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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1739/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama S.p.a. - Societa' Con Socio Unico - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9187/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 18 e pubblicata il 02/08/2022
Atti impositivi:
- AVV. PAGAMENTO n. 112100133772 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112100130100 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112190019838 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112190020356 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi ed insistendo, ciascuna, per l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 è società commerciale che opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata e gestisce sul territorio nazionale diversi esercizi commerciali specializzati nell'abbigliamento, arredo casa e altri generi non alimentari.
Ricorrente_1 gestisce nel Comune di Roma diversi esercizi commerciali, tra cui: ▪ punto vendita di Indirizzo_1 (avviso di pagamento n. 12190020975); ▪ punto vendita di Indirizzo_2 (avviso di pagamento n. 112100053726); ▪ punto vendita di Indirizzo_3 (avviso di pagamento n. 112100133772); ▪ punto vendita di Indirizzo_4 (avviso di pagamento n. 112100130100); ▪ punto vendita di Indirizzo_5 (avviso di pagamento n. 112190019838); ▪ punto vendita di Indirizzo_6 (avviso di pagamento n. 112190020356).
Detti punti vendita, originariamente gestiti dalla società Società_1 S.p.A., nel dicembre 2014 sono passati a Ricorrente_1 che è divenuta società autonoma per effetto della scissione societaria di Società_1 S.p.A. Con Nota 9 dicembre 2014 Ricorrente_1 ha comunicato a Roma Capitale e ad AMA l'intervenuta modifica del soggetto passivo del tributo per i punti vendita oggetto del presente giudizio. Per l'annualità TARI 2020 Roma Capitale
e AMA S.p.A. assoggettavano a tassazione la quasi totalità delle superfici dei punti vendita, disconoscendo la natura speciale dei rifiuti prodotti da tali attività.
Ricorrente_1 impugnava tali provvedimenti avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, in particolare, per i punti vendita oggetto del presente giudizio, con i ricorsi n. 11838/2020 RG, n. 414/2021 RG e n. 420/2021
RG.
Il Giudice di prima istanza riconosceva l'appartenenza dei rifiuti prodotti dalla società contribuente alla categoria dei rifiuti speciali non inerenti la ordinaria immissione nella raccolta dei rifiuti urbani, con conseguente obbligo di autonomo smaltimento.
A seguito della dimostrazione in giudizio dello smaltimento dei rifiuti, avendo VS PA dimostrato di avere adempiuto all'obbligo tributario mediante il conferimento a ditte private del recupero dei rifiuti, pagando le fatture relative, sottoscrivendo i formulari identificativi, dimostrando altresì di avere ottenuto le dichiarazioni di avvio a recupero rilasciate dalle ditte, con attestazione di quantità e tipologia dei rifiuti speciali medesimi. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. XVIII, 2 agosto 2022 n. 9187 il
Giudice adito, in parziale accoglimento di del ricorso di Ricorrente_1, annullava gli avvisi di pagamento TARI relativi al I semestre 2021 per i punti vendita di Indirizzo_1 e di Indirizzo_2 in quanto produttivi di rifiuti speciali avviati in via autonoma a recupero, confermando invece la tassazione applicata agli altri quattro punti vendita di Indirizzo_3, Indirizzo_4, Indirizzo_5 e Indirizzo_6
.
Rispetto agli altri immobili, il giudice a quo non ravvisava un idoneo supporto probatorio alle argomentazioni del contribuente, ritenendo il ricorso 'sprovvisto dei necessari supporti documentali in relazione a tali residui negozi … le planimetrie in atti, senza il necessario supporto esplicativo e documentale di una perizia, non sono idonee a provare una diversa e minore superficie tassabile ai fini della TARI'.
Avverso siffatta sentenza propone appello il contribuente, ribadendo le ragioni a sostegno dell'illegittimità degli avvisi impugnati.
Si costituisce in giudizio Resistente_1, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Roma non risulta costituito.
Il contribuente ha presentato memorie, insistendo per l'accoglimento del gravame e depositando documentazione comprovante l'intervenuta adesione alla procedura di definizione agevolata limitatamente ad alcuni immobili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
A seguito del deposito della documentazione comprovante l'intervenuta adesione alla procedura di definizione agevolata, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
La questione residua verte ancora sugli avvisi di pagamento n. 112100133772 (relativo al Punto Vendita sito Indirizzo_3 ), n. 112100130100 (relativo al Punto Vendita di Indirizzo_4 ), n. 112190019838 (relativo al Punto Vendita sito in Indirizzo_5) e n. 112190020356 (relativo al Punto Vendita sito in Indirizzo_6).
Innanzitutto, occorre preliminarmente constatare l'intervenuto passaggio in giudicato di alcune pronunce con cui è stata riconosciuta l'esenzione TARI in capo al contribuente per periodi d'imposta immediatamente precedenti, se non addirittura aventi ad oggetto il semestre precedente a quello di cui è causa, riferibili ai medesimi immobili.
A fronte di ciò, e della riconosciuta possibilità per il giudicato tributario di produrre effetti, al ricorrere delle condizioni, anche a periodi d'imposta diversi da quello oggetto del giudizio oramai non più contestabile (cfr.
Cass. Civ., sent. 25437/2024), la doglianza del contribuente merita accoglimento.
Non può essere contestato in alcun modo, dunque, l'idoneità degli immobili di cui al presente giudizio alla produzione di rifiuti speciali e, in ragione della documentazione comprovante l'avvenuto e regolare pagamento delle spese di smaltimento, l'appello deve essere accolto.
Peraltro, l'idoneità dei predetti immobili alla produzione dei rifiuti speciali è confermato ed avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità recentissima (di cui è pur sempre destinataria l'odierna ricorrente), secondo cui
(Cass. Civile, Sez. V, sent. n.21976/2025) l'art. 1, c. 649 L. 147/2013, ai fini dell'esenzione, 'richiede, puramente e semplicemente, che le superfici in questione siano destinate ad attività produttive di rifiuti speciali, al cui esercizio necessariamente partecipano i collaboratori dell'imprenditore (individuale o collettivo) contribuente, a prescindere dall'eventuale concomitanza della formazione di rifiuti urbani'.
Pertanto, 'la destinazione di locali o aree alla produzione di rifiuti speciali nell'esercizio di attività agricole, commerciali, industriali o artigianali è rilevante ai fini dell'esenzione anche quando tali attività possano comportare, nei medesimi PAzi, la generazione collaterale, accidentale o occasionale, di rifiuti urbani da imputarsi alla indispensabile ed inevitabile presenza del personale addetto alle mansioni concorrenti alla produzione di rifiuti speciali'.
Infatti 'la presenza umana è ordinariamente insita nel processo produttivo di rifiuti speciali, che rappresentano il residuato o lo scarto fisiologico delle attività imprenditoriali. Per cui, non occorre una prova ulteriore
(negativa) per escludere che i lavoratori impegnati nell'esercizio delle attività agricole, commerciali o industriali generino anche rifiuti”.
Alla luca di quanto evidenziato in diritto e di quanto provato dal contribuente con l'allegazione di tutta la relativa documentazione (visure, planimetrie, pagamenti delle spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali),
l'appello va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio in euro 2.000,00 e per il secondo grado di giudizio in euro 2.200,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1739/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama S.p.a. - Societa' Con Socio Unico - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9187/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 18 e pubblicata il 02/08/2022
Atti impositivi:
- AVV. PAGAMENTO n. 112100133772 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112100130100 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112190019838 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112190020356 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi ed insistendo, ciascuna, per l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 è società commerciale che opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata e gestisce sul territorio nazionale diversi esercizi commerciali specializzati nell'abbigliamento, arredo casa e altri generi non alimentari.
Ricorrente_1 gestisce nel Comune di Roma diversi esercizi commerciali, tra cui: ▪ punto vendita di Indirizzo_1 (avviso di pagamento n. 12190020975); ▪ punto vendita di Indirizzo_2 (avviso di pagamento n. 112100053726); ▪ punto vendita di Indirizzo_3 (avviso di pagamento n. 112100133772); ▪ punto vendita di Indirizzo_4 (avviso di pagamento n. 112100130100); ▪ punto vendita di Indirizzo_5 (avviso di pagamento n. 112190019838); ▪ punto vendita di Indirizzo_6 (avviso di pagamento n. 112190020356).
Detti punti vendita, originariamente gestiti dalla società Società_1 S.p.A., nel dicembre 2014 sono passati a Ricorrente_1 che è divenuta società autonoma per effetto della scissione societaria di Società_1 S.p.A. Con Nota 9 dicembre 2014 Ricorrente_1 ha comunicato a Roma Capitale e ad AMA l'intervenuta modifica del soggetto passivo del tributo per i punti vendita oggetto del presente giudizio. Per l'annualità TARI 2020 Roma Capitale
e AMA S.p.A. assoggettavano a tassazione la quasi totalità delle superfici dei punti vendita, disconoscendo la natura speciale dei rifiuti prodotti da tali attività.
Ricorrente_1 impugnava tali provvedimenti avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, in particolare, per i punti vendita oggetto del presente giudizio, con i ricorsi n. 11838/2020 RG, n. 414/2021 RG e n. 420/2021
RG.
Il Giudice di prima istanza riconosceva l'appartenenza dei rifiuti prodotti dalla società contribuente alla categoria dei rifiuti speciali non inerenti la ordinaria immissione nella raccolta dei rifiuti urbani, con conseguente obbligo di autonomo smaltimento.
A seguito della dimostrazione in giudizio dello smaltimento dei rifiuti, avendo VS PA dimostrato di avere adempiuto all'obbligo tributario mediante il conferimento a ditte private del recupero dei rifiuti, pagando le fatture relative, sottoscrivendo i formulari identificativi, dimostrando altresì di avere ottenuto le dichiarazioni di avvio a recupero rilasciate dalle ditte, con attestazione di quantità e tipologia dei rifiuti speciali medesimi. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. XVIII, 2 agosto 2022 n. 9187 il
Giudice adito, in parziale accoglimento di del ricorso di Ricorrente_1, annullava gli avvisi di pagamento TARI relativi al I semestre 2021 per i punti vendita di Indirizzo_1 e di Indirizzo_2 in quanto produttivi di rifiuti speciali avviati in via autonoma a recupero, confermando invece la tassazione applicata agli altri quattro punti vendita di Indirizzo_3, Indirizzo_4, Indirizzo_5 e Indirizzo_6
.
Rispetto agli altri immobili, il giudice a quo non ravvisava un idoneo supporto probatorio alle argomentazioni del contribuente, ritenendo il ricorso 'sprovvisto dei necessari supporti documentali in relazione a tali residui negozi … le planimetrie in atti, senza il necessario supporto esplicativo e documentale di una perizia, non sono idonee a provare una diversa e minore superficie tassabile ai fini della TARI'.
Avverso siffatta sentenza propone appello il contribuente, ribadendo le ragioni a sostegno dell'illegittimità degli avvisi impugnati.
Si costituisce in giudizio Resistente_1, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Roma non risulta costituito.
Il contribuente ha presentato memorie, insistendo per l'accoglimento del gravame e depositando documentazione comprovante l'intervenuta adesione alla procedura di definizione agevolata limitatamente ad alcuni immobili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
A seguito del deposito della documentazione comprovante l'intervenuta adesione alla procedura di definizione agevolata, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
La questione residua verte ancora sugli avvisi di pagamento n. 112100133772 (relativo al Punto Vendita sito Indirizzo_3 ), n. 112100130100 (relativo al Punto Vendita di Indirizzo_4 ), n. 112190019838 (relativo al Punto Vendita sito in Indirizzo_5) e n. 112190020356 (relativo al Punto Vendita sito in Indirizzo_6).
Innanzitutto, occorre preliminarmente constatare l'intervenuto passaggio in giudicato di alcune pronunce con cui è stata riconosciuta l'esenzione TARI in capo al contribuente per periodi d'imposta immediatamente precedenti, se non addirittura aventi ad oggetto il semestre precedente a quello di cui è causa, riferibili ai medesimi immobili.
A fronte di ciò, e della riconosciuta possibilità per il giudicato tributario di produrre effetti, al ricorrere delle condizioni, anche a periodi d'imposta diversi da quello oggetto del giudizio oramai non più contestabile (cfr.
Cass. Civ., sent. 25437/2024), la doglianza del contribuente merita accoglimento.
Non può essere contestato in alcun modo, dunque, l'idoneità degli immobili di cui al presente giudizio alla produzione di rifiuti speciali e, in ragione della documentazione comprovante l'avvenuto e regolare pagamento delle spese di smaltimento, l'appello deve essere accolto.
Peraltro, l'idoneità dei predetti immobili alla produzione dei rifiuti speciali è confermato ed avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità recentissima (di cui è pur sempre destinataria l'odierna ricorrente), secondo cui
(Cass. Civile, Sez. V, sent. n.21976/2025) l'art. 1, c. 649 L. 147/2013, ai fini dell'esenzione, 'richiede, puramente e semplicemente, che le superfici in questione siano destinate ad attività produttive di rifiuti speciali, al cui esercizio necessariamente partecipano i collaboratori dell'imprenditore (individuale o collettivo) contribuente, a prescindere dall'eventuale concomitanza della formazione di rifiuti urbani'.
Pertanto, 'la destinazione di locali o aree alla produzione di rifiuti speciali nell'esercizio di attività agricole, commerciali, industriali o artigianali è rilevante ai fini dell'esenzione anche quando tali attività possano comportare, nei medesimi PAzi, la generazione collaterale, accidentale o occasionale, di rifiuti urbani da imputarsi alla indispensabile ed inevitabile presenza del personale addetto alle mansioni concorrenti alla produzione di rifiuti speciali'.
Infatti 'la presenza umana è ordinariamente insita nel processo produttivo di rifiuti speciali, che rappresentano il residuato o lo scarto fisiologico delle attività imprenditoriali. Per cui, non occorre una prova ulteriore
(negativa) per escludere che i lavoratori impegnati nell'esercizio delle attività agricole, commerciali o industriali generino anche rifiuti”.
Alla luca di quanto evidenziato in diritto e di quanto provato dal contribuente con l'allegazione di tutta la relativa documentazione (visure, planimetrie, pagamenti delle spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali),
l'appello va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio in euro 2.000,00 e per il secondo grado di giudizio in euro 2.200,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.