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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/11/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1186/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado, iscritta al n° 1186/2016 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa da
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Del Sesto ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Macchia d'Isernia alla Contrada Correale s.n.c.;
ATTORE
nei confronti di
in persona del Controparte_1 suo rappresentante e Presidente pro tempore, dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
TO RD e ER SA, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla via Venti Settembre n° 3;
CONVENUTA
avente ad oggetto: contratti bancari conclusioni come da verbale del 25/09/2025
pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha citato in giudizio la convenuta CP_1 per accertare l'illegittimità degli addebiti sui rapporti di conto corrente nn.000000434930 e
000000434963 intercorsi con la In particolare, la società attrice ha chiesto di accertare e CP_1 dichiarare l'applicazione, da parte dell'istituto di credito, di tassi d'interesse usurari, la nullità delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, spese, remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate e di accertare che la ha capitalizzato CP_1 trimestralmente gli interessi, in violazione dell'art.1283 c.c.. La società attrice ha chiesto, altresì, di accertare e determinare la reale situazione contabile nonché il reale saldo dei suddetti conti anche mediante CTU contabile e di condannare la alla restituzione di complessivi € 60.000,00 quale CP_1 indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o, in via gradatamente subordinata, a titolo di risarcimento danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha contestato le avverse pretese, concludendo – nella CP_1 comparsa di costituzione – nel modo seguente: in via preliminare “accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree in quanto i rapporti di conto corrente oggetto di causa risultano ancora aperti”, “accertare e dichiarare la nullità delle domande attoree per genericità ed indeterminatezza”, “accertare e dichiarare la prescrizione delle domande attoree”, “accertare e dichiarare la decadenza delle domande attoree”; nel merito “rigettare le avverse richieste in quanto infondate e non sorrette da prova”, “con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, assegnata da ultimo alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
***
Va, preliminarmente qualificata la domanda svolta da parte attrice.
Orbene, il conto corrente anticipo crediti commerciali n° 000000434963 è stato estinto nel il 5.2.2014 laddove nell'estratto conto si legge “azzeramento saldo est cc”. Per il conto corrente ordinario n°
000000434930 parte attrice avrebbe inviato via PEC alla convenuta, in data 7.3.2016, una lettera di pagina 2 di 10 recesso (doc. 15 allegato alla memoria n. 2). Parte convenuta ha, invece, contestato che il conto sarebbe ancora aperto tra le parti, come dimostrerebbero gli estratti conto successivi a tale data e ha, altresì, contestato le legittimità del recesso operato dall'attrice con riferimento al c/c n° 000000434963, sostenendo di non aver mai ricevuto la pec di recesso.
Sebbene sia vero che la pec in questione rechi, nel proprio oggetto, “Richiesta rimborso interessi anatocistici c.c. n. 434930”, dalla lettura del contenuto nella mail si ricava espressamente la volontà della società di recedere dal rapporto in questione. Era, quindi, onere della aprire la pec e CP_1 verificare se il contenuto fosse o meno rispondente all'oggetto. Peraltro, la mail “si prega di prendere visione dell'allegato” era del procuratore dell'attrice mentre la lettera di recesso è stata vergata proprio dal legale rappresentante della società attrice che intratteneva con la Banca rapporti, oltre che dal procuratore della stessa.
Né, tantomeno, parte convenuta ha dimostrato che il contenuto della PEC inviata dall'attrice in data
7.3.2016 e incontenstabilmente ricevuta, avesse contenuto diverso rispetto a quello di cui all'allegato
15 di parte attrice.
Peralto, la stessa attrice, nel presente giudizio ha dimostrato più volte l'intenzione di recedere dal contratto di conto corrente per cui è causa, per cui la non può in alcun modo trincerarsi dietro CP_1 una presunta non conoscenza della volontà del cliente, il quale, peraltro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1845 c.c., qualora “l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”.
I due conti per cui è causa devono, quindi, considerarsi chiusi con conseguente ammissibilità dell'azione di condanna espletata nel presente giudizio.
***
Con riferimento alla distribuzione tra le parti degli oneri probatori, va evidenziato che i giudici di legittimità e di merito, facendo applicazione dell'art.2697 c.c., hanno affermato che nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari e/o l'applicazione di altre condizioni illegittime, incombe sul correntista-attore l'onere di allegare i fatti posti alla base della domanda, vale a dire di dimostrare – peraltro in maniera non generica – l'esistenza di specifiche poste passive dei conti corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Tale onere probatorio, va poi assolto mediante la produzione dei contratti di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dell'intera pagina 3 di 10 sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari
(Tribunale di Nocera Inferiore, 29/01/2013; Tribunale di Napoli, 04/11/2010; Tribunale di Roma,
26/02/2013).
Nel caso di specie, risultano allegati sia i contratti di conto corrente sia gli estratti conto relativi al c/c n° 000000434930 dal 30/09/2000 al 31/10/2017 nonché quelli relativi al c/c n° 000000434963 dal
30/09/2000 al 28/02/2014.
***
A fronte delle contestazioni sollevate da parte attrice, la convenuta ha eccepito la prescrizione CP_1 decennale di tutte le domande di ripetizione di indebito anteriori alla data della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 3.11.2016 (sicchè il limite di decorrenza del decennio deve individuarsi nel
3.11.2006).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al riguardo, hanno sottolineato che “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"
(così testualmente Cass. S.U. 2/12/2010 n. 24418; in precedenza Cass. 9/4/1984 n. 2262 e Cass.
14/5/2008, n. 10127)”. Nel corpo della motivazione le Sezioni Unite chiariscono, poi, che “qualora,
[…] durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, pagina 4 di 10 fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere”.
La convenuta, all'atto della costituzione in giudizio, ha dedotto la prescrizione di ogni ragione di CP_1 credito avanzata da parte attrice che dovesse risultare da pagamenti eseguiti nel periodo antecedente di dieci anni rispetto alla notifica dell'atto di citazione avvenuto il 3.11.2016 a valere sui rapporti di c/c per cui è causa.
Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito – va rilevato che una tesi riteneva che la banca avesse l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione mentre altra tesi (Corte app. Torino n. 873/2015 e n. 1277/2017) considerava sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr.
Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n. 11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime, infatti, sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte").
Sul punto, sono, infine, intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con l'arresto n. 15895/2019 con cui hanno chiarito che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”. Ciò significa, in altre parole, che l'onere di allegazione che grava sull'istituto di credito attiene solo all'inerzia del titolare del diritto, mentre la verifica concreta dell'esistenza di pagamenti solutori attiene al merito dell'eccezione e, dunque, alla verifica sul piano probatorio della sua fondatezza.
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento al conto corrente n. 434963, il CTU ha rilevato che “Tutte le competenze extra-fido sono state coperte da versamenti aventi natura solutoria, nonostante l'applicazione del criterio del “saldo ricalcolato”. In conclusione, le competenze non ripetibili dalla
Società correntista, perché pagate con versamenti solutori, ammontano a complessive € 698,04” mentre, con riferimento al conto corrente n. 4 34930, ha rilevato che “L'applicazione del criterio del pagina 5 di 10 “saldo ricalcolato” ha determinato che sono state individuati versamenti solutori per tutto il periodo compreso tra l'accensione del conto corrente ed il 30.06.2005. Per il periodo successivo, a causa del deterioramento dei saldi giornalieri dovuto allo scorporo delle competenze illegittime, non si individuano versamenti suscettibili di ricondurre il saldo del conto al di sotto del fido accordato. In conclusione, le competenze non ripetibili dalla Società correntista, perché pagate con versamenti solutori, ammontano a complessive € 8.236,93”.
Correttamente, poi, il consulente d'ufficio ha provveduto ad effettuare la rilevazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie sul cd. 'saldo rettificato' dal CTU a seguito dell'eliminazione dell'illegittimo effetto anatocistico e non già, come avrebbe invece voluto parte convenuta, sul cd. 'saldo banca' rilevabile dagli estratti conto.
Va, poi, confermata la correttezza delle operazioni effettuate dal CTU di rielaborazione del conto corrente n°434930 secondo quanto previsto dal comma VII° dell''art. 117 del TUB mancata indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora) e secondo quanto previsto dalla modifiche contrattuali del 21.01.2014, atteso che il contratto di apertura del conto corrente era, di fatto indecifrabile, nella parte dedicata alle condizioni pattuite e che sarebbe stato onere della parte convenuta produrre in giudizio, entro i termini della seconda memoria istruttoria, una versione leggibile dello stesso.
***
Quanto al lamentato anatocismo e, quindi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, va affermata l'illegittimità dell'anatocismo applicato sino al 30/06/2000, come da giurisprudenza ormai consolidata
(v. Cass. SS. UU. n° 21095 del 04/11/2004).
La capitalizzazione degli interessi è consentita, infatti, nei limiti di cui all'art.1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt.1 e 8 delle preleggi.
Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria. La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è, quindi, nulla per contrarietà a norme imperative. pagina 6 di 10 A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.lgs. 04/08/1999 n° 342 e la delibera CICR
09/02/2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purché sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comunicato per iscritto al cliente e da questi approvato.
L'ultimo comma dell'art.7 della citata delibera prevede, difatti, che “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Ebbene, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituisce un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, insito nella previsione di un anatocismo illegittimo e non dovuto e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art.118 d.lgs. 385/1993 (Tribunale di Napoli, 27/06/2013).
Nel caso in esame, i contratti di conto corrente n° 000000434930 e n° 000000434963 sono stati stipulati rispettivamente in data 09/08/2000 e 08/08/2000 e, pertanto, essendo successivi alla delibera
CICR 09/02/2000, non sussiste alcuna illegittimità dell'anatocismo bancario;
inoltre:
- nel contratto di rinegoziazione del conto corrente n° 000000434963 datato 24/09/2012 è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi creditori sia di quelli debitori (v. pag. 20 del primo elaborato peritale);
- nel contratto originario di conto corrente n° 000000434930, essendo mancante l'indicazione dei tassi e delle condizioni effettivamente praticate, il CTU non ha praticato alcuna capitalizzazione;
solo a partire dalla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, avvenuta in data 21/01/2014, egli ha applicato la capitalizzazione trimestrale (v. pag.22 del primo elaborato peritale).
***
Parte attrice ha lamentato l'applicazione di tassi di interesse ultralegali maggiori di quelli pattuiti.
Al riguardo va, anzitutto, premesso che il nostro ordinamento consente alle parti di derogare al saggio legale degli interessi prevedendo interessi superiori o inferiori a quelli legali, tuttavia, “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale” (art. 1284, comma 3, c.c.).
Il limite agli interessi convenzionali è, ovviamente, il tasso di interesse usurario.
Sicchè, la previsione contrattuale di interessi ad un tasso superiore a quello legale, se, come nella specie, riveste la forma scritta, è pienamente legittima.
pagina 7 di 10 Ebbene dall'analisi condotta dal CTU è emerso che, per il conto corrente n° 434963, non si configura mai l'ipotesi di usura, mentre per il conto corrente n 434930 l'ipotesi di usura si configura per il 2° - 3°
e 4° trimestre dell'anno 2013, applicando scrupolosamente la nuova formula della Banca d'Italia di cui alle istruzioni del 2009. Tuttavia, le suddette situazioni di usura non producono alcun effetto nel rapporto di dare/avere tra le parti, atteso che l'eventuale applicazione di un tasso debitore parametrato al tasso legale non sortirebbe alcuna variazione sul risultato finale della CTU, in quanto nei suddetti trimestri il saldo ricostruito del conto corrente è positivo per cui non produttivo di interessi debitori.
Inoltre, stante l'illegittibilità delle condizioni contrattuali riferite al c/c n°434930, il CTU ha provveduto a rielaborare il rapporto dare/avere secondo quanto previsto dal comma VII° dell''art. 117 del TUB (mancata indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora ), fino all'intervento delle modifiche contrattuali del 21.01.2014, sicchè, prima di detto momento, “non essendo stato in condizioni di individuare i tassi pattuiti ( tasso creditore e tasso debitore), lo scrivente ha applicato il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
***
Quanto alla commissione di massimo scoperto, parte attrice si duole della applicazione di addebiti a titolo di c.m.s. e di altre commissioni e spese in assenza di valida pattuizione.
Ciò posto, in ordine alla commissione di massimo scoperto va osservato che la stessa è stata diversamente definita come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista l'utilizzo di una determinata somma.
Sulla natura della commissione di massimo scoperto e sulla sua legittimità vi sono posizioni diverse in dottrina e giurisprudenza. Secondo un robusto orientamento giurisprudenziale, la predetta clausola risulterebbe invalida in quanto priva di causa, “atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”. Posto infatti che il servizio reso dall'istituto trova già adeguata remunerazione nella pattuizione di interessi (che rappresenta la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro) e che l'eventuale messa a disposizione immediata di fondi rappresenta prestazione intrinseca a quella consistente nella erogazione di somme, la detta clausola viene ad essere priva di adeguata ragione e pertanto nulla.
Di fatti, per poter essere riconosciute valide, le c.m.s. debbono risultare determinate o determinabili non solo nel loro ammontare ma anche nelle modalità di computo. pagina 8 di 10 Nel caso in esame ritiene la scrivente di aderire alle conclusioni del CTU (v. pp, secondo cui:
- con riferimento al contratto di apertura del conto corrente n° 434963 è stata pattuita una c.m.s. trimestrale dello 0,7000% ; in aggiunta, nello stesso contratto è stato previsto che “In presenza di scoperto sui conti non affidati e di sconfinamenti oltre al fido accordato, di durata superiore a 20 giorni anche non consecutivi nel trimestre, sarà applicata, per l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo, una maggiorazione pari a 2,00 punti sui tassi sopra indicati ed una commissione di massimo scoperto fino alla misura massima dello 0,6150 per cento”;
- con riferimento al conto corrente n° 434930, non è stata applicata alcuna c.m.s. poiché nella documentazione allegata non è stato possibile per il consulente rinvenire la precisa pattuizione di tale commissione e non è stata applicata alcuna voce di costo, in quanto il consulente è stato impossibilitato ad individuare in contratto i costi delle singole voci. Dal 21.01.2014, quando le parti rinegoziavano le condizioni contrattuali, Il CTU ha, invece, correttamente applicato le nuove condizioni
(capitalizzazione trimestrale, tasso debitore 11%, CDF 0,50, CIV € 70,00, ecc.), rappresentando, tuttavia, che “anche se a causa di un saldo di conto ormai positivo le stesse incidevano sui soli oneri”.
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La società attrice, poi, lamenta l'illegittimità del sistema dei cd. giorni-valuta. Tuttavia, le allegazioni sul punto formulate risultano solo meramente enunciate.
In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni eseguite dalla ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola CP_1 contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art.163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art.24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Nel caso di specie, almeno per quanto riguarda il conto corrente n° 000000434963, sono stati previsti ed applicati i giorni valuta come contrattualmente pattuiti (v. pag.18 e 31 del primo elaborato peritale).
***
pagina 9 di 10 Alla luce delle considerazioni sino ad ora effettuate e delle rielaborazioni del CTU riferite ai due conti correnti nella perizia originaria e in quella oggetto di integrazione del quesito da parte del giudice, si perviene alle seguenti risultanze:
a) per il c/c n° 000000434963, il saldo finale al 28/02/2014 ammonta ad € 0,00 coincidente con il saldo finale risultante dagli estratti conto;
b) per il c/c n° 000000434930, il saldo finale al 30/01/2017 ammonta ad € 18.418,03 a credito della società correntista, in luogo del saldo debitore di € 26.900,95 girocontato a sofferenza.
Ne deriva, pertanto, che la risulta essere creditrice della di un importo Parte_1 CP_3 pari ad € 18.418,03 che la banca sarà tenuta a restituire all'attrice.
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Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite del presente giudizio.
Per gli stessi motivi, le spese dell'espletata CTU vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti, in misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti interni.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'ammissibilità della domanda di condanna svolta da parte attrice, dovendosi considerare chiusi entrambi i conti riferiti alla Parte_1
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t. alla Controparte_4 restituzione, a favore della del complessivo importo di € 18.418,03, oltre Parte_1 interessi dalla data del deposito di tale provvedimento e fino all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico solidale delle parti, in misura del 50% per quanto attiene ai rapporti interni;
Isernia, il 6/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado, iscritta al n° 1186/2016 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa da
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Del Sesto ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Macchia d'Isernia alla Contrada Correale s.n.c.;
ATTORE
nei confronti di
in persona del Controparte_1 suo rappresentante e Presidente pro tempore, dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
TO RD e ER SA, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla via Venti Settembre n° 3;
CONVENUTA
avente ad oggetto: contratti bancari conclusioni come da verbale del 25/09/2025
pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha citato in giudizio la convenuta CP_1 per accertare l'illegittimità degli addebiti sui rapporti di conto corrente nn.000000434930 e
000000434963 intercorsi con la In particolare, la società attrice ha chiesto di accertare e CP_1 dichiarare l'applicazione, da parte dell'istituto di credito, di tassi d'interesse usurari, la nullità delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, spese, remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate e di accertare che la ha capitalizzato CP_1 trimestralmente gli interessi, in violazione dell'art.1283 c.c.. La società attrice ha chiesto, altresì, di accertare e determinare la reale situazione contabile nonché il reale saldo dei suddetti conti anche mediante CTU contabile e di condannare la alla restituzione di complessivi € 60.000,00 quale CP_1 indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o, in via gradatamente subordinata, a titolo di risarcimento danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha contestato le avverse pretese, concludendo – nella CP_1 comparsa di costituzione – nel modo seguente: in via preliminare “accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree in quanto i rapporti di conto corrente oggetto di causa risultano ancora aperti”, “accertare e dichiarare la nullità delle domande attoree per genericità ed indeterminatezza”, “accertare e dichiarare la prescrizione delle domande attoree”, “accertare e dichiarare la decadenza delle domande attoree”; nel merito “rigettare le avverse richieste in quanto infondate e non sorrette da prova”, “con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, assegnata da ultimo alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
***
Va, preliminarmente qualificata la domanda svolta da parte attrice.
Orbene, il conto corrente anticipo crediti commerciali n° 000000434963 è stato estinto nel il 5.2.2014 laddove nell'estratto conto si legge “azzeramento saldo est cc”. Per il conto corrente ordinario n°
000000434930 parte attrice avrebbe inviato via PEC alla convenuta, in data 7.3.2016, una lettera di pagina 2 di 10 recesso (doc. 15 allegato alla memoria n. 2). Parte convenuta ha, invece, contestato che il conto sarebbe ancora aperto tra le parti, come dimostrerebbero gli estratti conto successivi a tale data e ha, altresì, contestato le legittimità del recesso operato dall'attrice con riferimento al c/c n° 000000434963, sostenendo di non aver mai ricevuto la pec di recesso.
Sebbene sia vero che la pec in questione rechi, nel proprio oggetto, “Richiesta rimborso interessi anatocistici c.c. n. 434930”, dalla lettura del contenuto nella mail si ricava espressamente la volontà della società di recedere dal rapporto in questione. Era, quindi, onere della aprire la pec e CP_1 verificare se il contenuto fosse o meno rispondente all'oggetto. Peraltro, la mail “si prega di prendere visione dell'allegato” era del procuratore dell'attrice mentre la lettera di recesso è stata vergata proprio dal legale rappresentante della società attrice che intratteneva con la Banca rapporti, oltre che dal procuratore della stessa.
Né, tantomeno, parte convenuta ha dimostrato che il contenuto della PEC inviata dall'attrice in data
7.3.2016 e incontenstabilmente ricevuta, avesse contenuto diverso rispetto a quello di cui all'allegato
15 di parte attrice.
Peralto, la stessa attrice, nel presente giudizio ha dimostrato più volte l'intenzione di recedere dal contratto di conto corrente per cui è causa, per cui la non può in alcun modo trincerarsi dietro CP_1 una presunta non conoscenza della volontà del cliente, il quale, peraltro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1845 c.c., qualora “l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”.
I due conti per cui è causa devono, quindi, considerarsi chiusi con conseguente ammissibilità dell'azione di condanna espletata nel presente giudizio.
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Con riferimento alla distribuzione tra le parti degli oneri probatori, va evidenziato che i giudici di legittimità e di merito, facendo applicazione dell'art.2697 c.c., hanno affermato che nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari e/o l'applicazione di altre condizioni illegittime, incombe sul correntista-attore l'onere di allegare i fatti posti alla base della domanda, vale a dire di dimostrare – peraltro in maniera non generica – l'esistenza di specifiche poste passive dei conti corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Tale onere probatorio, va poi assolto mediante la produzione dei contratti di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dell'intera pagina 3 di 10 sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari
(Tribunale di Nocera Inferiore, 29/01/2013; Tribunale di Napoli, 04/11/2010; Tribunale di Roma,
26/02/2013).
Nel caso di specie, risultano allegati sia i contratti di conto corrente sia gli estratti conto relativi al c/c n° 000000434930 dal 30/09/2000 al 31/10/2017 nonché quelli relativi al c/c n° 000000434963 dal
30/09/2000 al 28/02/2014.
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A fronte delle contestazioni sollevate da parte attrice, la convenuta ha eccepito la prescrizione CP_1 decennale di tutte le domande di ripetizione di indebito anteriori alla data della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 3.11.2016 (sicchè il limite di decorrenza del decennio deve individuarsi nel
3.11.2006).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al riguardo, hanno sottolineato che “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"
(così testualmente Cass. S.U. 2/12/2010 n. 24418; in precedenza Cass. 9/4/1984 n. 2262 e Cass.
14/5/2008, n. 10127)”. Nel corpo della motivazione le Sezioni Unite chiariscono, poi, che “qualora,
[…] durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, pagina 4 di 10 fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere”.
La convenuta, all'atto della costituzione in giudizio, ha dedotto la prescrizione di ogni ragione di CP_1 credito avanzata da parte attrice che dovesse risultare da pagamenti eseguiti nel periodo antecedente di dieci anni rispetto alla notifica dell'atto di citazione avvenuto il 3.11.2016 a valere sui rapporti di c/c per cui è causa.
Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito – va rilevato che una tesi riteneva che la banca avesse l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione mentre altra tesi (Corte app. Torino n. 873/2015 e n. 1277/2017) considerava sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr.
Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n. 11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime, infatti, sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte").
Sul punto, sono, infine, intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con l'arresto n. 15895/2019 con cui hanno chiarito che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”. Ciò significa, in altre parole, che l'onere di allegazione che grava sull'istituto di credito attiene solo all'inerzia del titolare del diritto, mentre la verifica concreta dell'esistenza di pagamenti solutori attiene al merito dell'eccezione e, dunque, alla verifica sul piano probatorio della sua fondatezza.
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento al conto corrente n. 434963, il CTU ha rilevato che “Tutte le competenze extra-fido sono state coperte da versamenti aventi natura solutoria, nonostante l'applicazione del criterio del “saldo ricalcolato”. In conclusione, le competenze non ripetibili dalla
Società correntista, perché pagate con versamenti solutori, ammontano a complessive € 698,04” mentre, con riferimento al conto corrente n. 4 34930, ha rilevato che “L'applicazione del criterio del pagina 5 di 10 “saldo ricalcolato” ha determinato che sono state individuati versamenti solutori per tutto il periodo compreso tra l'accensione del conto corrente ed il 30.06.2005. Per il periodo successivo, a causa del deterioramento dei saldi giornalieri dovuto allo scorporo delle competenze illegittime, non si individuano versamenti suscettibili di ricondurre il saldo del conto al di sotto del fido accordato. In conclusione, le competenze non ripetibili dalla Società correntista, perché pagate con versamenti solutori, ammontano a complessive € 8.236,93”.
Correttamente, poi, il consulente d'ufficio ha provveduto ad effettuare la rilevazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie sul cd. 'saldo rettificato' dal CTU a seguito dell'eliminazione dell'illegittimo effetto anatocistico e non già, come avrebbe invece voluto parte convenuta, sul cd. 'saldo banca' rilevabile dagli estratti conto.
Va, poi, confermata la correttezza delle operazioni effettuate dal CTU di rielaborazione del conto corrente n°434930 secondo quanto previsto dal comma VII° dell''art. 117 del TUB mancata indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora) e secondo quanto previsto dalla modifiche contrattuali del 21.01.2014, atteso che il contratto di apertura del conto corrente era, di fatto indecifrabile, nella parte dedicata alle condizioni pattuite e che sarebbe stato onere della parte convenuta produrre in giudizio, entro i termini della seconda memoria istruttoria, una versione leggibile dello stesso.
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Quanto al lamentato anatocismo e, quindi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, va affermata l'illegittimità dell'anatocismo applicato sino al 30/06/2000, come da giurisprudenza ormai consolidata
(v. Cass. SS. UU. n° 21095 del 04/11/2004).
La capitalizzazione degli interessi è consentita, infatti, nei limiti di cui all'art.1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt.1 e 8 delle preleggi.
Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria. La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è, quindi, nulla per contrarietà a norme imperative. pagina 6 di 10 A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.lgs. 04/08/1999 n° 342 e la delibera CICR
09/02/2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purché sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comunicato per iscritto al cliente e da questi approvato.
L'ultimo comma dell'art.7 della citata delibera prevede, difatti, che “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Ebbene, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituisce un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, insito nella previsione di un anatocismo illegittimo e non dovuto e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art.118 d.lgs. 385/1993 (Tribunale di Napoli, 27/06/2013).
Nel caso in esame, i contratti di conto corrente n° 000000434930 e n° 000000434963 sono stati stipulati rispettivamente in data 09/08/2000 e 08/08/2000 e, pertanto, essendo successivi alla delibera
CICR 09/02/2000, non sussiste alcuna illegittimità dell'anatocismo bancario;
inoltre:
- nel contratto di rinegoziazione del conto corrente n° 000000434963 datato 24/09/2012 è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi creditori sia di quelli debitori (v. pag. 20 del primo elaborato peritale);
- nel contratto originario di conto corrente n° 000000434930, essendo mancante l'indicazione dei tassi e delle condizioni effettivamente praticate, il CTU non ha praticato alcuna capitalizzazione;
solo a partire dalla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, avvenuta in data 21/01/2014, egli ha applicato la capitalizzazione trimestrale (v. pag.22 del primo elaborato peritale).
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Parte attrice ha lamentato l'applicazione di tassi di interesse ultralegali maggiori di quelli pattuiti.
Al riguardo va, anzitutto, premesso che il nostro ordinamento consente alle parti di derogare al saggio legale degli interessi prevedendo interessi superiori o inferiori a quelli legali, tuttavia, “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale” (art. 1284, comma 3, c.c.).
Il limite agli interessi convenzionali è, ovviamente, il tasso di interesse usurario.
Sicchè, la previsione contrattuale di interessi ad un tasso superiore a quello legale, se, come nella specie, riveste la forma scritta, è pienamente legittima.
pagina 7 di 10 Ebbene dall'analisi condotta dal CTU è emerso che, per il conto corrente n° 434963, non si configura mai l'ipotesi di usura, mentre per il conto corrente n 434930 l'ipotesi di usura si configura per il 2° - 3°
e 4° trimestre dell'anno 2013, applicando scrupolosamente la nuova formula della Banca d'Italia di cui alle istruzioni del 2009. Tuttavia, le suddette situazioni di usura non producono alcun effetto nel rapporto di dare/avere tra le parti, atteso che l'eventuale applicazione di un tasso debitore parametrato al tasso legale non sortirebbe alcuna variazione sul risultato finale della CTU, in quanto nei suddetti trimestri il saldo ricostruito del conto corrente è positivo per cui non produttivo di interessi debitori.
Inoltre, stante l'illegittibilità delle condizioni contrattuali riferite al c/c n°434930, il CTU ha provveduto a rielaborare il rapporto dare/avere secondo quanto previsto dal comma VII° dell''art. 117 del TUB (mancata indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora ), fino all'intervento delle modifiche contrattuali del 21.01.2014, sicchè, prima di detto momento, “non essendo stato in condizioni di individuare i tassi pattuiti ( tasso creditore e tasso debitore), lo scrivente ha applicato il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
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Quanto alla commissione di massimo scoperto, parte attrice si duole della applicazione di addebiti a titolo di c.m.s. e di altre commissioni e spese in assenza di valida pattuizione.
Ciò posto, in ordine alla commissione di massimo scoperto va osservato che la stessa è stata diversamente definita come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista l'utilizzo di una determinata somma.
Sulla natura della commissione di massimo scoperto e sulla sua legittimità vi sono posizioni diverse in dottrina e giurisprudenza. Secondo un robusto orientamento giurisprudenziale, la predetta clausola risulterebbe invalida in quanto priva di causa, “atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito”. Posto infatti che il servizio reso dall'istituto trova già adeguata remunerazione nella pattuizione di interessi (che rappresenta la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro) e che l'eventuale messa a disposizione immediata di fondi rappresenta prestazione intrinseca a quella consistente nella erogazione di somme, la detta clausola viene ad essere priva di adeguata ragione e pertanto nulla.
Di fatti, per poter essere riconosciute valide, le c.m.s. debbono risultare determinate o determinabili non solo nel loro ammontare ma anche nelle modalità di computo. pagina 8 di 10 Nel caso in esame ritiene la scrivente di aderire alle conclusioni del CTU (v. pp, secondo cui:
- con riferimento al contratto di apertura del conto corrente n° 434963 è stata pattuita una c.m.s. trimestrale dello 0,7000% ; in aggiunta, nello stesso contratto è stato previsto che “In presenza di scoperto sui conti non affidati e di sconfinamenti oltre al fido accordato, di durata superiore a 20 giorni anche non consecutivi nel trimestre, sarà applicata, per l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo, una maggiorazione pari a 2,00 punti sui tassi sopra indicati ed una commissione di massimo scoperto fino alla misura massima dello 0,6150 per cento”;
- con riferimento al conto corrente n° 434930, non è stata applicata alcuna c.m.s. poiché nella documentazione allegata non è stato possibile per il consulente rinvenire la precisa pattuizione di tale commissione e non è stata applicata alcuna voce di costo, in quanto il consulente è stato impossibilitato ad individuare in contratto i costi delle singole voci. Dal 21.01.2014, quando le parti rinegoziavano le condizioni contrattuali, Il CTU ha, invece, correttamente applicato le nuove condizioni
(capitalizzazione trimestrale, tasso debitore 11%, CDF 0,50, CIV € 70,00, ecc.), rappresentando, tuttavia, che “anche se a causa di un saldo di conto ormai positivo le stesse incidevano sui soli oneri”.
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La società attrice, poi, lamenta l'illegittimità del sistema dei cd. giorni-valuta. Tuttavia, le allegazioni sul punto formulate risultano solo meramente enunciate.
In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni eseguite dalla ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola CP_1 contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art.163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art.24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Nel caso di specie, almeno per quanto riguarda il conto corrente n° 000000434963, sono stati previsti ed applicati i giorni valuta come contrattualmente pattuiti (v. pag.18 e 31 del primo elaborato peritale).
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pagina 9 di 10 Alla luce delle considerazioni sino ad ora effettuate e delle rielaborazioni del CTU riferite ai due conti correnti nella perizia originaria e in quella oggetto di integrazione del quesito da parte del giudice, si perviene alle seguenti risultanze:
a) per il c/c n° 000000434963, il saldo finale al 28/02/2014 ammonta ad € 0,00 coincidente con il saldo finale risultante dagli estratti conto;
b) per il c/c n° 000000434930, il saldo finale al 30/01/2017 ammonta ad € 18.418,03 a credito della società correntista, in luogo del saldo debitore di € 26.900,95 girocontato a sofferenza.
Ne deriva, pertanto, che la risulta essere creditrice della di un importo Parte_1 CP_3 pari ad € 18.418,03 che la banca sarà tenuta a restituire all'attrice.
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Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite del presente giudizio.
Per gli stessi motivi, le spese dell'espletata CTU vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti, in misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti interni.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'ammissibilità della domanda di condanna svolta da parte attrice, dovendosi considerare chiusi entrambi i conti riferiti alla Parte_1
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t. alla Controparte_4 restituzione, a favore della del complessivo importo di € 18.418,03, oltre Parte_1 interessi dalla data del deposito di tale provvedimento e fino all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico solidale delle parti, in misura del 50% per quanto attiene ai rapporti interni;
Isernia, il 6/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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