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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 170 DPR 115/02, avverso decreto di liquidazione per i compensi del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (RG n.3097/24), emesso dal Tribunale di Monza, presidente dr.ssa Maria Gabriella
Mariconda), in data 1° ottobre 2024 e notificato in pari data;
pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 22/01/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7173/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARMANDO MIRIAM, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che il criterio di riferimento applicato per la liquidazione sarebbe erroneo, in quanto non determinato sul valore della domanda e non essendo giustificato l'aumento per il caso di particolare complessità dell'accertamento.
Chiede, pertanto, che i compensi del consulente tecnico d'ufficio, geometra , Controparte_2 siano rideterminati nella misura media, sullo scaglione pari ad € 17.985,00, secondo le percentuali dell'articolo 11 dm 182 del 2002.
E' noto che avverso i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario, tanto il beneficiario, quanto le altre parti processuali, possono proporre opposizione a norma dell'art. 170, per motivi che attengono alla spettanza dei compensi nei confronti del beneficiario o alla loro specifica quantificazione, in modo che siano rispettati, da un lato, il diritto dell'ausiliario a percepire la giusta retribuzione dovuta per legge, e - dall'altro lato - il diritto degli altri soggetti, su cui grava l'onere del pagamento, a che gli importi non siano determinati in modo eccessivo ed illegittimo.
La presente opposizione risulta introdotta nei confronti del , pur riguardando la Controparte_3 liquidazione di un compenso al professionista consulente tecnico d'ufficio per l'attività espletata nell'ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, di natura contenziosa civile.
Pertanto, l'opponente non ha correttamente individuato i legittimi contraddittori, che non è il , CP_1 bensì sono le controparti del procedimento per accertamento tecnico preventivo ed il consulente tecnico d'ufficio, nessuno dei quali risulta essere stato evocato in giudizio.
Nel procedimento in esame, dunque, non è stato utilmente costituito il rapporto processuale.
L'opposizione è, dunque, inammissibile.
PTM
Il Presidente,
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) spese di lite irripetibili.
Con sentenza esecutiva.
Monza, 22 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 170 DPR 115/02, avverso decreto di liquidazione per i compensi del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (RG n.3097/24), emesso dal Tribunale di Monza, presidente dr.ssa Maria Gabriella
Mariconda), in data 1° ottobre 2024 e notificato in pari data;
pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 22/01/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7173/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARMANDO MIRIAM, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che il criterio di riferimento applicato per la liquidazione sarebbe erroneo, in quanto non determinato sul valore della domanda e non essendo giustificato l'aumento per il caso di particolare complessità dell'accertamento.
Chiede, pertanto, che i compensi del consulente tecnico d'ufficio, geometra , Controparte_2 siano rideterminati nella misura media, sullo scaglione pari ad € 17.985,00, secondo le percentuali dell'articolo 11 dm 182 del 2002.
E' noto che avverso i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario, tanto il beneficiario, quanto le altre parti processuali, possono proporre opposizione a norma dell'art. 170, per motivi che attengono alla spettanza dei compensi nei confronti del beneficiario o alla loro specifica quantificazione, in modo che siano rispettati, da un lato, il diritto dell'ausiliario a percepire la giusta retribuzione dovuta per legge, e - dall'altro lato - il diritto degli altri soggetti, su cui grava l'onere del pagamento, a che gli importi non siano determinati in modo eccessivo ed illegittimo.
La presente opposizione risulta introdotta nei confronti del , pur riguardando la Controparte_3 liquidazione di un compenso al professionista consulente tecnico d'ufficio per l'attività espletata nell'ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, di natura contenziosa civile.
Pertanto, l'opponente non ha correttamente individuato i legittimi contraddittori, che non è il , CP_1 bensì sono le controparti del procedimento per accertamento tecnico preventivo ed il consulente tecnico d'ufficio, nessuno dei quali risulta essere stato evocato in giudizio.
Nel procedimento in esame, dunque, non è stato utilmente costituito il rapporto processuale.
L'opposizione è, dunque, inammissibile.
PTM
Il Presidente,
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) spese di lite irripetibili.
Con sentenza esecutiva.
Monza, 22 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 2 di 2