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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro composta dai Signori Magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 500/2024 RGA., avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n.250/2024 resa e pubblicata il 07.03.2024, non notificata;
avente ad oggetto: contributo di solidarietà, promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria, in virtù di procura alla lite allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eugenia Gravotta, sito in
Bologna, Via M. D'Azeglio, n. 47;
– appellante;
nei confronti di:
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Gianluigi Laus, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Naldi, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Bologna in piazza
Aldrovandi n. 8, come da procura in atti;
1 - appellato;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17/7/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c. ritualmente notificato, il Dott. CP_1 adiva il Tribunale Ordinario di Bologna, in funzione del giudice del
[...] lavoro, affermando di essere titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia erogato dalla Parte_3
- di seguito indicata - dal giorno 01-01-2004 e che
[...] Parte_4 sulla pensione in oggetto la aveva operato una trattenuta per contributo di _1 solidarietà, così decurtando mensilmente l'assegno di pensione a lui spettante.
Proseguiva deducendo che, ritenendo illegittimo il contributo di solidarietà trattenuto sul suo trattamento pensionistico dal 2004, aveva inoltrato ricorso al
Consiglio di Amministrazione della predetta in data 3.5.2005, istando per _1 la corresponsione degli importi illegittimamente trattenuti, oltre agli interessi di legge;
precisava che tale ricorso veniva inizialmente respinto ma successivamente
– nel maggio 2010 - la riconsiderava la decisione, così provvedendo a _1 rimborsargli, quantomeno, le somme trattenute per gli anni dal 2004 al 2008, confermando – invece - la decurtazione per il periodo successivo.
Dopo aver nuovamente agito in via amministrativa per il periodo successivo ottenendo risposta negativa, il dott. si determinava quindi ad adire il CP_1
Tribunale, contestando la legittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate di pensione alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema, chiedendo al Giudice adito di condannare la Parte_4 evocata in causa alla rideterminazione della pensione di vecchiaia e al pagamento delle differenze di pensione maturate e non liquidate, nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio deducendo, nel merito, Parte_4
l'infondatezza del ricorso avversario, affermando la piena legittimità del contributo di solidarietà e comunque contestando la somma dovuta in restituzione,
2 eccependo la prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio.
Dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio ed istruita la causa in via documentale, il Tribunale di Bologna, con la gravata sentenza, accoglieva integralmente il ricorso accertando - previo richiamo del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità - l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla ai ratei di pensione richiesti dal ricorrente;
di talché _1 condannava la resistente alla restituzione, in favore del ricorrente, di quanto _1 trattenuto a titolo di contributo di solidarietà nei limiti della prescrizione decennale - pertanto dal marzo 2013 - oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con integrale rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_4
Bologna articolando 4 motivi di gravame, di cui i primi due dedicati a censurare la sentenza di I grado veicolando le deduzioni e argomentazione già svolte con riguardo alla legittimità del contributo di solidarietà; il terzo volto alla deduzione della erroneità della sentenza per non avere applicato il termine di prescrizione quinquennale;
il quarto, dedicato alla assunta erroneità della sentenza per avere applicato gli interessi dai singoli ratei e non dalla domanda giudiziale, ritenendo integrata l'ipotesi 2033 c.c.
L'appellante chiedeva, quindi, previa riforma integrale della sentenza gravata, il rigetto delle domande tutte formulate in I grado perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
La Corte, dato atto della rituale costituzione dell'appellato resistente, ritiene che il gravame sia infondato per le ragioni che seguono.
Con riguardo ai primi due motivi di appello - da trattarsi congiuntamente perché tra loro strettamente connessi giacché afferenti alla questione circa la legittimità del contributo di solidarietà oggetto di controversia - se ne rileva l'infondatezza.
Con riguardo a tale tematica si ritiene, infatti, che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei principi elaborati in materia dalla Suprema Corte di
3 Cassazione la quale, in merito alla questione controversa, con orientamento ormai consolidato, è giunta ad affermare che gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della loro autonomia, non possono adottare atti o provvedimenti tali da introdurre previsioni quali una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.
Si ritiene di richiamare in materia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto consente di fornire risposta esaustiva ai principali argomenti difensivi qui riproposti da in particolare con riguardo all'evoluzione del quadro Parte_4 normativo, la sentenza n. 7489 emessa da Cass., L, il 20.3.2024 in cui, nella parte di interesse si evince che: “Con varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982
e 16814 del 2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che:
- l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, _1 co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte
Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
- l'art. 1, co. 488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui
4 criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.
Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà.
Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all'art.3, co.12 legge n.335/95 dall'art. 1, co. 763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degli interventi adottabili dalla in sede regolamentare, senza considerare che - come già _1 sottolineato dalle citate pronunce - la base giuridica dell'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC risiede nel testo dell'art.3, co. 12 legge n.335/95 previgente la modifica apportata nel 2006.
A ogni modo, pur a voler prescindere dal precedente testo dell'art.3, co.12 l.
n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell'attuale formulazione, l'art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla il potere di istituire un contributo di _1 solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell'art.1, co. 763 legge n.296/06.
I motivi di ricorso, poi, non adducono alcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre
2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702).
Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art. 24, co. 24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e
2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.
5 Si tratta, pertanto, di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una norma di Pt_4 legge” (cfr. altresì, come precedente conforme più recente Cass. Sez. L.,
Ordinanza n. 29600 del 18/11/2024).
Si ritiene, inoltre, che il richiamo all'art. 1, comma 486, della l. n. 147/2013
e all'interpretazione datane dalle più recenti sentenze del giudice delle leggi, operato dalla appellante, sia eccentrico rispetto al caso di specie. _1
Sul punto specifico si ritiene di richiamare, ancora una volta ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto espresso dalla Cassazione nella pronuncia del 14.4.2023, n.
10047, laddove si legge: “6.- Quanto alla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dalla Corte costituzionale, non apporta elementi utili alla tesi della ricorrente
(Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603, e 10 dicembre 2018, n. 31875, per entrambe le sentenze ai due punti recanti il numero 8; successivamente, in senso conforme, Cass., sez. VI-L, 19 luglio 2019, n. 19561).
La Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame non è acquisito al patrimonio dello Stato (punto 9 del Considerato in diritto).
Purtuttavia, la Corte costituzionale, nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle "prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost." (punto 10 del Considerato in diritto).
Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l'art. 23 Cost. L'assenza di un divieto d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della , non _1 ne implica per ciò stesso la legittimità. La Carta fondamentale, in chiave di
6 garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost., non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non
è legibus soluta.
L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054).
La carenza di base legale si rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo”.
Ora, il Collegio non ravvisa – anche in assenza di elementi di novità proposti dall'appellante – alcuna ragione giuridica sostenibile per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito da ultimo con Ordinanza n. 16028/2025 (pubblicata il 16.6.2025 definendo – con rigetto – il giudizio in Cassazione promosso avverso sentenza di questa Corte) in cui si legge, per quanto di interesse: “Circa l'illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa
Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_3
non possono adottare, sia pure in funzione
[...] Parte_1 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875; Cass. 09/12/2022, n. 36096 per una ipotesi, analoga a quella oggetto di controversia di pensione maturata dopo il
2004 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass. 20684/2024; Cass.
20694/2024; 20710/2024 che confermano l'orientamento consolidato quale diritto vivente)”
7 Si perviene, così, al rigetto dei motivi di appello sopra esaminati congiuntamente.
Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di appello, afferente alla prescrizione, ritenuta quinquennale dalla _1
Ebbene, si ritiene che il Tribunale di Bologna, nella gravata sentenza - nel ritenere applicabile il termine ordinario decennale in luogo di quello quinquennale, con riguardo alla cui applicazione insiste la in tale sede abbia dato applicazione _1 al consolidato orientamento della Cassazione - al quale si ritiene di dar seguito, non essendovi ragioni giuridicamente valide per una sua rimeditazione – con riguardo al quale si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia n. 6170 resa dalla Cassazione il 7.3.2024, secondo cui (nel punto di interesse): “Questa Corte (Cass.31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla , ha affermato che la prescrizione Pt_4 quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L.
n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato
(v. ad es. Cass.449/23, Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni."
Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23).
8 Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.” (cfr. conforme Cass., sez. L., Ord. n. 29600 del 18/11/2024).
Parimenti infondato è anche il IV motivo di appello, con cui la ha _1 contestato la decorrenza degli interessi legali dai singoli ratei di pensione, ritenendo piuttosto che gli stessi debbano decorrere dalla data della domanda giudiziale.
Sul punto si ritiene di dar seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 16680/2025 cit. che ha richiamato, tra le tante pronunce, Cass. n. 36560/2022) secondo cui: “Cass. n.31642 del 2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla ) fino al _1 momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass.
n. 2563 del 2016). La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v.
Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite
(Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito (...)» (cosi Cass. n.
36560/2022; idem n. 35986/2022, n. 36000/2022, n. 36002/2022, n. 687/2023, n.
3687/2023, n. 3990/2023; n. 12122/2023; n. 24528/2024)”.
9 Tirando le fila di quanto sopra esposto ed argomentato con riguardo ai motivi di gravame proposti dall'appellante, deve pervenirsi a respingere l'appello in ogni sua parte.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, provvedendosi come in parte dispositiva ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato in punto a parametri dal D.M. n. 147/2022; ne segue la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 250/2024 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 07/03/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3500,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso a Bologna, il 17/07/2025
Il Cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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