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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, in persona del Consigliere dott.ssa KA TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 588/2025 R.G., cui è riunita la n. 591/2025 R.G.,
TRA
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI LECCE,
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- opponenti -
CONTRO
, Controparte_2
- opposto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ex art. 281decies c.p.c. depositati il 13.6.2025 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce ed il (proc. Controparte_1
n. 591/2025 R.G.) hanno proposto opposizione ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 – 15 D.Lgs
150/2011 avverso il decreto della Corte d'Appello di Lecce del 16.5.2025 di liquidazione all'avv. dell'onorario di € 991,50 oltre accessori per l'attività Controparte_2
prestata quale difensore di nel giudizio di appello N. Controparte_3
1016/2024 R.G., deducendone l'illegittimità per contrasto con il disposto di cui all'art. 130bis D.P.R. 115/2002. Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, l'avv. è rimasto contumace. Controparte_2
All'esito della riunione dei due gravami all'udienza del 04.12.2025, celebrata ex art. 127ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa per la decisione ex artt. 281terdecies –
281sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'opposizione meriti accoglimento.
Rilevato infatti che la liquidazione impugnata concerne l'attività difensiva compiuta dall'avv. nell'interesse di nel giudizio di appello n. CP_2 Controparte_3
1016/2024 R.G., dichiarato inammissibile con la sentenza n. 323/2025 R.S. pubblicata il
17.4.2025, stante il disposto di cui all'art. 130bis D.P.R. 115/2002 (“1. Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio”), al difensore non compete alcun compenso.
S'impone pertanto l'integrale riforma del decreto opposto, con declaratoria di inammissibilità dell'istanza di liquidazione formulata dall'avv. e condanna del CP_2
medesimo in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite in favore del
, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore del compenso CP_1
liquidato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce e dal avverso il decreto della Corte d'Appello di Lecce del 16.5.2025 Controparte_1
emesso nel giudizio n. 1016/2024 R.G.:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, integralmente riformando il decreto opposto, dichiara inammissibile l'istanza di liquidazione formulata da
[...]
; CP_2
2) Condanna al pagamento in favore del Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite occorse per il presente procedimento, che liquida ex
[...]
D.M. 55/2014 in € 494,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 10/12/2025
IL CONSIGLIERE
Dott.ssa KA TO
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, in persona del Consigliere dott.ssa KA TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 588/2025 R.G., cui è riunita la n. 591/2025 R.G.,
TRA
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI LECCE,
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- opponenti -
CONTRO
, Controparte_2
- opposto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ex art. 281decies c.p.c. depositati il 13.6.2025 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce ed il (proc. Controparte_1
n. 591/2025 R.G.) hanno proposto opposizione ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 – 15 D.Lgs
150/2011 avverso il decreto della Corte d'Appello di Lecce del 16.5.2025 di liquidazione all'avv. dell'onorario di € 991,50 oltre accessori per l'attività Controparte_2
prestata quale difensore di nel giudizio di appello N. Controparte_3
1016/2024 R.G., deducendone l'illegittimità per contrasto con il disposto di cui all'art. 130bis D.P.R. 115/2002. Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, l'avv. è rimasto contumace. Controparte_2
All'esito della riunione dei due gravami all'udienza del 04.12.2025, celebrata ex art. 127ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa per la decisione ex artt. 281terdecies –
281sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'opposizione meriti accoglimento.
Rilevato infatti che la liquidazione impugnata concerne l'attività difensiva compiuta dall'avv. nell'interesse di nel giudizio di appello n. CP_2 Controparte_3
1016/2024 R.G., dichiarato inammissibile con la sentenza n. 323/2025 R.S. pubblicata il
17.4.2025, stante il disposto di cui all'art. 130bis D.P.R. 115/2002 (“1. Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio”), al difensore non compete alcun compenso.
S'impone pertanto l'integrale riforma del decreto opposto, con declaratoria di inammissibilità dell'istanza di liquidazione formulata dall'avv. e condanna del CP_2
medesimo in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite in favore del
, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore del compenso CP_1
liquidato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce e dal avverso il decreto della Corte d'Appello di Lecce del 16.5.2025 Controparte_1
emesso nel giudizio n. 1016/2024 R.G.:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, integralmente riformando il decreto opposto, dichiara inammissibile l'istanza di liquidazione formulata da
[...]
; CP_2
2) Condanna al pagamento in favore del Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite occorse per il presente procedimento, che liquida ex
[...]
D.M. 55/2014 in € 494,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 10/12/2025
IL CONSIGLIERE
Dott.ssa KA TO
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