Sentenza 17 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2020, n. 6211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6211 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2020 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SP IR nato a [...] il [...] BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA avverso la sentenza del 23/04/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente al reato di truffa in danno di MI NN per omessa motivazione e l'annullamento con rinvio per il trattamento sanzionatorio complessivamente inteso e inammissibilità nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Padova, con sentenza del 27/3/2013, condannava TA RO a pena di giustizia per truffa aggravata commessa in danno di numerosi risparmiatori nel periodo dal 27/9/2005 al 30 giugno 2008 (artt. 640, 61, nn. 7 e 11 cod. pen.). Tanto per avere, nella qualità di promotore finanziario, agente in proprio, simulato ordini di investimento, che in realtà non eseguiva;
nell'aver ingannato gli investitori prospettando guadagni inesistenti e nell'aver utilizzato le somme in tal modo rastrellate per pagare interessi fittizi, al fine di attrarre nuovi investitori e ritardare l'emersione delle irregolarità da lui poste in essere, nonché 1 d2te per incrementare conti correnti propri e dei familiari (capo A). Lo ha anche condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravata ai sensi aewart. L19,
COMMI
1 e z I. tali., per avere, neiia quanta ai imprenditore individuale (promotore finanziario), dichiarato fallito con sentenza del 6/8/2008, dissipato - con la condotta descritta al capo A) - la complessiva somma di C 4.605.866 e tenuto le scritture contabili in guisa da non consentire ia ricostruzione dei patrimonio e aei movimento aegii arran. Il Tribunale condannava inoltre l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle (numerose) parti civili costituite, rappresentate da sei avvocati diversi, nonché al pagamento della provvisionale di C 10.000 per ciascuna di esse, -cne il givaice ai primo graao poneva a canco ai bpatauno ma, limitatamente al reato di bancarotta di cui al capo D), e solo per le parti civili difese dall'avv. Gallese, anche a carico in solido della responsabile civile AN Monte dei Paschi di Siena spa". it i nounaie proscioglieva bpataiino aa anaiogne trurre commesse - aal gennaio 2003 al 27/9/2005 - nella veste di promotore finanziario operante su mandato di Sviluppo Investimenti SIM spa (dal 29/12/1995 al 19/1/2001), di AN 121 spa (dal 2/7/2001 all'11/2/2003) e di MPS AN Personale spa (dal 1tS/b/ LUILS ai J.z/9/zuu) per essere i reati estinti per prescrizione.
1. La Corte d'appello di Venezia, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, ha dichiarato prescritti i reati di truffa commessi fino al 23/10/2007 e confermato, nei resto, la pronuncia ai conaanna. Per quanto attiene ai responsabile civile BMPS, ne ha confermato la condanna al risarcimento dei danni "per i fatti commessi entro il 12/9/2005, data di cessazione del rapporto", ma - andando di contrario avviso rispetto al Tribunale - ha revocato la condanna aetia banca ai pagamento deiia provvisionale, in quanto ristruttona espletata in sede penale non ha chiarito entro quali termini la AN MPS debba rispondere dei danni causati da SP, sia perché il rapporto con costui cessò il 12/9/2005, sia perché non sono addebitabili alla AN le attività truffaldine poste in essere aa Spacialino al di tuori di uno specifico mandato.
3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, innanzitutto, il difensore dell'imputato, con cinque motivi. coi primo si auoie cielia mancata aeruoricazione dei reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice. La Corte d'appello, lamenta il ricorrente, nulla ha detto intorno alla consapevolezza dell'imputato di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonostante la airesa avesse aimostrato - con ia proauzione ai iaonea documentazione - che la contabilità era stata regolarmente tenuta sotto il profilo fiscale e che si era 'affidato ad un professionista qualificato per la sua tenuta.
2.2. Coi secondo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 219 I. tali. e 69 cod. pen., per la ragione che è stato operato - in appello - un aumento di pena a titolo di continuazione fallimentare nonostante la concessione di attenuanti generiche ritenute, in primo grado, prevalenti.
2.3. Coi terzo lamenta cne, senza motivazione, sia stata applicata una pena OilSe notevolmente superiore al minimo edittale (anni quattro e mesi sei di reclusione).
2.4. Col quarto lamenta una reformatio in peius in relazione alla truffa commessa in danno ai miozzo NN (per questo reato l'imputato era stato assolto in primo grado, mentre in appello è stata dichiarata - in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero - la prescrizione).
2.5. Col quinto lamenta che la Corte d'appello abbia - in relazione al capo A) - pronunciato condanna per quaranta episodi ai trurta su sessanta, nonostante abbia rilevato l'intervenuta prescrizione per trenta di essi.
4. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il responsabile civile BPMS spa con quattro motivi.
4.1. Lo' primo lamenta cne, con motivazione contraddittoria e in vioiazione di legge, la Corte d'appello abbia affermato la responsabilità civile della AN per le truffe poste in essere da SP entro il 12/9/2005 (data di cessazione del rapporto tra la AN e l'imputato) nonostante si tratti di reati dichiarati prescritti già in primo graao (il i ribunaie aveva dicniarazo prescritte ie trurte commesse entro il 27/9/2005).
4.2. Col secondo lamenta che - con motivazione contraddittoria - la Corte d'appello abbia confermato la condanna della AN al risarcimento dei danni provocati cia spataiino, in conseguenza cella bancarotta, nonostante abbia escluso la responsabilità della AN per le condotte tenute dallo TA in via autonoma (id est, al di fuori del rapporto di promozione finanziaria intercorso con la AN).
4.3. Loi terzo si duole dei mancato espletamento - sebbene ncniesto - ai una perizia contabile, volta ad accertare l'an della responsabilità del responsabile civile, sebbene la stessa Corte di merito abbia riconosciuto che l'imputato ebbe ad operare al di fuori di un qualsiasi mandato della AN.
4.4. COI quarto motivo lamenta la violazione deirart. S41 coa. proc. pen. per essere stata confermata la condanna della AN al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio, nonostante sia stata implicitamente esclusa - in appello - la condanna del responsabile civile per le condotte riconducibili alla bancarotta (capo li).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di TA merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. La bancarotta fraudolenta documentale ricorre ogniqualvolta la contabilità sia tenuta in maniera irregolare, con la consapevolezza che ne risulta impedita, o resa estremamente ditticoitosa, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Di tanto la Corte d'appello ha dato ampiamente conto, sottolineando che né il curatore né il consulente nominato dal Pubblico Ministero sono riusciti a comprendere - con la precisione resa necessaria dai volumi di trattico negoziale espletato dalrimputato e dal numero degli investitori coinvolti - quale sia stato l'importo delle somme rastrellate nel tempo e quale destinazione sia stata a loro data, nonostante l'impegno profuso dagli operanti e la collaborazione prestata dagli investitori (-tale ricostruzione e stata possibile solo in via approssimativa, attraverso l'analisi e i raffronti della documentazione prodotta dai clienti investitori denuncianti e dei creditori insinuatisi e ammessi al passivo del fallimento, nonché in parte, e si sottolinea solo in parte, anche attraverso la documentazione prodotta dallo stesso imputato": pag. XXVI). A nulla vale, pertanto, insistere sui fatto che la tenuta della contabilità era stata affidata ad un professionista, né che sia stato scelto il regime della contabilità semplificata, dal momento che nessuna delle scelte operate dall'imprenditore in materia di contabilità esime da responsabilità penale, quando determini l'incomprensione delle attivita espletate;
e il fatto che TA abbia avuto consapevolezza delle conseguenze connesse al suo operare è stato logicamente desunto dalla complessità delle operazioni poste in essere, dalla carenza della documentazione richiesta dalla legge e dalla condizione di totale illiceita in cui l'imputato si era volontariamente posto.
1.2. E' fondato il secondo motivo di ricorso, concernente l'aumento di pena (di mesi dieci) per la continuazione fallimentare. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. L19, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (ex multis, cass., n. 48361 del 17/9/2018, rv 274182-01). Nella specie, le circostanze attenuanti sono state ritenute, gia in primo grado, prevalenti sulle aggravanti, per cui nessun aumento di pena poteva essere disposto per la pluralità dei fatti di bancarotta.
1.3. Manifestamente infondato è il motivo (il terzo) relativo alla determinazione della pena base. La fissazione della stessa in anni quattro e mesi sei è pienamente giustificata dalla gravita delle violazioni poste in essere, dalla durata della condotta delittuosa e dal numero dei soggetti coinvolti. I giudici di merito hanno fatto puntuale applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., sicché in nessuna violazione di legge o vizio motivazionale sono incorsi.
1.4. Sono invece fondate le censure riguardanti l'aumento di pena per le truffe residue, atteso che le truffe contestate all'imputato (al capo A)) sono 55. Tra primo e secondo grado sono intervenuti - salvo errore - 24 proscioglimenti. Quindi, rimarrebbero 31 condanne, che - applicando un aumento di pena di giorni cinque per ogni truffa - avrebbero dovuto comportare un aumento complessivo di giorni 155 a titolo di continuazione (e non già i 200 giorni applicati dalla Corte d'appello).
1.5. Effettivamente, l'imputato era stato assolto in primo grado dal reato di truffa in danno di ZZ NN. La dichiarazione di prescrizione del reato in appello è frutto, all'evidenza, di un mero errore, che va corretto dal giudice del rinvio.
2. Il ricorso del responsabile civile merita integrale accoglimento. Effettivamente, il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritte le truffe commesse fino al 27/9/2005. Lo stesso giudice - non contraddetto, in questo, dal giudice d'appello - ha dato atto che il rapporto esistente tra la AN 121 spa e, poi, la MPS AN Personale spa era cessato in data precedente (il 12/9/2005). Il che vuol dire che tutte le truffe commesse da TA quale procacciatore di affari del responsabile civile si erano prescritte prima della pronuncia della sentenza di primo grado (e tali sono state, infatti, dichiarate dal Tribunale). Orbene, la cognizione del giudice penale sulla domanda della parte civile sussiste - anche in grado di appello - allorché il reato non sia già prescritto prima della pronuncia della sentenza dì primo grado, perché, in caso contrario (ove, cioè, il reato sia già prescritto in primo grado), al giudice non resta che emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Infatti, presupposto per la decisione sulla domanda di restituzioni e risarcimento del danno è - qualora vi sia stata la costituzione di parte civile nelle forme di cui agli artt. 74 e 79 cod. proc. pen. - la sentenza di condanna (art. 538 cod. proc. pen.). Correlativamente, qualsiasi decisione di proscioglimento, emessa in primo grado, è ostativa alla cognizione della domanda civilistica, salvo il caso in cui la verificazione della causa di proscioglimento sia stata erroneamente ritenuta e dichiarata dal giudice dì prima cura e la decisione sia stata impugnata dalla parte civile. In questo senso la giurisprudenza è pacifica (cass., n. 27393 del 22/3/2018, rv 273726-01. Massime precedenti Conformi: N. 33398 del 2002 Rv. 222426 - 01, N. 5705 del 2009 Rv. 243290 - 01, N. 9081 del 2013 Rv. 255054 - 01, N. 44826 del 2014 Rv. 261815 - 01).
2.1. Il ricorso è fondato anche laddove viene adombrata - in sentenza - una responsabilità della AN per il conseguente fallimento dell'impresa individuale. Non e dato comprendere, intatti, né viene spiegato, né dai giudici né dalla parti civili, quale sia il titolo di responsabilità della banca connesso alla gestione dell'impresa suddetta.
2.2. Il ricorso è parimenti fondato nella parte in cui viene censurata la condanna (iena banca ai pagamento delle spese legali dei primo grati() di giudizio, dai momento che non residuavano, già allora, truffe per le quali il responsabile civile dovesse rispondere e perché non sono ipotizzabili forme di responsabilità della AN riconducibili alla bancarotta.
3. Consegue a tanto che entrambi i ricorsi vanno accolti: quello di TA limitatamente al trattamento sanzionatorio;
quello della AN integralmente (restano assorbiti, evidentemente, gli ulteriori motivi di doglianza del responsadlie civile). va poi considerato cne è intervenuta, nel trattempo, ia sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 25 settembre 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 I. fall. nella parte in cui in cui prescrive l'applicazione - a carico dei condannati per fatti di bancarotta traudoienta - di pene accessorie in misura tissa (10 anni). Ancne per tale motivo si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. TA va comunque condannato alle spese legali sostenute nel grado dalle parti civili costituite, cne si itquiaano in aispositivo.
P.Q.M.
Annuita;
a sentenza impugnata limitatamente ai trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Venezia per nuovo esame sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di TA RO. Annulla la medesima sentenza senza rinvio, relativamente al responsabile civile monte dei eascni ai biena s.p.a. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nonche' dalle parti civili rappresentate dall'avv. Riccardo Gallese, liquidate - per Monte dei Paschi s.p.a