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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
EZ NA VA RI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3222/2024 depositato il 29/06/2024
proposto da ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240014806882000 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3229/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe
contro
Agenzia Entrate Riscossione la società ricorrente 1 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 2.4.2024 relativa a OS per l'anno 2017 per un ammontare complessivo di euro 2.450,00 deducendo i seguenti motivi:
1. Omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella impugnata
2. Intervenuta prescrizione/ decadenza per decorso del termine previsto dalla legge.
Ha chiesto pertanto l'annullamento del suddetto atto, con vittoria di spese ed onorari.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 14 D.Lgs 546/1992, il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
All'udienza di trattazione la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
Palermo , litisconsorte necessario.
Si è costituito il Comune di Palermo che depositava provvedimento di sgravio relativamente all'avviso di accertamento n.7315/19, ha controdedotto a tutti i motivi del ricorso, contestandone la fondatezza e chiedendone, in conclusione il suo rigetto, con vittoria di spese .
Parte ricorrente depositava note difensive, nelle cui conclusioni insisteva.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e viene accolto.
Preliminarmente si rileva che l'annullamento in autotutela da parte del Comune di Palermo dell'avviso di accertamento n.7315/19 fa sì che sul punto sia cessata la materia del contendere, per mancanza di interesse ad una statuizione.
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto occorre precisare che la cartella, che deriva la sua validità dall'efficacia dell'atto da cui discende e che ne legittima la pretesa, è nulla qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli avvisi di accertamento, cui fa riferimento .
Sul punto si intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che : "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass.S.U.
n.16412/2007
Il Comune di Palermo per provare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento di che trattasi produce l'avviso privo della relata di notifica compilata e un report che attesterebbe il rifiuto della consegna dell'atto da parte del sig. Nominativo_1, non meglio identificato. La documentazione prodotta non è sufficiente a far ritenere validamente compiuto l'iter notificatorio in quanto la schermata in atti non può avere nessuna efficacia probatoria, essendo atto interno predisposto dalla parte, mancante di sottoscrizione che ne garantisca la riferibilità al messo comunale e l'autenticità di quanto ivi dichiarato, attesa anche la contestazione di parte ricorrente.
Non essendo provata la avvenuta regolare notifica dell'atto presupposto a quello impugnato , la cartella deve ritenersi illegittima e quindi annullata.
Le spese vengono compensate considerato che il motivo per cui il ricorso viene accolto è di natura procedurale e non di merito, avverso cui nessun rilievo è stato sollevato, presupponendosi, pertanto, che le somme portate dall' atto impugnato siano in parte dovute, anche se non esigibili.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 17.12.2025 Giudice Monocratico Anna Vasquez
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
EZ NA VA RI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3222/2024 depositato il 29/06/2024
proposto da ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240014806882000 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3229/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe
contro
Agenzia Entrate Riscossione la società ricorrente 1 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 2.4.2024 relativa a OS per l'anno 2017 per un ammontare complessivo di euro 2.450,00 deducendo i seguenti motivi:
1. Omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella impugnata
2. Intervenuta prescrizione/ decadenza per decorso del termine previsto dalla legge.
Ha chiesto pertanto l'annullamento del suddetto atto, con vittoria di spese ed onorari.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 14 D.Lgs 546/1992, il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
All'udienza di trattazione la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
Palermo , litisconsorte necessario.
Si è costituito il Comune di Palermo che depositava provvedimento di sgravio relativamente all'avviso di accertamento n.7315/19, ha controdedotto a tutti i motivi del ricorso, contestandone la fondatezza e chiedendone, in conclusione il suo rigetto, con vittoria di spese .
Parte ricorrente depositava note difensive, nelle cui conclusioni insisteva.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e viene accolto.
Preliminarmente si rileva che l'annullamento in autotutela da parte del Comune di Palermo dell'avviso di accertamento n.7315/19 fa sì che sul punto sia cessata la materia del contendere, per mancanza di interesse ad una statuizione.
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto occorre precisare che la cartella, che deriva la sua validità dall'efficacia dell'atto da cui discende e che ne legittima la pretesa, è nulla qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli avvisi di accertamento, cui fa riferimento .
Sul punto si intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che : "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass.S.U.
n.16412/2007
Il Comune di Palermo per provare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento di che trattasi produce l'avviso privo della relata di notifica compilata e un report che attesterebbe il rifiuto della consegna dell'atto da parte del sig. Nominativo_1, non meglio identificato. La documentazione prodotta non è sufficiente a far ritenere validamente compiuto l'iter notificatorio in quanto la schermata in atti non può avere nessuna efficacia probatoria, essendo atto interno predisposto dalla parte, mancante di sottoscrizione che ne garantisca la riferibilità al messo comunale e l'autenticità di quanto ivi dichiarato, attesa anche la contestazione di parte ricorrente.
Non essendo provata la avvenuta regolare notifica dell'atto presupposto a quello impugnato , la cartella deve ritenersi illegittima e quindi annullata.
Le spese vengono compensate considerato che il motivo per cui il ricorso viene accolto è di natura procedurale e non di merito, avverso cui nessun rilievo è stato sollevato, presupponendosi, pertanto, che le somme portate dall' atto impugnato siano in parte dovute, anche se non esigibili.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 17.12.2025 Giudice Monocratico Anna Vasquez