di captazione, che conferma la solidità del vincolo intercorso tra NO con altri sodali di un rango elevato, tra cui gli esponenti di vertice della famiglia. Anche in questo caso dando adeguata risposta alle censure dell'indagato, si evidenzia che l'identificazione del NO con la persona citata come "SQ" nell'ambito della conversazione intercorsa tra il SO (all'epoca reggente dell'associazione) e l'TA non si è fondata sul solo dato del nome dell'indagato (SQ, appunto) ma altresì sul tipo di lavori svolti da questi nel contesto dei cantieri, sull'esec:uzione l delle estorsioni nel campo edile (oggetto degli addebiti sub capo 25), sul legame con la moglie NO RO, la quale veniva messa al corrente dal marito degli affari della cosca. A tale proposito, viene operato il riferimento all'intercettazione nel corso della quale la moglie di NO esaltava con l'TA la figura del marito, che avrebbe avuto credito criminale sia presso le cosche di Archi che a Cardeto e in Sicilia (rilevandosi in modo congruo, anche in questo caso in risposta a una censura proposta con l'istanza di riesame, che la espressione secondo cui l'indagato nonostante non avesse "a che fare con nessuno", avrebbe comunque trovato le porte aperte presso le cosche citate, andava intesa nel senso che NO non aveva rapporti diretti con gli esponenti delle medesime cosche, non riferendosi affatto a quella di Gallico). Ancora, è 6 stata considerata rilevante l'intercettazione della conversazione avvenuta tra la moglie dell'TA, AN OR, e quella del NO: nella stessa - evidenzia l'ordinanza del riesame - le due donne dimostrano di essere a conoscenza delle vicende della consorteria ed esprimono timori per conseguenze giudiziarie in cui potrebbero incorrere i mariti in conseguenza delle dichiarazioni del collaboratore EM. Viene altresì dato conto di ulteriori intercettazioni di conversazioni - avvenute tra TA e SO il 30 agosto e il 5 ottobre 2018 - dalle quali emerge il ruolo del NO nella cosca ed in particolare la sua messa a disposizione per il compimento di estorsioni, specialmente in relazione ai lavori nei cantieri edili per le lavorazioni del ferro, per il mantenimento dei sodali detenuti e delle relative famiglie, nonché per la pulizia delle armi detenute dalla cosca in vista di una vendita eventuale, compito di cui si sottolinea la rilevanza ai fini di dimostrare l'intraneità, quale affiliato, al sodalizio mafioso. La valorizzazione - a livello di gravità indiziaria - di tali conversazioni è conforme al principio secondo il quale i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati sono direttamente utilizzabili, non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, nel caso in cui, come nella specie, risultino gravi, precise e concordanti (Sez. 2 n. n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590 - 02; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 02, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 4.3. Alla luce di tali evidenze indiziarie, deve quindi concludersi che il Tribunale del riesame ha fatto buon governo del principio - affermato recentemente dalle Sez. U, nella sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889 - 01 - secondo cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi». Elementi, questi, rinvenibili a livello di gravità indiziaria a carico dell'indagato. Per le suesposte ragioni, si impone il rigetto del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7 Il Presidente Il Consigl nsore
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 settembre 2024