CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRECO RICCARDO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2899/2023 depositato il 30/12/2023
proposto da
Comune di Capurso - Largo San Francesco 70010 Capurso BA
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 663/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 04/05/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190016404947 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2952/2022 Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 01420190016404947000, notificata il 30.2.2022, avente ad oggetto li recupero da parte del Comune di
Capurso dell'IMU relativa agli anni 2010 e 2011, per un importo complessivo di €.3.939,45.
Il contribuente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Intervenuta prescrizione della pretesa.
2-Inapplicabilità nella specie della proroga disposta per la emergenza Covid.
3-Difetto di motivazione della pretesa, fondata solo sul numero identificativo di avvisi di accertamento richiamati attraverso la presunta data di notifica in data 15.11.2016.
Il Comune restava contumace.
Con sentenza n. 663/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Bari accoglieva il terzo motivo, ritenendo assorbiti i primi due.
Affermava la Corte:
< di costituirsi in giudizio, così mancando di assolvere all'onere della prova (all'esito delle eccezioni sollevate dal contribuente su di esso incombente) della ritualmente eseguita notifica degli atti sottesi ovvero degli 'avvisi di accertamento che della cartella di pagamento che qui ci occupa costituiscono presupposto e fondamento e, pertanto, unici titoli validi ai fini della successiva riscossione>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2899/2023 il Comune di Capurso interponeva appello.
Resisteva il Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante denuncia la “nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere deciso su motivi diversi da quelli indicati nel ricorso ex art. 112 c.p.c.”.
Deduce l'ente che <
d'ufficio dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni per gli anni 2010-2011, rispettivi provvedimenti nn. 14 e 10 del 20 luglio 2016, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, che non è stata sollevata dall'odierno appellato>>.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la “nullità della sentenza per avere annullato la cartella di pagamento n. 01420190016404947 impugnata per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento comunale sugli immobili (i.c.i.) e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni per gli anni 2010 e
2011, rispettivi provvedimenti nn. 14 e 10 del 20 luglio 2016>>.
Assume l'ente che < di prime cure statuito l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento de quibus, in quanto l'odierno appellante Comune non ha prodotto, nel giudizio di prime cure, le relative relate di notifica>>.
Il Comune esibisce, poi, le relate di notifica degli avvisi di accertamento.
Il primo motivo è fondato, poiché, effettivamente il ricorrente, con il primo motivo, aveva eccepito la prescrizione maturata < impugnato, che in base a quanto indicato a pagina 6 e 7 del medesimo, risulta effettuata in data
15.11.2016 e la data di notifica della cartella di pagamento opposta avvenuta in data 30.3.2022>>, senza contestare specificamente l'omessa notifica degli avvisi.
In ogni caso, il Comune ha esibito, in questa sede l'avvenuta notifica degli atti in questione, con raccomandate ritualmente consegnate il 15.11.2016 al destinatario.
Di tale documentazione deve tenersi conto, poiché, come afferma Cass. 25577/2025 l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023, espressamente prevede che nel giudizio d'appello "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
Tale facoltà, è esercitabile anche se i documenti erano preesistenti all'introduzione del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 297/2025, Cass. n. 33573/2022, Cass. n. 29470/2021); né la loro tardiva produzione in prime cure impedisce al giudice di appello di esaminarli, ove la parte provveda a un nuovo deposito nel rispetto del termine fissato dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 9635/2024,
Cass. n. 26115/2020, Cass. n. 5429/2018).
L'accoglimento del primo motivo, tuttavia, non comporta la regressione del giudizio al primo grado (non ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 59 d. lgs. 546/1992), ma soltanto il dovere del giudice di appello di decidere nel merito.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente con il ricorso introduttivo e riproposta in questa sede è infondata.
Va premesso che quella sollevata dal Resistente_1 è, in realtà, una eccezione di decadenza ex art. 1, comma 163, l. 296/2006: “per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Nella specie, l'atto è divenuto definitivo, per mancata impugnazione, nel gennaio 2017, di guisa che il termine scadeva il 31 dicembre 2020. Sennonché va tenuto conto delle proroghe disposte dalla legislazione emergenziale Covid-19.
Orbene, secondo Cass. 34336/2025, va operata una distinzione tra atti della riscossione non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica è prorogato di 542, ex art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, e atti in scadenza in tale periodo che beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015.
Nella specie, ricorrendo la seconda ipotesi, la scadenza del temine è da ritenersi prorogata al 31 dicembre 2022.
Ma se anche si applicasse la prima ipotesi la scadenza andrebbe fissata al 25 giugno 2022.
In entrambi i casi la cartella n. 01420190016404947000 risulta notificata tempestivamente al Resistente_1.
Ciò comporta l'infondatezza dei primi due motivi dell'originario ricorso proposto dal contribuente.
Con le note conclusive l'appellato ha evocato la prescrizione quinquennale maturata tra la data di insorgenza del credito I.C.I. per l'anno 2010 e la notifica, in data 15 novembre 2016, dell'avviso di accertamento.
L'eccezione è inammissibile per due ragioni:
è innanzitutto tardiva, perché mai formulata, in tali termini, con il ricorso originario;
andava sollevata con ricorso averso l'avviso accertamento, il quale, divenuto definitivo per mancata impugnazione, ha reso irretrattabile la pretesa impositiva, di guisa che erano (e sono) valutabili soltanto eventi estintivi (eventualmente) verificatisi successivamente alla notifica dell'avviso medesimo.
Infondato è anche il terzo motivo.
La cartella deve ritenersi ritualmente motivata per relationem, con il richiamo del prodromico avviso di accertamento, di cui il contribuente aveva perfetta conoscenza, perché ritualmente notificatogli (cfr, in fattispecie analoga, Cass. 35343/2022).
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso proposto dall'appellato.
Le spese del presente grado del giudizio (nel primo grado il Comune è rimasto contumace) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dal Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 01420190016404947000, notificata il 30.2.2022.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore del difensore distrattario del Comune appellante, delle spese processuali del presente grado, che liquida in €.1.000,00, oltre accessori come per legge.
Bari, 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRECO RICCARDO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2899/2023 depositato il 30/12/2023
proposto da
Comune di Capurso - Largo San Francesco 70010 Capurso BA
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 663/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 04/05/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190016404947 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2952/2022 Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 01420190016404947000, notificata il 30.2.2022, avente ad oggetto li recupero da parte del Comune di
Capurso dell'IMU relativa agli anni 2010 e 2011, per un importo complessivo di €.3.939,45.
Il contribuente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Intervenuta prescrizione della pretesa.
2-Inapplicabilità nella specie della proroga disposta per la emergenza Covid.
3-Difetto di motivazione della pretesa, fondata solo sul numero identificativo di avvisi di accertamento richiamati attraverso la presunta data di notifica in data 15.11.2016.
Il Comune restava contumace.
Con sentenza n. 663/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Bari accoglieva il terzo motivo, ritenendo assorbiti i primi due.
Affermava la Corte:
< di costituirsi in giudizio, così mancando di assolvere all'onere della prova (all'esito delle eccezioni sollevate dal contribuente su di esso incombente) della ritualmente eseguita notifica degli atti sottesi ovvero degli 'avvisi di accertamento che della cartella di pagamento che qui ci occupa costituiscono presupposto e fondamento e, pertanto, unici titoli validi ai fini della successiva riscossione>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2899/2023 il Comune di Capurso interponeva appello.
Resisteva il Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante denuncia la “nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere deciso su motivi diversi da quelli indicati nel ricorso ex art. 112 c.p.c.”.
Deduce l'ente che <
d'ufficio dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni per gli anni 2010-2011, rispettivi provvedimenti nn. 14 e 10 del 20 luglio 2016, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, che non è stata sollevata dall'odierno appellato>>.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la “nullità della sentenza per avere annullato la cartella di pagamento n. 01420190016404947 impugnata per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento comunale sugli immobili (i.c.i.) e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni per gli anni 2010 e
2011, rispettivi provvedimenti nn. 14 e 10 del 20 luglio 2016>>.
Assume l'ente che < di prime cure statuito l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento de quibus, in quanto l'odierno appellante Comune non ha prodotto, nel giudizio di prime cure, le relative relate di notifica>>.
Il Comune esibisce, poi, le relate di notifica degli avvisi di accertamento.
Il primo motivo è fondato, poiché, effettivamente il ricorrente, con il primo motivo, aveva eccepito la prescrizione maturata < impugnato, che in base a quanto indicato a pagina 6 e 7 del medesimo, risulta effettuata in data
15.11.2016 e la data di notifica della cartella di pagamento opposta avvenuta in data 30.3.2022>>, senza contestare specificamente l'omessa notifica degli avvisi.
In ogni caso, il Comune ha esibito, in questa sede l'avvenuta notifica degli atti in questione, con raccomandate ritualmente consegnate il 15.11.2016 al destinatario.
Di tale documentazione deve tenersi conto, poiché, come afferma Cass. 25577/2025 l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023, espressamente prevede che nel giudizio d'appello "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
Tale facoltà, è esercitabile anche se i documenti erano preesistenti all'introduzione del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 297/2025, Cass. n. 33573/2022, Cass. n. 29470/2021); né la loro tardiva produzione in prime cure impedisce al giudice di appello di esaminarli, ove la parte provveda a un nuovo deposito nel rispetto del termine fissato dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 9635/2024,
Cass. n. 26115/2020, Cass. n. 5429/2018).
L'accoglimento del primo motivo, tuttavia, non comporta la regressione del giudizio al primo grado (non ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 59 d. lgs. 546/1992), ma soltanto il dovere del giudice di appello di decidere nel merito.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente con il ricorso introduttivo e riproposta in questa sede è infondata.
Va premesso che quella sollevata dal Resistente_1 è, in realtà, una eccezione di decadenza ex art. 1, comma 163, l. 296/2006: “per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Nella specie, l'atto è divenuto definitivo, per mancata impugnazione, nel gennaio 2017, di guisa che il termine scadeva il 31 dicembre 2020. Sennonché va tenuto conto delle proroghe disposte dalla legislazione emergenziale Covid-19.
Orbene, secondo Cass. 34336/2025, va operata una distinzione tra atti della riscossione non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica è prorogato di 542, ex art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, e atti in scadenza in tale periodo che beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015.
Nella specie, ricorrendo la seconda ipotesi, la scadenza del temine è da ritenersi prorogata al 31 dicembre 2022.
Ma se anche si applicasse la prima ipotesi la scadenza andrebbe fissata al 25 giugno 2022.
In entrambi i casi la cartella n. 01420190016404947000 risulta notificata tempestivamente al Resistente_1.
Ciò comporta l'infondatezza dei primi due motivi dell'originario ricorso proposto dal contribuente.
Con le note conclusive l'appellato ha evocato la prescrizione quinquennale maturata tra la data di insorgenza del credito I.C.I. per l'anno 2010 e la notifica, in data 15 novembre 2016, dell'avviso di accertamento.
L'eccezione è inammissibile per due ragioni:
è innanzitutto tardiva, perché mai formulata, in tali termini, con il ricorso originario;
andava sollevata con ricorso averso l'avviso accertamento, il quale, divenuto definitivo per mancata impugnazione, ha reso irretrattabile la pretesa impositiva, di guisa che erano (e sono) valutabili soltanto eventi estintivi (eventualmente) verificatisi successivamente alla notifica dell'avviso medesimo.
Infondato è anche il terzo motivo.
La cartella deve ritenersi ritualmente motivata per relationem, con il richiamo del prodromico avviso di accertamento, di cui il contribuente aveva perfetta conoscenza, perché ritualmente notificatogli (cfr, in fattispecie analoga, Cass. 35343/2022).
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso proposto dall'appellato.
Le spese del presente grado del giudizio (nel primo grado il Comune è rimasto contumace) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dal Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 01420190016404947000, notificata il 30.2.2022.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore del difensore distrattario del Comune appellante, delle spese processuali del presente grado, che liquida in €.1.000,00, oltre accessori come per legge.
Bari, 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis