Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 11/05/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 63/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati AR ER Presidente SS IN Consigliere relatore Cristiano BALDI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24492 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
-V.P., c.f. omissis, nata omissis il omissis,
residente a omissis, Via omissis, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione, dagli Avv. Andrea Bernardini e Anna Casavecchia, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, sito in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 43, PEC:
andreabernardini@pec.ordineavvocatitorino.it;
annacasavecchia@pec.ordineavvocatitorino.it
-F.G., c.f. omissis, nato a omissis il
omissis, residente in omissis, Via omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione, dagli Avv. Simona Rostagno e Chiara Servetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Chiara Servetti, sito in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 90, PEC: chiaraservetti@pec.ordineavvocatitorino.it.
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Sentiti, nella pubblica udienza dell’11 marzo 2026, il Magistrato relatore Cons. SS Olessina, la Procura contabile nella persona del Procuratore Regionale Pres. Fernanda Fraioli, l’Avv. Andrea Bernardini in rappresentanza e difesa della convenuta V.P. e l’Avv. Chiara Servetti in rappresentanza e difesa del convenuto F.G., come da verbale.
PREMESSO IN FATTO
1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio la dottoressa P.V.,
quale dirigente del Comune di Torino e il dottor G.F., nella sua veste di Direttore di omissis del Comune di Torino, per sentirli condannare al pagamento, a favore del Comune di Torino, della somma complessiva di euro 16.788,92 (di cui il 70 per cento a carico della convenuta V. e il restante 30 per cento a carico del convenuto F.), a titolo di danno erariale rappresentato dai compensi percepiti dalla dottoressa V.
per l’incarico extraistituzionale ricoperto dalla medesima quale componente del Consiglio di Amministrazione del TE di Torino dal 2016 al 2020 in assenza di preventiva autorizzazione del Comune di Torino.
La responsabilità amministrativa viene contestata dalla Procura in capo alla convenuta V. per essere venuta meno all’obbligo di chiedere l’autorizzazione preventiva all’incarico all’ente di appartenenza ed aver materialmente percepito i compensi, al convenuto F. per essere venuto meno al suo obbligo di controllo ed anzi aver avallato il comportamento tenuto dalla V. autorizzando a posteriori e non intervenendo fattivamente quando dagli elenchi degli incarichi autorizzati ai dirigenti estrapolati dal servizio telematico pubblico di amministrazione trasparente del Comune di Torino la dottoressa V. risultava tra le persone autorizzate a svolgere incarichi extraistituzionali.
La Procura contesta l’occultamento doloso, desumibile sia dall’omessa richiesta di autorizzazione sia dal silenzio serbato successivamente all’esecuzione dell’incarico, individuando, come dies a quo del termine quinquennale dell’azione contabile, la data della scoperta del danno coincidente con l’esposto ricevuto dalla Procura contabile proveniente dal Segretario Generale del Comune di Torino in data 3 settembre 2020.
2. Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio con memoria.
2.1. La convenuta V., essendo stata destinataria di due mandati come componente del CdA del TE di Torino, ha precisato:
-con riferimento al primo mandato (dal 13 ottobre 2015 al 14 ottobre 2016): di aver presentato richiesta di autorizzazione all’incarico in data 12 ottobre 2015; l’autorizzazione - precisa la convenuta - è intervenuta sino al 31 dicembre 2016 ed è stata resa nota mediante pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparente del Comune di Torino già dal giugno 2016. La convenuta precisa, altresì, di aver reiterato la richiesta di autorizzazione in data 6 giugno 2016, essendo medio tempore divenuto remunerato l’incarico;
-con riferimento al secondo mandato (dal 14 ottobre 2016 al 30 settembre 2020: incarico oggetto della contestazione della Procura contabile), la convenuta ha precisato di aver presentato richiesta di autorizzazione in data 16 dicembre 2016, autorizzazione ottenuta per silenzio-assenso, decorsi 30 giorni, ex art. 53, co. 10, del d.lgs. n. 165/2001.
La difesa della convenuta V. ha affermato non esservi l’occultamento doloso, alla luce delle autorizzazioni richieste e della pubblicazione degli incarichi effettuata dal TE e dal Comune di Torino; ha individuato come dies a quo del decorso del termine prescrizionale quinquennale il 16 dicembre 2016 (data della richiesta di autorizzazione del secondo incarico); ha eccepito, pertanto, l’intervenuta prescrizione; ha chiesto, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
2.2. Il convenuto F. ha chiesto il rigetto della domanda attorea, affermando l’assenza del nesso di causalità tra la condotta a lui contestata e il preteso danno, sulla base della considerazione che le condotte tipizzate nella norma di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 non sono riconducibili alla sua sfera d’azione, essendo il ruolo che era chiamato a svolgere (disamina della domanda ed eventuale rilascio dell’autorizzazione) collocato a valle dell’attività che avrebbe dovuto essere effettuata a monte da altri e diversi soggetti (nella specie la dott.ssa V. e il TE). Ha precisato, altresì, di aver rilasciato un’autorizzazione in data 25 gennaio 2019 per il periodo 2018-2019, seppur non reperita al protocollo comunale. Ha richiamato il procedimento disciplinare avviato dal Segretario comunale nei soli confronti della dottoressa V., conclusosi con l’archiviazione. Ha affermato non esservi l’occultamento doloso; ha richiamato la disciplina sulla prescrizione di cui alla recente legge n. 1/2026, individuando il dies a quo nella data di percezione degli emolumenti da parte della dottoressa V.. Ha pertanto eccepito l’intervenuta prescrizione per le somme percepite fino al 14 aprile 2020, tenuto conto dell’atto interruttivo costituito dalla notifica dell’invito a dedurre.
All’udienza dell’11 marzo 2026 il Procuratore Regionale ha richiamato le argomentazioni della citazione, ribadendo che la richiesta doveva essere presentata dal dipendente anticipatamente allo svolgimento dell’incarico, mentre, nel caso di specie, la convenuta ha iniziato a svolgere l’incarico senza autorizzazione non mettendo l’amministrazione in grado di valutare eventuali conflitti di interesse. Per quanto riguarda la posizione del convenuto F.,
ha sottolineato che il medesimo era il funzionario responsabile delle autorizzazioni.
La difesa della convenuta V. ha sottolineato che, con riferimento al primo mandato, l’autorizzazione era stata richiesta dalla convenuta preventivamente; per quanto riguarda l’incarico successivo che è stato remunerato la convenuta ha informato il Comune di Torino di questa modifica ed è stata pubblicata l’autorizzazione all’incarico nel dicembre 2016. Ha ribadito che non sussiste il dolo, né la colpa grave. Per il resto ha richiamato la memoria di costituzione, ribadendo l’eccezione di prescrizione e chiedendo di rigettare la domanda attorea.
La difesa del convenuto F. ha richiamato la memoria di costituzione, sottolineando la mancanza del nesso di causalità in quanto, quando la richiesta di autorizzazione è stata presentata, egli ha prontamente reso l’autorizzazione non rilevando motivi di conflitto di interesse allo svolgimento dell’incarico, e ha richiesto gli adempimenti di pubblicità degli incarichi. Ha precisato che non era necessaria un’autorizzazione annuale, essendo l’attività svolta dalla dottoressa V. sempre la stessa. Ha ribadito l’assenza totale di volontà dolosa. Ha contestato la quantificazione del danno, evidenziando che manca la prova che lo svolgimento dell’incarico si sia tradotto in un danno per l’amministrazione di appartenenza. Ha insistito sul rigetto della domanda e sull’eccezione di prescrizione, individuando il dies a quo nella percezione degli emolumenti.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione, e decisa nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio, innanzi tutto, osserva che, da entrambe le parti convenute, è stata sollevata l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità erariale proposta dalla Procura contabile.
Al riguardo, il Collegio richiama, ai fini del decidere, il principio “della ragione più liquida” (cfr. ex multis: Cass. SS.UU. nn. 26242/2014 e 9936/2014; Corte dei conti, Sez. I centr. app. n. 203/2018, Sez. II centr. app. n. 91/2017, Sez. centr. III app. n. 492/2017; Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte nn. 60/2025, 14/2023 e 274/2021; Sez. giur. Lombardia nn. 279/2021, 222/2021 e 230/2019, Sez. giur. Puglia n. 413/2019, Sez. giur. Abruzzo n. 53/2016), in virtù del quale il giudice, al fine di perseguire i principi di economia processuale e celerità del giudizio costituzionalizzati nell’art. 111 Cost., può “individuare in chiave selettiva la questione di più agevole e pronta soluzione, prescindendo da qualsiasi ordine logico di esame prefissato, così da comportare un risparmio di attività cognitivo-decisorie là dove la definizione di una certa questione consente di pretermettere la valutazione di altre” (cfr. da ultimo Cass. SS.UU. n. 168/2025).
Pertanto, nel caso di specie, il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di prescrizione così formulata, procedendo ad una valutazione della domanda attorea dando priorità alle ragioni più evidenti e più piane, che, secondo il Collegio, sono idonee a condurre di per sé ad una decisione di esenzione di responsabilità.
2. Infatti, dall’esame della documentazione versata in giudizio, il Collegio si è formato il convincimento che nessun addebito possa essere imputato alle parti convenute.
La dottoressa V. risulta essere stata destinataria di due mandati, conferiti dal TE di Torino con soluzione di continuità, aventi medesimo contenuto, consistente nella nomina a componente del CdA del TE.
Con riferimento al primo mandato, si osserva che la dottoressa V. è stata designata dal Senato Accademico il 6 ottobre 2015 e nominata con D.R. n. 490 del 13 ottobre 2015, con decorrenza 13 ottobre 2015 sino al 30 settembre 2016.
Con nota del 12 ottobre 2015, dunque tempestivamente rispetto al sopra citato D.R. n. 490 del 13 ottobre 2015, la dottoressa V. ha richiesto alla Città di Torino l’autorizzazione a svolgere l’attività di “membro del Consiglio di amministrazione del TE di Torino”.
Il Direttore Generale della Città di Torino, in data 15 ottobre 2015 ha autorizzato l’incarico per l’intero “scorcio” di mandato del CdA 2015-2016.
Con nota del 6 giugno 2016 la dottoressa V. ha inoltrato alla Città di Torino una “richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività ultronea…” in relazione all’incarico di componente del CdA del TE, rappresentando che, con decreto rettorale avente effetto retroattivo, l’incarico di componente del CdA era divenuto retribuito.
Nel frattempo, con D.R. n. 182 del 4 maggio 2016, il TE aveva già indetto la procedura selettiva per il rinnovo del CdA per il mandato 2016-2020.
Al termine della procedura, la dottoressa V. è stata designata dal Senato Accademico il 6 ottobre 2016 e nominata con D.R. 14 ottobre 2016 con decorrenza del mandato del CdA, e dunque del suo (secondo) incarico, dalla data del decreto stesso fino al 30 settembre 2020.
V’è da notare che, come precisato nelle note del TE prot. n.11360/75 del 4 agosto 2020 e prot. n. 0002208 del 3 febbraio 2021, “tra la prima e la seconda nomina non vi è stata soluzione di continuità: per le tempistiche della procedura di costituzione del Consiglio di Amministrazione (mandato 2016-2020) esso risulta essere in continuità con quello precedente”; viene precisato, altresì, che il primo mandato, scaduto il 30 settembre 2016, è stato prorogato ex lege fino alla nuova nomina avvenuta con D.R. n. 526 del 14 ottobre 2016.
Con riferimento al secondo mandato, si legge in citazione (v. pag. 3) che la dottoressa V. ha compilato e firmato digitalmente la “dichiarazione cariche e incarichi” ex art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anno 2016 indicando l’incarico di componente del CdA del TE di Torino per il periodo dal 30 giugno 2016 al 30/06/2020 indicando anche il compenso annuo.
La Procura contabile, tuttavia, contesta (pag. 4 della citazione) che “la domanda di autorizzazione per l’incarico ottenuto il 7 ottobre 2016 è stata presentata il 16 dicembre 2016 con più di due mesi di ritardo”.
Peraltro, nell’ambito dell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dirigenti della Città di Torino ex art. 18 d.lgs. n. 33/2013 (pubblicati sulla pagina Amministrazione Trasparente del Comune di Torino) relativi al periodo di riferimento gennaio 2012-giugno 2016, risulta incluso quello di V.
P. quale componente del CdA del TE (primo incarico) con indicata la data d’inizio al 15 ottobre 2015 e la data di termine al 31 dicembre 2016.
Si deve considerare altresì che, ai sensi del comma 10 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, “l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e sì prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”.
Ebbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
Infatti, quanto al primo mandato, la richiesta di autorizzazione del 12 ottobre 2015 è antecedente al D.R. 13.10.2015 n. 490 di nomina a componente del CdA del TE, a cui è seguita l’autorizzazione del Direttore Generale del Comune del 15 ottobre 2015; a ciò è seguita correttamente la comunicazione della dottoressa V. del 6 giugno 2016 in merito al venir meno del regime di gratuità previsto per l’incarico prima dell’incasso di alcun compenso; infine, l’indicazione dell’incarico autorizzato sino al 31.12.2016 è stata pubblicata nella sezione trasparenza della Città.
Con riferimento al secondo mandato, anche se la richiesta di autorizzazione del 16 dicembre 2016 risulta formalmente successiva di circa due mesi rispetto alla data della nuova nomina (14 ottobre 2016), non si ravvisa una condotta gravemente colposa di parte convenuta, né tanto meno un doloso occultamento, in considerazione: a) dell’assenza di una sostanziale soluzione di continuità del secondo mandato rispetto al primo mandato, b) del silenzio-assenso dell’autorizzazione formatosi a seguito del decorso dei 30 giorni previsti dal sopra citato comma 10 del d.lgs. n. 165/2001, c) della situazione di piena conoscenza in cui versavano tutte le amministrazioni coinvolte, sia il TE che il Comune di Torino, come si desume dalle note del TE versate in giudizio e dal tenore della pubblicità degli incarichi effettuata sul sito del Comune di Torino, d) di una situazione psicologica dei convenuti circa una ritenuta conformità del proprio comportamento alla normativa in tema di svolgimento di incarichi (continuità del secondo incarico rispetto al primo, documentata conoscenza da parte dell’amministrazione di appartenenza), sia pure solo formalmente irrituale e, in ogni caso, scevra da rilievi in punto di ascrizione di colpa grave.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che nulla possa addebitarsi ai convenuti, e che pertanto la domanda della Procura contabile debba essere rigettata.
In base al principio di soccombenza, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del c.g.c., devono essere liquidati a carico dell’amministrazione di appartenenza dei convenuti (il Comune di Torino) l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alle difese, che si quantificano come da dispositivo.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea, e, per l’effetto, assolve i convenuti da ogni addebito.
Liquida onorari e diritti di difesa a carico del Comune di Torino nella misura di euro 1.522,00 (millecinquecentoventidue/00) oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, in favore della convenuta V.P., e nella misura di euro 906,00 (novecentosei/00) oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, in favore del convenuto F.G.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
AR Pieroni, Presidente SS Olessina, Consigliere estensore Cristiano Baldi, Consigliere Il Giudice estensore Il Presidente
SS IN AR ER
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 11/05/2026 Il Direttore della Segreteria
TE CR
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Il Presidente
AR ER
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 11/05/2026 Il Direttore della Segreteria
TE CR
F.to digitalmente
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