Sentenza 14 dicembre 2022
Massime • 1
Integra una causa di sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., il rinvio del dibattimento per tentativo di conciliazione, disposto dal giudice di pace su richiesta congiunta delle parti e non nell'esercizio del potere officioso discrezionale attribuitogli dall'art. 29, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2022, n. 6920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6920 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2022 |
Testo completo
0 6920-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3587/2022 ANGELO CAPUTO - Presidente - UP 14/12/2022- FRANCESCO CANANZI -· Relatore R.G.N. 21391/2022 EGLE PILLA MATILDE BRANCACCIO DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di CASSINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione e il rinvio al giudice civile per le statuizioni di competenza;
udito il difensore, avvocato ANTONELLA GERMANI, nell'interesse della parte civile, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, avvocato BENIAMINO DI BONA per il ricorrente, che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Cassino, quale giudice di appello, in data 29 novembre 2021 confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace, che aveva accertato la responsabilità penale di AN NO per il delitto di diffamazione, per aver offeso la reputazione di IS GA, agente assicurativo dell'Assimoco, indicandola come una truffatrice e una ladra, accusandola di aver rubato 150mila euro e di aver rilasciando tagliandi assicurativi falsi. Il tutto si verificava in Arce in data 3 dicembre 2013. Il Tribunale escludeva la necessità di rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa dell'appellante, come anche escludeva l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, in ragione di plurime sospensioni dettagliatamente riportate al fol. 3 della sentenza. Nel merito confermava la responsabilità penale di NO, nuovo agente della Assimoco, ritenendo coerenti e affidabili le dichiarazioni, quanto alle espressioni diffamatorie, rese da parte di due testimoni che le avevano udite, ritenuti estranei al contesto assicurativo, nonché non legati né all'imputato né alla parte civile.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AN NO consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 157 e 159, 483 cod. pen. e 29, comma 4, d.lgs. 274/00, nonché vizio di motivazione. Il Giudice d'appello avrebbe errato nel computare come periodi di sospensione della prescrizione i rinvii di udienza, dinanzi al Giudice di pace, determinati non da richieste delle parti bensì funzionali al tentativo di conciliazione peculiarmente previsto dall'art. 29 su citato. Il termine di prescrizione, quindi, sarebbe andato a scadere fra la fine del mese di settembre e l'inizio del mese di ottobre 2021, pertanto alla data della decisione in secondo grado il reato sarebbe stato estinto.
4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Il Tribunale non avrebbe tenuto in conto che la condotta di NO era scriminata, risultando rispondente al vero che fosse pendente un procedimento penale nei confronti della IS GA e che le fosse stato revocato il mandato da parte della società di assicurazione.
5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale avanzata dal difensore del ricorrente.
6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile 2 7. Il difensore della parte civile si riportava alle conclusioni scritte chiedendone l'accoglimento e la condanna al pagamento delle spese di costituzione in giudizio e rappresentanza.
8. Il difensore del ricorrente illustrava i motivi di ricorso e insisteva per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato, dal che deriva l'annullamento della sentenza agli effetti penali per l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato.
2. Va premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 29.11.2021, cosicché trova applicazione la disciplina che ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. lgs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. lgs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Pertanto i motivi di ricorso non potevano essere proposti nella parte in cui prospettano vizio di motivazione.
3. Il primo motivo di ricorso, nei limiti della violazione di legge, richiede una previa valutazione della ratio e dei termini della disciplina del tentativo di conciliazione, in funzione della ritenuta estinzione per prescrizione del reato. E bene, quanto al tentativo di conciliazione previsto per il rito proprio del giudice di pace, è stato affermato da questa Corte che la previsione di cui al d.lgs. n. 274 del 2000, art. 29, comma 4, - per la quale "il giudice (...) promuove la conciliazione tra le parti" - non sfugge alla discrezionalità del giudice, il quale, intanto darà corso alla conciliazione, in quanto ritenga che essa sia possibile;
ne consegue che, qualora il querelante non compaia e, comunque, non dia segni di disponibilità alla conciliazione ed in analoga situazione versi il querelato, il quale può avere autonomo interesse all'accertamento negativo di responsabilità, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non può essere censurato, 3 poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una funzione dilatoria, inconciliabile con il principio di economia processuale che la ispira (Sez. 5, n. 39401 del 06/07/2012, Ilardi, Rv. 254563 - 01; Sez. 5, 06/12/2004, n. 4002). E' stato anche affermato che nel procedimento dinnanzi al giudice di pace, la mancata comparizione dell'imputato non comporta il rinvio del dibattimento per l'esperimento del tentativo di conciliazione, posto che il dovere di promuovere la conciliazione presuppone la materiale possibilità del suo esperimento, e quindi implica la presenza dell'imputato e del querelante (Sez.1, n. 22723 del 29/03/2007, Carassi, Rv. 236782-01). Ne consegue che il Giudice di pace non è obbligato al tentativo di conciliazione, e che il tentativo richiede la presenza delle parti che si dichiarino disponibili, ovvero la verifica di una concreta volontà che possa giustificare l'iniziativa officiosa del rinvio per favorire la conciliazione. Il differimento della trattazione del processo per un periodo, come prescrive la norma processuale, di non oltre due mesi è iniziativa del Giudice qualora voglia promuovere la conciliazione», tanto che «in tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza ... >>. Nel caso in esame il Tribunale di Cassino ha ritenuto che integrassero causa di sospensione dei termini di prescrizione, sia il rinvio del 5 aprile 2016, allorchè alcuna delle parti sostanziali erano presente, e i difensori chiedevano «il rinvio per T.C.>>, vale a dire per tentativo di conciliazione, che il Giudice disponeva «invitando i difensori a curare la presenza dei propri assistiti»; sia il successivo rinvio in data 16 giugno 2016, allorchè compariva la sola parte civile e i difensori tutti chiedevano rinvio per T.C», cosicchè il giudice rinviava al 20 ottobre 2016, Il Tribunale, invece, non computava quale causa di sospensione il rinvio disposto dal Giudice di pace in una successiva udienza, anche questa volta per tentativo di conciliazione, però senza richiesta delle parti ma officiosamente, in quanto appariva «opportuno disporre il tentativo di conciliazione tra le parti in una prossima udienza». Or bene, correttamente il Tribunale ha ritenuto che i differimenti del 5 aprile e del 16 giugno siano stati d'iniziativa delle parti e non disposti d'ufficio. Solo all'udienza del 3 novembre 2016 il Giudice di pace differiva la trattazione d'ufficio. Pertanto il periodo dal 5 aprile al 20 ottobre 2016, pari a 198 giorni, deve intendersi come un periodo di sospensione su richiesta congiunta delle parti, in relazione al quale il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen (Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irollo, Rv. 281243 - 01; conformi: N. 26449 del 2017 Rv. 270539-01, N. 51912 del 2017 Rv. 271561 - 01, N. 51448 del 2017 Rv. 271328-01, N. 25444 del 2014 4 Rv. 260414 01, N. 39606 del 2007 Rv. 237877 - 01; unica difforme: N. 28081 - del 2015 Rv. 264288-01). Pertanto, può affermarsi il principio per cui integra una causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. il rinvio del dibattimento disposto dal Giudice di pace su richiesta congiunta delle parti per tentativo di conciliazione» e non nell'esercizio del potere discrezionale officioso attributogli dall'art. 29, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000. Ne consegue che il termine di prescrizione è andato a scadere in data 15 maggio 2022, quindi dopo le sentenze di merito. Pertanto, l'eccezione è infondata.
4. Il secondo motivo è infondato e va rigettato. Correttamente il Tribunale ha rilevato come la circostanza, meglio esplicitata dalla sentenza di primo grado, che vi fosse un procedimento amministrativo che aveva portato a una revoca del mandato professionale dalla società assicurativa alla persona offesa, nonché un procedimento penale, per il quale non risultava essere intervenuta sentenza, non consentiva al NO di riferire che IS GA fosse una «ladra» e si fosse appropriata di 150mila euro. Tale notizia travalica la verità. La causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., invocata dal ricorrente, sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). E per altro l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 20/02/2019, Maritan, Rv. 276026 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione d'appello che aveva riconosciuto l'esimente all'autore di alcuni volantini nei quali, per screditare l'operato di una giunta comunale, si affermava che il sindaco era stato "sottoposto a giudizio", senza 5 specificare che si trattava di giudizi civili e amministrativi, ai quali il sindaco era chiamato nella qualità di rappresentante dell'ente locale). Nel caso che interessa il Tribunale, con corretta applicazione della norma penale, ha ritenuto che la scriminante non possa trovare applicazione, perché si sono affermati per certi fatti non ancora verificati in via definitiva in sede giudiziaria e si è così attaccata l'onorabilità complessiva della persona. Ne consegue l'infondatezza del motivo.
5. Per altro si è anticipato che il termine di prescrizione del reato è maturato il 15 maggio 2022. Le ragioni fin qui esposte hanno dimostrato l'assenza di elementi che possano comportare il proscioglimento nel merito dell'imputato ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Pertanto il ricorso, quindi, non è complessivamente inammissibile, dal che deriva per un verso l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato a seguito di prescrizione, nonché il rigetto del ricorso agli effetti civili.
6. Al rigetto agli effetti civili consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IS GA, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Cananzi Angelo CaputoAmplo Coph Mun CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 6 17 FEB 2023 ફ્IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzulise * ?