CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE RENSIS GIOVANNI, Presidente
SACCO MAURIZIO, Relatore
MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 19464 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la Ricorrente_1, società di diritto svedese con sede in Stoccolma (Svezia), ha impugnato il provvedimento prot. n. 19464 emesso il 7 marzo 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara avente ad oggetto il diniego dell'istanza di rimborso IVA presentata dalla medesima società per € 57.135,27, chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'atto opposto con riconoscimento del rimborso nella misura richiesta ovvero, in subordine, limitatamente all'inferiore somma di € 38.272,62.
Il Centro Operativo di Pescara, nel costituirsi in giudizio, ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi posti a fondamento del ricorso la società ricorrente, premesso di aver acquistato un edificio storico disposto su più livelli nel Comune di Bucine (AR) per realizzare una struttura ricettiva di lusso con annesso ristorante, ha evidenziato di aver eseguito dei lavori di ristrutturazione dello stesso, adibendo i piani superiori ad appartamenti (categoria A/2) e quelli inferiori al detto ristorante (categoria C/1) e di aver, pertanto, richiesto il rimborso dell'IVA per le parti di immobile di entrambe le categorie al Centro Operativo di Pescara, il quale ha respinto l'istanza ritenendo che l'indetraibilità delle operazioni IVA ai sensi degli artt. 19 e 19 bis
1 lett. i) del D.P.R. n. 633/1972. La difesa ricorrente ha contestato tale valutazione evidenziando la sussistenza dei requisiti dell'inerenza e della strumentalità di tale operazione di ristrutturazione rispetto all'attività imprenditoriale svolta, senza che la disciplina normativa richiamata dall'Ufficio possa precludere la detrazione, atteso che la stessa la consente anche con riferimento alle imprese che non svolgono attività di costruzione purché sia destinata, almeno in prospettiva, al lucro. Tanto a suo dire ricorrerebbe nella specie poiché la società in questione ha nel proprio oggetto sociale l'acquisto e la locazione di immobili in Italia, con conseguente possibilità di usufruire della deroga di cui all'art. 19 bis 1 lett. i) D.P.R. n. 633/1972, tenuto, in ogni caso, conto della destinazione a lucro dell'immobile ristrutturato, oggetto di trattative ai fini della locazione con altra società italiana, la quale, in attesa del completamento dei lavori, lo ha utilizzato in forza di contratto di comodato. La difesa ricorrente ha, infine, evidenziato l'illegittimità del diniego quanto meno con riferimento all'imposta versata per i lavori di ristrutturazione del ristorante (categoria C/1), non avendo lo stesso destinazione abitativa e non rientrando nell'ambito di applicazione del citato art. 19 bis 1.
Il Centro Operativo, nella memoria di costituzione in atti, ha ribadito la correttezza del proprio operato, sostenendo l'indetraibilità dell'IVA ai sensi della normativa sopra citata, tenuto, peraltro, conto del fatto che le attività di ristorazione e di affittacamere non sono al momento svolte dalla società ricorrente ma da altra società italiana in forza di comodato gratuito.
Tanto premesso, ritiene la Corte che il presente ricorso sia fondato nei termini che si vanno ad esporre.
Non è, anzitutto, in contestazione tra le parti e risulta dalla documentazione in atti il fatto che l'odierna ricorrente abbia acquistato un edificio storico nel Comune di Bucine e lo abbia, quindi, fatto oggetto di completa ristrutturazione che ha interessato sia i primi piani dell'immobili, destinati ad attività di ristorazione con classificazione in categoria C/1, sia gli ultimi piani, destinati a struttura ricettiva con classificazione in categoria A/2. Attualmente tali parti dell'immobile risultano affidate in comodato gratuito a società italiana per l'esercizio delle dette attività imprenditoriali.
Quanto alla rimborsabilità dell'IVA assolta in relazione ai lavori di ristrutturazione eseguiti, la cui esclusione ha portato il Centro Operativo al diniego dell'istanza di rimborso avanzata dall'odierna ricorrente, l'art. 19 bis 1 lett. i) D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo
19, comma 5, e dell'articolo 19 bis”. La norma in effetti prevede un'espressa deroga al principio della detraibilità dell'IVA per i beni e i servizi acquistati inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione fissato dall'art. 19 D.P.R. n. 633/1972, in tutti i casi di acquisto, locazione, manutenzione e recupero di fabbricati a destinazione abitativa, consentendolo solo per le imprese che hanno oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione o rivendita di tali fabbricati.
Ritiene, tuttavia, la Corte, in linea con le recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dalla difesa ricorrente, che tale norma non sia, in realtà, applicabile al caso di specie, dovendo, piuttosto, trovare applicazione il principio generale della detraibilità dell'IVA espresso dal citato art. 19 D.P.
R. n. 633/1972.
Si osserva, infatti, che, a prescindere dalla classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo, come nel caso di specie per la porzione destinata ad attività ricettiva, il sistema dell'IVA è volto ad esonerare l'imprenditore dall'IVA assolta o dovuta in tutte le sue attività economiche al fine di garantire la neutralità dell'imposizione fiscale: in particolare, è l'acquisto del bene o l'acquisizione della prestazione di servizi da parte del soggetto passivo che agisce in quanto tale a determinare l'applicazione del sistema dell'IVA e, quindi, del meccanismo della detrazione (cfr. in termini Corte di Giustizia sentenza 16 febbraio 2012 in causa
C-118/11).
Ne segue che l'IVA è detraibile in relazione alle spese di ristrutturazione di un'immobile dell'impresa, a prescindere dalla sua classificazione catastale, quando tale ristrutturazione risulti sin dall'inizio finalizzata all'esercizio dell'attività imprenditoriale anche in vista di operazioni future (cfr. Corte di giustizia 19 luglio
2012, in causa C-334/10, secondo la quale, peraltro, l'interpretazione contraria potrebbe comportare che la detrazione dell'IVA dovuta a monte venga negata a soggetti passivi per successivi impieghi professionali soggetti ad imposta, nonostante l'intento iniziale del soggetto passivo di destinare integralmente il bene in questione alla sua azienda, in vista di operazioni future).
Poiché l'esclusione della detrazione in relazione ad un bene utilizzato nell'attività economica e, quindi, la tassazione dei proventi della stessa provocherebbe una doppia imposizione in contrasto con il principio di neutralità fiscale del sistema IVA, ne segue che l'accatastamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detta detraibilità relativa alle spese sostenute per il suo acquisto, la sua manutenzione o la sua ristrutturazione se, avuto riguardo al concreto utilizzo dell'immobile, è possibile dimostrare che lo stesso è inerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa (cfr. in termini Cass. Civ., ordinanze 3 dicembre 2025, n. 31506; 28 aprile 2022, n. 13259; 6883/16; Cass. n. 26748/16).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, non è, come detto, in contestazione che l'immobile in questione sia stato acquistato dalla società contribuente nell'esercizio della propria attività d'impresa, rientrando tale acquisto nell'oggetto sociale della Ricorrente_1 , il quale comprende anche il possesso di immobili in Italia destinati alla locazione. Il fatto che la ristrutturazione effettuata sia stata indirizzata al preciso scopo di esercitare nei locali dell'immobile così ricavati attività di ristorazione e attività di ospitalità alberghiera risulta, quindi, dal fatto che tali locali sono stati concessi in comodato gratuito ad altra società proprio allo scopo di esercitare tali attività imprenditoriale. La classificazione in categoria abitativa di parte di questi locali non è, quindi, di ostacolo, alla luce di quanto sopra dedotto, ai fini della detrazione.
Quanto, poi, al fatto che la società ricorrente non esercitata direttamente le attività in questione ed abbia stipulato con altra società un contratto di comodato gratuito dell'immobile in parola, la circostanza non preclude il diritto alla detrazione atteso che, come chiarito dall'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, la destinazione dell'immobile stesso all'attività d'impresa può anche essere solo prospettica.
A tanto consegue l'accoglimento integrale del presente ricorso. Quanto alle spese, la peculiarità delle questioni trattate e le recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in merito alla risoluzione dei punti controversi della vicenda, nei termini evidenziati, fanno ritenere equa l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE RENSIS GIOVANNI, Presidente
SACCO MAURIZIO, Relatore
MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 19464 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la Ricorrente_1, società di diritto svedese con sede in Stoccolma (Svezia), ha impugnato il provvedimento prot. n. 19464 emesso il 7 marzo 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara avente ad oggetto il diniego dell'istanza di rimborso IVA presentata dalla medesima società per € 57.135,27, chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'atto opposto con riconoscimento del rimborso nella misura richiesta ovvero, in subordine, limitatamente all'inferiore somma di € 38.272,62.
Il Centro Operativo di Pescara, nel costituirsi in giudizio, ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi posti a fondamento del ricorso la società ricorrente, premesso di aver acquistato un edificio storico disposto su più livelli nel Comune di Bucine (AR) per realizzare una struttura ricettiva di lusso con annesso ristorante, ha evidenziato di aver eseguito dei lavori di ristrutturazione dello stesso, adibendo i piani superiori ad appartamenti (categoria A/2) e quelli inferiori al detto ristorante (categoria C/1) e di aver, pertanto, richiesto il rimborso dell'IVA per le parti di immobile di entrambe le categorie al Centro Operativo di Pescara, il quale ha respinto l'istanza ritenendo che l'indetraibilità delle operazioni IVA ai sensi degli artt. 19 e 19 bis
1 lett. i) del D.P.R. n. 633/1972. La difesa ricorrente ha contestato tale valutazione evidenziando la sussistenza dei requisiti dell'inerenza e della strumentalità di tale operazione di ristrutturazione rispetto all'attività imprenditoriale svolta, senza che la disciplina normativa richiamata dall'Ufficio possa precludere la detrazione, atteso che la stessa la consente anche con riferimento alle imprese che non svolgono attività di costruzione purché sia destinata, almeno in prospettiva, al lucro. Tanto a suo dire ricorrerebbe nella specie poiché la società in questione ha nel proprio oggetto sociale l'acquisto e la locazione di immobili in Italia, con conseguente possibilità di usufruire della deroga di cui all'art. 19 bis 1 lett. i) D.P.R. n. 633/1972, tenuto, in ogni caso, conto della destinazione a lucro dell'immobile ristrutturato, oggetto di trattative ai fini della locazione con altra società italiana, la quale, in attesa del completamento dei lavori, lo ha utilizzato in forza di contratto di comodato. La difesa ricorrente ha, infine, evidenziato l'illegittimità del diniego quanto meno con riferimento all'imposta versata per i lavori di ristrutturazione del ristorante (categoria C/1), non avendo lo stesso destinazione abitativa e non rientrando nell'ambito di applicazione del citato art. 19 bis 1.
Il Centro Operativo, nella memoria di costituzione in atti, ha ribadito la correttezza del proprio operato, sostenendo l'indetraibilità dell'IVA ai sensi della normativa sopra citata, tenuto, peraltro, conto del fatto che le attività di ristorazione e di affittacamere non sono al momento svolte dalla società ricorrente ma da altra società italiana in forza di comodato gratuito.
Tanto premesso, ritiene la Corte che il presente ricorso sia fondato nei termini che si vanno ad esporre.
Non è, anzitutto, in contestazione tra le parti e risulta dalla documentazione in atti il fatto che l'odierna ricorrente abbia acquistato un edificio storico nel Comune di Bucine e lo abbia, quindi, fatto oggetto di completa ristrutturazione che ha interessato sia i primi piani dell'immobili, destinati ad attività di ristorazione con classificazione in categoria C/1, sia gli ultimi piani, destinati a struttura ricettiva con classificazione in categoria A/2. Attualmente tali parti dell'immobile risultano affidate in comodato gratuito a società italiana per l'esercizio delle dette attività imprenditoriali.
Quanto alla rimborsabilità dell'IVA assolta in relazione ai lavori di ristrutturazione eseguiti, la cui esclusione ha portato il Centro Operativo al diniego dell'istanza di rimborso avanzata dall'odierna ricorrente, l'art. 19 bis 1 lett. i) D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo
19, comma 5, e dell'articolo 19 bis”. La norma in effetti prevede un'espressa deroga al principio della detraibilità dell'IVA per i beni e i servizi acquistati inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione fissato dall'art. 19 D.P.R. n. 633/1972, in tutti i casi di acquisto, locazione, manutenzione e recupero di fabbricati a destinazione abitativa, consentendolo solo per le imprese che hanno oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione o rivendita di tali fabbricati.
Ritiene, tuttavia, la Corte, in linea con le recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dalla difesa ricorrente, che tale norma non sia, in realtà, applicabile al caso di specie, dovendo, piuttosto, trovare applicazione il principio generale della detraibilità dell'IVA espresso dal citato art. 19 D.P.
R. n. 633/1972.
Si osserva, infatti, che, a prescindere dalla classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo, come nel caso di specie per la porzione destinata ad attività ricettiva, il sistema dell'IVA è volto ad esonerare l'imprenditore dall'IVA assolta o dovuta in tutte le sue attività economiche al fine di garantire la neutralità dell'imposizione fiscale: in particolare, è l'acquisto del bene o l'acquisizione della prestazione di servizi da parte del soggetto passivo che agisce in quanto tale a determinare l'applicazione del sistema dell'IVA e, quindi, del meccanismo della detrazione (cfr. in termini Corte di Giustizia sentenza 16 febbraio 2012 in causa
C-118/11).
Ne segue che l'IVA è detraibile in relazione alle spese di ristrutturazione di un'immobile dell'impresa, a prescindere dalla sua classificazione catastale, quando tale ristrutturazione risulti sin dall'inizio finalizzata all'esercizio dell'attività imprenditoriale anche in vista di operazioni future (cfr. Corte di giustizia 19 luglio
2012, in causa C-334/10, secondo la quale, peraltro, l'interpretazione contraria potrebbe comportare che la detrazione dell'IVA dovuta a monte venga negata a soggetti passivi per successivi impieghi professionali soggetti ad imposta, nonostante l'intento iniziale del soggetto passivo di destinare integralmente il bene in questione alla sua azienda, in vista di operazioni future).
Poiché l'esclusione della detrazione in relazione ad un bene utilizzato nell'attività economica e, quindi, la tassazione dei proventi della stessa provocherebbe una doppia imposizione in contrasto con il principio di neutralità fiscale del sistema IVA, ne segue che l'accatastamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detta detraibilità relativa alle spese sostenute per il suo acquisto, la sua manutenzione o la sua ristrutturazione se, avuto riguardo al concreto utilizzo dell'immobile, è possibile dimostrare che lo stesso è inerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa (cfr. in termini Cass. Civ., ordinanze 3 dicembre 2025, n. 31506; 28 aprile 2022, n. 13259; 6883/16; Cass. n. 26748/16).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, non è, come detto, in contestazione che l'immobile in questione sia stato acquistato dalla società contribuente nell'esercizio della propria attività d'impresa, rientrando tale acquisto nell'oggetto sociale della Ricorrente_1 , il quale comprende anche il possesso di immobili in Italia destinati alla locazione. Il fatto che la ristrutturazione effettuata sia stata indirizzata al preciso scopo di esercitare nei locali dell'immobile così ricavati attività di ristorazione e attività di ospitalità alberghiera risulta, quindi, dal fatto che tali locali sono stati concessi in comodato gratuito ad altra società proprio allo scopo di esercitare tali attività imprenditoriale. La classificazione in categoria abitativa di parte di questi locali non è, quindi, di ostacolo, alla luce di quanto sopra dedotto, ai fini della detrazione.
Quanto, poi, al fatto che la società ricorrente non esercitata direttamente le attività in questione ed abbia stipulato con altra società un contratto di comodato gratuito dell'immobile in parola, la circostanza non preclude il diritto alla detrazione atteso che, come chiarito dall'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, la destinazione dell'immobile stesso all'attività d'impresa può anche essere solo prospettica.
A tanto consegue l'accoglimento integrale del presente ricorso. Quanto alle spese, la peculiarità delle questioni trattate e le recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in merito alla risoluzione dei punti controversi della vicenda, nei termini evidenziati, fanno ritenere equa l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.