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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI IO, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 406/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 70/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VENEZIA sez. 1 e pubblicata il 10/07/2013
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920120000427326 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920120000427326 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920120000427326 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava avanti la Commissione tributaria provinciale di Venezia la cartella di pagamento emessa da QU SP e notificata il 9.6.2011, a seguito dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione provinciale di Venezia, di somme dovute dal contribuente per Iva, interessi e sanzioni afferenti le annualità 1999, 2000 e 2001.
La cartella trae origine dalla richiesta trasmessa all'Agenzia delle Entrate da parte dell'Ufficio Finanziario tedesco di Monaco di Baviera per il recupero di € 19.181,11.
Il giudice adito, con sentenza n. 70 del 15.11.2012, dichiarava di difetto di giurisdizione del giudice tributario ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 69/2003, poiché il contribuente aveva contestato la sussistenza del debito tributario. I motivi d' impugnazione riguardavano, infatti, l'asserita prescrizione del credito azionato, la violazione della direttiva comunitaria 2008/55/CE e la mancata preventiva notifica di alcun atto impositivo antecedente e presupposto.
Il Ricorrente_1 impugnava la sentenza de qua avanti la CTR del Veneto la quale, con sentenza n. 471/2015, dichiarata la propria giurisdizione, accoglieva l'appello annullando la sentenza 70/2012 e rimettendo la causa davanti al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 546/92. Nel merito, il giudice d'appello rilevava che non era stato prodotta, in corso di causa, la prova della preventiva notifica, da parte dell'Autorità tedesca, del titolo esecutivo.
L' ADE impugnava la sentenza dei giudici di seconde cure avanti la Corte di Cassazione, ribadendo la legittimità del proprio operato.
Nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente, con istanza presentata del 26.6.2023, dichiarava di volersi avvalere delle procedura di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi dell' art. 1, comma 186 e ss. della L. n. 197/2022 con richiesta di sospensione del giudizio.
La richiesta veniva rigettata dall'ufficio in quanto, secondo la circolare 2/2023, non sono definibili le controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero.
La Suprema Corte, con sentenza n. 20306 del 23.7.2024, accoglieva il ricorso dell' ufficio, con rinvio nel merito ad altra sezione della Corte di Giustizia tributaria del Veneto.
Il Ricorrente_1 deposita atto di riassunzione ai sensi dell'art. 63 del D.lgs, n. 546/92 chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare irricevibile, per contrarietà all'ordine pubblico, la richiesta di assistenza per il recupero di una pretesa fiscale ultradecennale e, per l'effetto, di annullare l'iscrizione a ruolo, in base a quanto statuito dalla
Corte di Cassazione SS.UU. con la sentenza n. 34981/2023.
Nel merito, chiede al giudice del rinvio di voler disporre l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituisce l'ufficio chiedendo:
1) in via pregiudiziale, di dichiarare cessata la materia del contendere per aver il contribuente presentato istanza di rateizzazione il 2.8.2023, accolta in data 3.8.2023, con conseguente riconoscimento della sussistenza del debito;
2) di dichiarare l'inammissibilità della domanda relativa all'asserito carattere ultradecennale della pretesa fiscale in quanto nuova e generica e, in ogni caso, il difetto di giurisdizione del giudice nazionale;
3) nel merito, di confermare la sentenza emessa dai giudici di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente é infondato e va respinto.
In via preliminare, seguendo l'orientamento prevalente della Cassazione secondo il quale nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse produce l'effetto di richiamare in modo univoco ed integrale le domande ed eccezioni già proposte nel giudizio originario, non v' é chi non veda come la domanda di dichiarare irricevibile la richiesta di assistenza per il recupero di una pretesa fiscale ultradecennale debba considerarsi inmmissibile, in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio.
A ciò va aggiunto che, in osservanza di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza resa a SS.UU.
n. 760/2006, solamente l'Autorità estera può pronunciarsi sull'eventuale prescrizione del credito tributario vantato da uno Stato estero, con la conseguenza che, in ogni caso, sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice nazionale a pronunciarsi in ordine all'eccezione di prescrizione del predetto credito.
Conseguentemente, rigettati tutti i rilievi afferenti le modalità di recupero del credito vantato da un Paese straniero, questa Corte non può che confermare la sentenza di primo grado impugnata, ai sensi degli artt.
5 e 6 del D.lgs. n. 69/2003, così come prescritto dalla sentenza di rinvio della Cassazione n. 20306/2024.
L' accoglimento dell'eccezione proposta in via preliminare dall'ufficio, assorbe tutte le altre contestazioni dedotte nel presente giudizio.
La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di merito nonché di quello di legittimità.
P.Q.M.
in via preliminare, dichiara inammissibile il domanda del contribuente finalizzata a dichiarare irricevibile la richiesta di assistenza ai sensi del D.Lgs n. 69/2003 per il recupero di un credito fiscale ultradecennale, in quanto nuova. Nel merito, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate, tenuto conto della complessità e novità delle questioni trattate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI IO, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 406/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 70/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VENEZIA sez. 1 e pubblicata il 10/07/2013
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920120000427326 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920120000427326 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920120000427326 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava avanti la Commissione tributaria provinciale di Venezia la cartella di pagamento emessa da QU SP e notificata il 9.6.2011, a seguito dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione provinciale di Venezia, di somme dovute dal contribuente per Iva, interessi e sanzioni afferenti le annualità 1999, 2000 e 2001.
La cartella trae origine dalla richiesta trasmessa all'Agenzia delle Entrate da parte dell'Ufficio Finanziario tedesco di Monaco di Baviera per il recupero di € 19.181,11.
Il giudice adito, con sentenza n. 70 del 15.11.2012, dichiarava di difetto di giurisdizione del giudice tributario ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 69/2003, poiché il contribuente aveva contestato la sussistenza del debito tributario. I motivi d' impugnazione riguardavano, infatti, l'asserita prescrizione del credito azionato, la violazione della direttiva comunitaria 2008/55/CE e la mancata preventiva notifica di alcun atto impositivo antecedente e presupposto.
Il Ricorrente_1 impugnava la sentenza de qua avanti la CTR del Veneto la quale, con sentenza n. 471/2015, dichiarata la propria giurisdizione, accoglieva l'appello annullando la sentenza 70/2012 e rimettendo la causa davanti al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 546/92. Nel merito, il giudice d'appello rilevava che non era stato prodotta, in corso di causa, la prova della preventiva notifica, da parte dell'Autorità tedesca, del titolo esecutivo.
L' ADE impugnava la sentenza dei giudici di seconde cure avanti la Corte di Cassazione, ribadendo la legittimità del proprio operato.
Nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente, con istanza presentata del 26.6.2023, dichiarava di volersi avvalere delle procedura di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi dell' art. 1, comma 186 e ss. della L. n. 197/2022 con richiesta di sospensione del giudizio.
La richiesta veniva rigettata dall'ufficio in quanto, secondo la circolare 2/2023, non sono definibili le controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero.
La Suprema Corte, con sentenza n. 20306 del 23.7.2024, accoglieva il ricorso dell' ufficio, con rinvio nel merito ad altra sezione della Corte di Giustizia tributaria del Veneto.
Il Ricorrente_1 deposita atto di riassunzione ai sensi dell'art. 63 del D.lgs, n. 546/92 chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare irricevibile, per contrarietà all'ordine pubblico, la richiesta di assistenza per il recupero di una pretesa fiscale ultradecennale e, per l'effetto, di annullare l'iscrizione a ruolo, in base a quanto statuito dalla
Corte di Cassazione SS.UU. con la sentenza n. 34981/2023.
Nel merito, chiede al giudice del rinvio di voler disporre l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituisce l'ufficio chiedendo:
1) in via pregiudiziale, di dichiarare cessata la materia del contendere per aver il contribuente presentato istanza di rateizzazione il 2.8.2023, accolta in data 3.8.2023, con conseguente riconoscimento della sussistenza del debito;
2) di dichiarare l'inammissibilità della domanda relativa all'asserito carattere ultradecennale della pretesa fiscale in quanto nuova e generica e, in ogni caso, il difetto di giurisdizione del giudice nazionale;
3) nel merito, di confermare la sentenza emessa dai giudici di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente é infondato e va respinto.
In via preliminare, seguendo l'orientamento prevalente della Cassazione secondo il quale nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse produce l'effetto di richiamare in modo univoco ed integrale le domande ed eccezioni già proposte nel giudizio originario, non v' é chi non veda come la domanda di dichiarare irricevibile la richiesta di assistenza per il recupero di una pretesa fiscale ultradecennale debba considerarsi inmmissibile, in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio.
A ciò va aggiunto che, in osservanza di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza resa a SS.UU.
n. 760/2006, solamente l'Autorità estera può pronunciarsi sull'eventuale prescrizione del credito tributario vantato da uno Stato estero, con la conseguenza che, in ogni caso, sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice nazionale a pronunciarsi in ordine all'eccezione di prescrizione del predetto credito.
Conseguentemente, rigettati tutti i rilievi afferenti le modalità di recupero del credito vantato da un Paese straniero, questa Corte non può che confermare la sentenza di primo grado impugnata, ai sensi degli artt.
5 e 6 del D.lgs. n. 69/2003, così come prescritto dalla sentenza di rinvio della Cassazione n. 20306/2024.
L' accoglimento dell'eccezione proposta in via preliminare dall'ufficio, assorbe tutte le altre contestazioni dedotte nel presente giudizio.
La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di merito nonché di quello di legittimità.
P.Q.M.
in via preliminare, dichiara inammissibile il domanda del contribuente finalizzata a dichiarare irricevibile la richiesta di assistenza ai sensi del D.Lgs n. 69/2003 per il recupero di un credito fiscale ultradecennale, in quanto nuova. Nel merito, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate, tenuto conto della complessità e novità delle questioni trattate.