Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 626
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa

    L'eccezione è inammissibile perché tardiva, non essendo stata formulata nel ricorso originario, e perché andava sollevata con ricorso avverso l'avviso di accertamento, divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della proroga Covid-19

    La Corte ritiene che, anche tenendo conto delle proroghe disposte dalla legislazione emergenziale Covid-19, la cartella di pagamento risulta notificata tempestivamente.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La cartella è ritualmente motivata per relationem, con richiamo del prodromico avviso di accertamento, di cui il contribuente aveva perfetta conoscenza perché ritualmente notificato.

  • Accolto
    Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il motivo è fondato, poiché il contribuente aveva eccepito la prescrizione maturata sulla base della data di notifica degli avvisi indicata nella cartella, senza contestare specificamente l'omessa notifica degli avvisi stessi. Inoltre, il Comune ha prodotto in appello le relate di notifica degli avvisi di accertamento, che attestano la loro avvenuta consegna al contribuente.

  • Accolto
    Nullità della sentenza per omessa notifica degli avvisi di accertamento

    La Corte accoglie il primo motivo di appello, ritenendo che il contribuente non avesse contestato specificamente l'omessa notifica degli avvisi di accertamento nel ricorso introduttivo. La produzione delle relate di notifica in appello dimostra l'avvenuta regolarità della notifica degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 626
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 626
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo