Art. 6. (Assemblea dei delegati)
L'assemblea dei delegati e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'ente eletti, nel modo indicato nei successivi articoli 8 e 9, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di duecento e' eletto un solo delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento.
I delegati dimissionari, deceduti od optanti per altre cariche dell'ente sono sostituiti entro sessanta giorni con le stesse modalita' previste dagli articoli successivi per l'elezione dell'assemblea.
L'assemblea dei delegati e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'ente eletti, nel modo indicato nei successivi articoli 8 e 9, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di duecento e' eletto un solo delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento.
I delegati dimissionari, deceduti od optanti per altre cariche dell'ente sono sostituiti entro sessanta giorni con le stesse modalita' previste dagli articoli successivi per l'elezione dell'assemblea.