Art. 9. (Tasse automobilistiche). 1. Nell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e successive modificazioni, dopo il trentaduesimo comma e' inserito il seguente:
"A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del trentaduesimo comma dell' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , (Gazzetta Ufficiale n. 359 del 31 dicembre 1982), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , recante: "Misure in materia tributaria":
"Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell' art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 , risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero, per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati".
"A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del trentaduesimo comma dell' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , (Gazzetta Ufficiale n. 359 del 31 dicembre 1982), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , recante: "Misure in materia tributaria":
"Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell' art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 , risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero, per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati".