Art. 21.
I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al 1 maggio 1948, mansioni di natura non salariale, e quindi non previste dalla tabella dei mestieri allegata alla legge medesima, saranno inquadrati dalle Amministrazioni statali - comprese quelle con ordinamento autonomo, eccezione fatta per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - dalle quali essi dipendono, sempre che per attitudine e per rendimento ne siano ritenuti meritevoli, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo, disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive norme di integrazione e di attuazione.
L'inquadramento verra' disposto nelle categorie previste dalla tabella I allegata al citato regio decreto-legge n. 100 del 1937 , e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data del 1 maggio 1948, del relativo titolo di studio.
Per l'inquadramento nella 3ª categoria puo' prescindersi dal possesso del titolo di studio.
Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo, e' attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento. La differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore, goduta all'atto della nomina ad impiegato avventizio, e' conservata a titolo di assegno personale utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio. Per gli aumenti della retribuzione, si applicano le disposizioni dell' art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive norme di integrazione e di attuazione.
Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , valutandosi, ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, l'anzianita' di servizio, quale impiegato non di ruolo, che verra' a maturarsi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
I salariati di ruolo, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono essere inquadrati nelle categorie impiegatizie prevista dalla tabella allegata al regio decreto-legge 6 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, con la osservanza, in quanto applicabili, delle stesse norma indicate nei precedenti commi. L'inquadramento verra' disposto in base ad apposita domanda degli interessati, da presentare all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al 1 maggio 1948, mansioni di natura non salariale, e quindi non previste dalla tabella dei mestieri allegata alla legge medesima, saranno inquadrati dalle Amministrazioni statali - comprese quelle con ordinamento autonomo, eccezione fatta per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - dalle quali essi dipendono, sempre che per attitudine e per rendimento ne siano ritenuti meritevoli, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo, disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive norme di integrazione e di attuazione.
L'inquadramento verra' disposto nelle categorie previste dalla tabella I allegata al citato regio decreto-legge n. 100 del 1937 , e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data del 1 maggio 1948, del relativo titolo di studio.
Per l'inquadramento nella 3ª categoria puo' prescindersi dal possesso del titolo di studio.
Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo, e' attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento. La differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore, goduta all'atto della nomina ad impiegato avventizio, e' conservata a titolo di assegno personale utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio. Per gli aumenti della retribuzione, si applicano le disposizioni dell' art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive norme di integrazione e di attuazione.
Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , valutandosi, ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, l'anzianita' di servizio, quale impiegato non di ruolo, che verra' a maturarsi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
I salariati di ruolo, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono essere inquadrati nelle categorie impiegatizie prevista dalla tabella allegata al regio decreto-legge 6 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, con la osservanza, in quanto applicabili, delle stesse norma indicate nei precedenti commi. L'inquadramento verra' disposto in base ad apposita domanda degli interessati, da presentare all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.