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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 30/01/2026, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1497/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13899/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020106613000 BOLLO
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 976/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Tanto premesso in fatto e ritenuto fondato in diritto, la sig.ra Giudice Emilia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata
Chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, di voler accogliere le seguenti: conclusioni
- fissare quindi udienza di discussione del presente ricorso onde nel merito, in accoglimento dei motivi di ricorso, voglia, in via principale: 1) dichiarare l'invalidità e/o la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 064057540010;
3) dichiarare e accertare la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020250020106613/000 per i motivi indicati in ricorso;
4) condannare la resistente alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Con ogni più ampia riserva di meglio articolare la propria difesa a seguito delle difese argomentate da controparte.
Ufficio resistente Agenzia entrate SC concludeva per sentir dichiarare:
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate SC;
nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della SC e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della SC, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – SC e della Regione Campania, la cartella di pagamento n. 10020250020106613/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate-SC, il quale intimava, sotto pena in mancanza di esecuzione forzata, il pagamento della somma complessiva di euro 223,06; la predetta cartella ha per oggetto un avviso di accertamento n. 064057540010 che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento della tassa automobilistica, anno 2020, presumibilmente notificata il 04/07/2023.
La parte ricorrente dichiarava di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Ufficio Agenzia delle Entrate – SC si è costituita in giudizio concludendo per sentir dichiarare:
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate SC;
nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della SC e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della SC, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
La Regione Campania, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
3 All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione. 4 In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli enti impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Per effetto della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere della ADER e della Regione Campania interessate a provare l'esistenza e la rituale notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico con il quale sarebbe stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata ingiunzione di pagamento.
Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'ufficio di SC che nel corso del presente procedimento tributario ha esibito la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio.
La Regione Campania pur ritualmente citata via PEC è rimasta contumace nel presente giudizio.
Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale la pretesa riferita al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale).
L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
5 Riguardo al regime delle spese, tenuto conto della contumacia della Regione Campania e dei compiti dell'ente di riscossione, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 22 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13899/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020106613000 BOLLO
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 976/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Tanto premesso in fatto e ritenuto fondato in diritto, la sig.ra Giudice Emilia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata
Chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, di voler accogliere le seguenti: conclusioni
- fissare quindi udienza di discussione del presente ricorso onde nel merito, in accoglimento dei motivi di ricorso, voglia, in via principale: 1) dichiarare l'invalidità e/o la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 064057540010;
3) dichiarare e accertare la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020250020106613/000 per i motivi indicati in ricorso;
4) condannare la resistente alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Con ogni più ampia riserva di meglio articolare la propria difesa a seguito delle difese argomentate da controparte.
Ufficio resistente Agenzia entrate SC concludeva per sentir dichiarare:
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate SC;
nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della SC e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della SC, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – SC e della Regione Campania, la cartella di pagamento n. 10020250020106613/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate-SC, il quale intimava, sotto pena in mancanza di esecuzione forzata, il pagamento della somma complessiva di euro 223,06; la predetta cartella ha per oggetto un avviso di accertamento n. 064057540010 che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento della tassa automobilistica, anno 2020, presumibilmente notificata il 04/07/2023.
La parte ricorrente dichiarava di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Ufficio Agenzia delle Entrate – SC si è costituita in giudizio concludendo per sentir dichiarare:
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate SC;
nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della SC e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda di parte attrice, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della SC, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
La Regione Campania, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
3 All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione. 4 In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli enti impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Per effetto della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere della ADER e della Regione Campania interessate a provare l'esistenza e la rituale notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico con il quale sarebbe stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata ingiunzione di pagamento.
Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'ufficio di SC che nel corso del presente procedimento tributario ha esibito la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio.
La Regione Campania pur ritualmente citata via PEC è rimasta contumace nel presente giudizio.
Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale la pretesa riferita al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale).
L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
5 Riguardo al regime delle spese, tenuto conto della contumacia della Regione Campania e dei compiti dell'ente di riscossione, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 22 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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