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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1742 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1742 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. VENTALORO LUCA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
) con il patrocinio dell'Avv. FIORIN MASSIMILIANO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/10/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale Controparte_1
relativa al matrimonio celebrato in data 26.06.1999, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 17.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo e ciò tantomeno in presenza della figlia, ormai maggiorenne e quindi in grado di comprendere le ragioni della separazione dei genitori.
2) In attesa della sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita dell'immobile di proprietà del signor i coniugi, unitamente alla figlia continueranno a convivere Parte_1 Per_1
presso la casa coniugale. In seguito la signora trasferirà, unitamente alla figlia Controparte_1
la propria residenza presso l'immobile che, successivamente all'adempimento di tutte le Per_1
condizione della presente separazione, provvederà ad acquistare.
3) In attesa del trasferimento le spese di gestione della famiglia saranno a carico esclusivo del marito, non percependo la moglie alcun reddito;
4) In seguito al trasferimento delle residenze da parte dei coniugi, in considerazione della maggiore età della figlia che abiterà insieme alla madre, non si renderà necessaria alcuna Per_1 regolamentazione dei rapporti tra quest'ultima ed il padre, che continueranno comunque nella massima serenità;
5) Alla sottoscrizione del definitivo contratto di compravendita dell'immobile sopra descritto il signor provvederà a corrispondere in un'unica soluzione, quale mantenimento per Parte_1 la moglie signora l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), attraverso Controparte_1
bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente alla stessa intestato con IBAN:
[...];
6) A partire dal momento in cui la signora trasferirà la propria residenza il Controparte_1
signor si impegna altresì a corrispondere, a titolo di mantenimento del Parte_1 coniuge, l'importo di euro 250.00 (duecentocinquanta/00) mensili, con aggiornamento Istat annuale, da versarsi alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese in via anticipata tramite bonifico bancario da eseguire sul conto corrente più sopra indicato;
7) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo Per_1
direttamente alla stessa, con il consenso della signora alla sottoscrizione del Controparte_1 definitivo contratto di compravendita dell'immobile sopra descritto, l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in un'unica soluzione tramite bonifico bancario da eseguire sul conto corrente intestato alla figlia IBAN: [...]; Parte_2
8) Alla luce delle regolamentazioni di cui sopra i coniugi escludono espressamente qualsivoglia contributo del padre alle spese straordinarie per la figlia Per_1
9) Il signor non appena ottenuta la necessaria autorizzazione da parte della Parte_1 società “Toyota Financial Servicesitalia Spa”, che ha erogato il finanziamento per l'acquisto, si impegna a trasferire alla signora la proprietà dell'autovettura Lexus LBX Controparte_1
targata GW696HJ (doc. 6), mentre le spese del suddetto trasferimento saranno a carico della signora così come l'obbligo del pagamento del bollo di circolazione;
Controparte_1
10) In riferimento alla sopra descritta autovettura il signor si impegna a Parte_1
continuare a corrispondere le rate mensili stabilite nel piano di finanziamento sottoscritto, mentre alla scadenza dello stesso, spetterà alla signora decidere se riscattare l'autovettura Controparte_1
a proprie spese ovvero acquistare, sempre a propria esclusiva spesa, una nuova autovettura (doc. 7);
11) Il signor continuerà a provvedere all'assicurazione dell'autovettura Lexus Parte_1
LBX, con obbligo da parte della signora di corrispondere il relativo importo Controparte_1
in favore del marito;
12) Entro la fine del mese di ottobre 2024 il signor si impegna a trasferire la Parte_1
proprietà del motociclo modello Honda SH Mode targato EZ21844, ad oggi a lui intestato, in favore della signora con spese del passaggio di proprietà e bolli a carico di Controparte_1 quest'ultima;
13) Il signor continuerà a provvedere all'assicurazione del ciclomotore Parte_1
Honda SH Mode;
14) Entro la fine del mese di ottobre 2024 il signor si impegna a trasferire la Parte_1
proprietà del motociclo modello Honda Forza 350 targato ES77873, ad oggi a lui intestato, in favore della figlia con spese del passaggio di proprietà a proprio carico;
Parte_2
15) Il signor continuerà a provvedere all'assicurazione del ciclomotore Parte_1
Honda Forza 350 nonché al pagamento dei relativi bolli di circolazione;
16) Entrambi i coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche.
17) Entrambi i coniugi si impegnano a comportarsi in modo da favorire i rapporti con la figlia nonché a fornire alla stessa l'eventuale necessario supporto economico fintanto che non Per_1
possa ritenersi economicamente autosufficiente;
18) Ciascun coniuge si impegna sin da ora a prestare l'assenso al rilascio del passaporto in favore dell'altro coniuge. 19) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza al rapporto di coniugio, come pure per qualsiasi causa e/o ragione e/o pretesa reciproca, anche non espressamente disciplinati dal presente accordo, con particolare riferimento alla collaborazione prestata nell'ambito dell'attività professionale del signor da Parte_1
parte della Sig.ra la quale dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi Controparte_1
pretesa e azione nessuna esclusa.
20) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e sottoscrivono i rispettivi procuratori ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art 13 L.P.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 170 Parte II Serie A Anno 1999);
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1742 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. VENTALORO LUCA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
) con il patrocinio dell'Avv. FIORIN MASSIMILIANO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/10/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale Controparte_1
relativa al matrimonio celebrato in data 26.06.1999, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 17.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo e ciò tantomeno in presenza della figlia, ormai maggiorenne e quindi in grado di comprendere le ragioni della separazione dei genitori.
2) In attesa della sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita dell'immobile di proprietà del signor i coniugi, unitamente alla figlia continueranno a convivere Parte_1 Per_1
presso la casa coniugale. In seguito la signora trasferirà, unitamente alla figlia Controparte_1
la propria residenza presso l'immobile che, successivamente all'adempimento di tutte le Per_1
condizione della presente separazione, provvederà ad acquistare.
3) In attesa del trasferimento le spese di gestione della famiglia saranno a carico esclusivo del marito, non percependo la moglie alcun reddito;
4) In seguito al trasferimento delle residenze da parte dei coniugi, in considerazione della maggiore età della figlia che abiterà insieme alla madre, non si renderà necessaria alcuna Per_1 regolamentazione dei rapporti tra quest'ultima ed il padre, che continueranno comunque nella massima serenità;
5) Alla sottoscrizione del definitivo contratto di compravendita dell'immobile sopra descritto il signor provvederà a corrispondere in un'unica soluzione, quale mantenimento per Parte_1 la moglie signora l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), attraverso Controparte_1
bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente alla stessa intestato con IBAN:
[...];
6) A partire dal momento in cui la signora trasferirà la propria residenza il Controparte_1
signor si impegna altresì a corrispondere, a titolo di mantenimento del Parte_1 coniuge, l'importo di euro 250.00 (duecentocinquanta/00) mensili, con aggiornamento Istat annuale, da versarsi alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese in via anticipata tramite bonifico bancario da eseguire sul conto corrente più sopra indicato;
7) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo Per_1
direttamente alla stessa, con il consenso della signora alla sottoscrizione del Controparte_1 definitivo contratto di compravendita dell'immobile sopra descritto, l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in un'unica soluzione tramite bonifico bancario da eseguire sul conto corrente intestato alla figlia IBAN: [...]; Parte_2
8) Alla luce delle regolamentazioni di cui sopra i coniugi escludono espressamente qualsivoglia contributo del padre alle spese straordinarie per la figlia Per_1
9) Il signor non appena ottenuta la necessaria autorizzazione da parte della Parte_1 società “Toyota Financial Servicesitalia Spa”, che ha erogato il finanziamento per l'acquisto, si impegna a trasferire alla signora la proprietà dell'autovettura Lexus LBX Controparte_1
targata GW696HJ (doc. 6), mentre le spese del suddetto trasferimento saranno a carico della signora così come l'obbligo del pagamento del bollo di circolazione;
Controparte_1
10) In riferimento alla sopra descritta autovettura il signor si impegna a Parte_1
continuare a corrispondere le rate mensili stabilite nel piano di finanziamento sottoscritto, mentre alla scadenza dello stesso, spetterà alla signora decidere se riscattare l'autovettura Controparte_1
a proprie spese ovvero acquistare, sempre a propria esclusiva spesa, una nuova autovettura (doc. 7);
11) Il signor continuerà a provvedere all'assicurazione dell'autovettura Lexus Parte_1
LBX, con obbligo da parte della signora di corrispondere il relativo importo Controparte_1
in favore del marito;
12) Entro la fine del mese di ottobre 2024 il signor si impegna a trasferire la Parte_1
proprietà del motociclo modello Honda SH Mode targato EZ21844, ad oggi a lui intestato, in favore della signora con spese del passaggio di proprietà e bolli a carico di Controparte_1 quest'ultima;
13) Il signor continuerà a provvedere all'assicurazione del ciclomotore Parte_1
Honda SH Mode;
14) Entro la fine del mese di ottobre 2024 il signor si impegna a trasferire la Parte_1
proprietà del motociclo modello Honda Forza 350 targato ES77873, ad oggi a lui intestato, in favore della figlia con spese del passaggio di proprietà a proprio carico;
Parte_2
15) Il signor continuerà a provvedere all'assicurazione del ciclomotore Parte_1
Honda Forza 350 nonché al pagamento dei relativi bolli di circolazione;
16) Entrambi i coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche.
17) Entrambi i coniugi si impegnano a comportarsi in modo da favorire i rapporti con la figlia nonché a fornire alla stessa l'eventuale necessario supporto economico fintanto che non Per_1
possa ritenersi economicamente autosufficiente;
18) Ciascun coniuge si impegna sin da ora a prestare l'assenso al rilascio del passaporto in favore dell'altro coniuge. 19) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza al rapporto di coniugio, come pure per qualsiasi causa e/o ragione e/o pretesa reciproca, anche non espressamente disciplinati dal presente accordo, con particolare riferimento alla collaborazione prestata nell'ambito dell'attività professionale del signor da Parte_1
parte della Sig.ra la quale dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi Controparte_1
pretesa e azione nessuna esclusa.
20) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e sottoscrivono i rispettivi procuratori ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art 13 L.P.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 170 Parte II Serie A Anno 1999);
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi