Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 4248
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità ordinanza per omesso preventivo interrogatorio

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il reato di rissa è stato commesso con l'uso di armi, il che giustifica la deroga all'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La motivazione è stata corretta sul punto dell'erronea ratio decidendi relativa alla necessità di procedere unitariamente all'adozione della misura cautelare nei confronti di tutti i coindagati, affiancandola a quella corretta sull'uso delle armi.

  • Inammissibile
    Insussistenza della gravità indiziaria del reato di rissa

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile poiché introduce doglianze in punto di fatto volte a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze investigative, che sono state logicamente valutate in modo convergente da entrambi i giudici della fase cautelare. La ricostruzione degli antecedenti, dei contatti e della fissazione dell'incontro, il rinvenimento delle armi, le lesioni refertate e la descrizione testimoniale sono stati ritenuti elementi sufficienti.

  • Inammissibile
    Insussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile poiché generico, meramente assertivo e incentrato su una diversa valutazione delle captazioni. Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti e attuali non solo per la gravità della condotta, ma anche in considerazione del comportamento e dell'indole violenta manifestata dall'indagato, inclusa l'espressione di intenti omicidi in una conversazione captata subito dopo aver ricevuto notizia di essere sottoposto a indagini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 4248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4248
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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