Art. 15.
A decorrere dal 1 gennaio 1961, sono abolite:
a) le addizionali a favore delle Provincie e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l' articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 , nonche' le eventuali eccedenze;
b) l'imposta sulle vetture e sui domestici;
c) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;
d) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;
e) le prestazioni d'opera contemplate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 .
A decorrere dal 1 gennaio 1961, sono abolite:
a) le addizionali a favore delle Provincie e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l' articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 , nonche' le eventuali eccedenze;
b) l'imposta sulle vetture e sui domestici;
c) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;
d) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;
e) le prestazioni d'opera contemplate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 .