Art. 21.
Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, le norme contenute nell'articolo 11 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 11 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , non trovano applicazione nei casi di assunzione in servizio, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge in poi, alle dipendenze degli Enti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 5 del citato ordinamento.
Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, le norme contenute nell'articolo 11 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 11 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , non trovano applicazione nei casi di assunzione in servizio, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge in poi, alle dipendenze degli Enti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 5 del citato ordinamento.