Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2025, n. 2402
CASS
Sentenza 9 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 17/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, emessa il 9 gennaio 2025. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti riguardo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente sosteneva che il GIP avesse errato nel considerare il suo reddito, basandosi su condanne passate e non su redditi attuali, violando il principio di presunzione di innocenza e il divieto di reformatio in peius. Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che il rigetto dell'istanza di patrocinio non poteva fondarsi su motivazioni diverse da quelle del primo giudice, in quanto l'opposizione ha natura di impugnazione. La Corte ha sottolineato che le condanne precedenti non possono essere utilizzate come unica base per dedurre redditi illeciti, senza un'adeguata motivazione e verifica. Pertanto, ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Avellino per un nuovo esame, in conformità ai principi stabiliti.

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Massime1

È illegittimo, se fondato su motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice, il rigetto dell'opposizione interposta, ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, costituendo la stessa uno strumento, pur se straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, informato, pertanto, ai principi del processo penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di "reformatio in pejus".

Commentario1

  • 1La condanna per reati tributari non preclude in via generale il patrocinio a spese dello Stato (Cass. Pen. n. 7297/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 febbraio 2026

    Massima L'esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevista dall'art. 91 d.P.R. n. 115/2002 per i soggetti condannati per reati in materia di evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA opera esclusivamente nei procedimenti relativi a tali reati e non può essere estesa in via generale a qualunque procedimento penale. La preclusione ha carattere oggettivo e non soggettivo. Commento 1. Il problema interpretativo: la preclusione è “per tipo di reato” o “per tipo di persona”? L'art. 91, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che non è ammesso al patrocinio a spese dello Stato l'indagato, imputato o condannato per reati commessi in violazione delle norme in materia di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2025, n. 2402
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2402
Data del deposito : 9 gennaio 2025

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