Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1318
TAR
Sentenza 27 agosto 2025
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CS
Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
>
CS
Accoglimento
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata esclusione per violazione clausola sociale (assorbimento personale)

    Il primo giudice ha ritenuto che la controinteressata non abbia provato la mancata assunzione del personale e che la sua dichiarazione fosse contraddittoria, avendo indicato l'impiego di risorse di nuova assunzione.

  • Accolto
    Illegittima attribuzione punteggio per certificato ISO scaduto

    Il primo giudice ha ritenuto che il certificato fosse scaduto e che l'attribuzione del punteggio fosse illegittima.

  • Rigettato
    Validità certificazione ISO 22000:2018

    La Corte ha ritenuto che la certificazione fosse valida e che la sua produzione in appello fosse inammissibile in quanto non depositata in primo grado.

  • Accolto
    Rispetto clausola sociale per assorbimento personale

    La Corte ha ritenuto che l'impegno all'assorbimento del personale fosse presente nell'offerta tecnica, con miglioramento delle condizioni contrattuali.

  • Rigettato
    Offerta prezzo superiore a base d'asta

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente confondesse il valore dei ricavi con il criterio di aggiudicazione, basato sullo sconto ponderato e sulla valutazione tecnica.

  • Rigettato
    Numero settimane servizio

    La Corte ha ritenuto che l'offerta tecnica indicasse il corretto numero di settimane e che il PEF fosse un documento non vincolante per l'offerente.

  • Rigettato
    Giorni di servizio settimanale

    La Corte ha ritenuto che il soccorso istruttorio fosse giustificato dall'ambiguità della lex specialis e che la risposta dell'aggiudicataria chiarisse l'impegno a garantire il servizio dal lunedì al sabato.

  • Rigettato
    Mancata adesione clausola sociale

    La Corte ha ritenuto che il piano di assorbimento predisposto dall'aggiudicataria fosse conforme alle indicazioni del disciplinare.

  • Rigettato
    Indicazione spese generali e oneri sicurezza

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato e generico, non indicando l'importo corretto degli oneri e basandosi su uno strumento di mero indirizzo.

  • Rigettato
    Offerta anomala e insostenibile

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità e infondato, poiché la valutazione di sostenibilità non può basarsi sul raffronto con la stima dei ricavi della stazione appaltante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1318
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1318
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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