CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE CC - 15/01/2026 R.G.N. 34400/2025 IN AL SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale del riesame di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO che ha richiesto il rinvio della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla questione agitata con il primo motivo di ricorso;
lette le conclusioni della difesa che, nel ribadire quanto esposto nel ricorso, insiste per l’accoglimento del primo motivo sulla nullità dell’ordinanza per omesso preventivo interrogatorio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 27 agosto 2025 che gli applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di rissa aggravata, ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione.
2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXX,a mezzo del difensore avv. XXXXXXX Gagliano, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, sviluppando tre motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 291, comma 1-quater, 292, comma 3-bis, 274 e 125 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione un riguardo alla mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo. L'ordinanza impugnata ha giustificato la deroga dell'interrogatorio preventivo sul presupposto che, in presenza di un reato plurisoggettivo, non sarebbe stato ragionevole o possibile procedere alla separazione dell'ordinanza nei confronti di alcuni indagati, nonché che il reato è stato commesso con violenza personale e perpetrato con l'uso di armi. Il ricorso rileva, in proposito, che la scelta organizzativa di non procedere alla separazione delle posizioni non può determinare una lesione del diritto di difesa per il ricorrente nei confronti del quale non sussistono i presupposti per la deroga all'interrogatorio preventivo. Inoltre, secondo il ricorso, l'imputazione non contesta all'indagato di avere utilizzato delle armi, sicché non sussistevano in ogni caso i presupposti per derogare alla previsione Penale Sent. Sez. 1 Num. 4248 Anno 2026 Presidente: OC MO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 15/01/2026 dell'articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., essendo priva di rilievo la circostanza che siano stati utilizzati schiaffi o calci, risultando palesemente, dalla stessa contestazione preliminare, che le armi sono state utilizzate da altri corrissanti ai danni dell'indagato.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge, in riferimento all'articolo 273 cod. proc. pen. e all'articolo 588 cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo alla gravità indiziaria del reato di rissa. Il tribunale del riesame è incorso in un paese travisamento quando ha affermato che l'indagato si sarebbe recato, sul posto del presunto appuntamento con la fazione avversaria, in compagnia dei suoi amici muniti di bastone, mentre risulta palese l'esistenza di solo tre bastoni utilizzati dalla fazione avversa dei XXXXXXX - XXXXXXX;
del resto, anche il teste oculare conferma che i bastoni erano detenuti unicamente dalla fazione avversaria. La motivazione è, inoltre, viziata perché deduce la sussistenza di una reciproca aggressione dal fatto che il coindagato XXXXXXXX, amico del ricorrente, ha riferito di avere sottratto un bastone ai XXXXXXX e di averlo utilizzato per colpirli, mentre il coindagato ha unicamente riferito di aver usato il bastone solo per soccorrere il ricorrente che si trovava esanime a terra e veniva colpito dagli aggressori. In ogni caso, la dichiarazione di XXXXXXXX è logicamente inconciliabile con l’ipotesi della reciprocità della aggressione, mancando l'intento della reciproca volontà aggressiva, poiché egli ha riferito che i suoi amici si sono unicamente difesi. La tesi della esistenza di un preventivo accordo per un appuntamento è illogica perché, se il ricorrente e i suoi due amici avessero effettivamente preso un appuntamento con i XXXXXXX, vi si sarebbero recati armati, conoscendo le intenzioni degli avversari come già rese manifeste dai danneggiamenti dai medesimi posti in essere nella notte.
2.3. Il terzo motivo di denuncia il vizio della motivazione con riguardo al concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato. L'intercettazione ambientale del 17 luglio 2025 cristallizza unicamente uno sfogo del ricorrente, chiaramente giustificabile per la situazione nella quale si trovava, non potendosi certo desumere l’intento violento da quella unica frase. Non è, del resto, logico il richiamo alla conversazione con XXXXXXXXXX, che rimprovera qualcosa a XXXXXXX, apparendo evidente che si tratta di una questione del tutto diversa rispetto a quella della rissa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato.
2. Il primo motivo è infondato. La questione della nullità dell’ordinanza cautelare perché non preceduta dall’interrogatorio è infondata, come già correttamente rilevato dal tribunale del riesame.
2.1. Sono, infatti, state ritenute sussistenti le esigenze cautelari dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per il reato di rissa che risulta commesso con l’uso di armi, proprio alla luce della chiara contestazione preliminare. A nulla vale, del resto, l’argomentazione secondo la quale l’indagato non avrebbe usato l’arma che sarebbe stata occasionalmente utilizzata da un appartenente alla propria fazione dopo averla sottratta alla fazione avversa , perché ciò che rileva è che nell’occasione furono utilizzati almeno tre bastoni, come risulta dalle non controverse risultanze investigative sul punto.
2.2. Si tratta, cioè, di un caso per il quale l’interrogatorio preventivo non è previsto, dovendosi intervenire in sede cautelare per fronteggiare il pericolo di reiterazione che, nel caso in esame, risulta ampiamente giustificato dalle captazioni delle conversazioni delle 2 quali si dirà in prosieguo. Infatti, trattandosi di reato commesso con l’uso delle armi, sussiste la specifica causa di eccettuazione dall’interrogatorio preventivo che il tribunale del riesame ha esattamente individuato. La giurisprudenza che chiarito che «in tema di misure cautelari personali, la deroga alla regola generale dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., prevista per il caso in cui sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non riguarda tutti i delitti commessi con violenza, ma solo quelli realizzati "con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale"» (Sez. 2, n. 34223 del 22/07/2025, Caiati, Rv. 288689 – 01).
2.3. Non è in grado di sminuire la correttezza della decisione, che si fonda sull’uso delle armi, la circostanza, erroneamente adombrata dal GIP e fatta propria dal tribunale del riesame, secondo la quale potrebbe essere omesso l’interrogatorio preventivo a causa della necessità di procedere unitariamente all’adozione della misura cautelare nei confronti di tutti i corrissanti. La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che: «in tema di misure cautelari personali, la deroga alla regola generale dell'interrogatorio di garanzia preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una domanda cautelare riguardante una pluralità di reati tra loro connessi o collegati contestati a soggetti diversi per taluno soltanto dei quali sia prevista la deroga» (Sez. 6, n. 29189 del 27/06/2025, Marku, Rv. 288537 – 01, ha spiegato che la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti vi siano esigenze che impongono un intervento a sorpresa;
dopo la decisione del ricorso, Sez. U, del 15/01/2026, proced. n. 25030/2025, ha risposto negativamente al quesito «Se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo»). La motivazione dell’ordinanza impugnata va, quindi, corretta sul punto con eliminazione della relativa erronea ratio decidendi, la quale si affianca a quella, viceversa corretta, circa l’uso delle armi.
3. Il secondo motivo, sulla gravità indiziaria, è inammissibile poiché introduce doglianze in punto di fatto, volte a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze investigative che sono state logicamente valutate in modo convergente da entrambi i giudici della fase cautelare.
3.1. La ricostruzione degli antecedenti, dei contatti intercorsi tra gli esponenti delle diverse fazioni e della fissazione di un incontro risultano ampiamente ricostruiti sulla base delle dichiarazioni di alcuni indagati, delle risultanze investigative concernenti l'acquisizione della messaggistica sulle piattaforme social utilizzate dagli indagati e delle dichiarazioni testimoniali di soggetti estranei. Del resto, le armi sono state rinvenute, le lesioni sono state refertate e l'intera vicenda è stata descritta da un testimone oculare estraneo ai fatti.
3.2. Non prive di significativo valore indiziario sono state ritenute le captazioni effettuate 3 che, oltre a giustificare, come si vedrà, le esigenze cautelari, sono state logicamente ritenute convergenti con l'ampio panorama indiziario altrimenti acquisito, fermo restando che non sono consentite quelle doglianze che si incentrano sulla diversa interpretazione delle conversazioni che la difesa cerca di minimizzare alla stregua di un banale sfogo ovvero predicandone la non attinenza, senza che sia specificamente argomentato il travisamento. 4. È inammissibile anche il terzo motivo, sulle esigenze cautelari, poiché generico è meramente assertivo nonché incentrato su una diversa valutazione delle captazioni. Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti e attuali non solo per la specifica gravità della condotta posta in essere, ma anche in considerazione del comportamento e dell'indole violenta manifestata dall'indagato, il quale non ha esitato a manifestare platealmente i propri intenti omicidi ai danni dell'avversario in una conversazione captata immediatamente dopo avere ricevuto notizia di essere sottoposto a indagini per la rissa. Il ricorso si ostina a non convenire con tale logica valutazione, deducendo un generico travisamento delle risultanze probatorie ovvero sollecitando una, non consentita, diversa valutazione di esse.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE MO OC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO che ha richiesto il rinvio della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla questione agitata con il primo motivo di ricorso;
lette le conclusioni della difesa che, nel ribadire quanto esposto nel ricorso, insiste per l’accoglimento del primo motivo sulla nullità dell’ordinanza per omesso preventivo interrogatorio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 27 agosto 2025 che gli applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di rissa aggravata, ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione.
2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXX,a mezzo del difensore avv. XXXXXXX Gagliano, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, sviluppando tre motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 291, comma 1-quater, 292, comma 3-bis, 274 e 125 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione un riguardo alla mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo. L'ordinanza impugnata ha giustificato la deroga dell'interrogatorio preventivo sul presupposto che, in presenza di un reato plurisoggettivo, non sarebbe stato ragionevole o possibile procedere alla separazione dell'ordinanza nei confronti di alcuni indagati, nonché che il reato è stato commesso con violenza personale e perpetrato con l'uso di armi. Il ricorso rileva, in proposito, che la scelta organizzativa di non procedere alla separazione delle posizioni non può determinare una lesione del diritto di difesa per il ricorrente nei confronti del quale non sussistono i presupposti per la deroga all'interrogatorio preventivo. Inoltre, secondo il ricorso, l'imputazione non contesta all'indagato di avere utilizzato delle armi, sicché non sussistevano in ogni caso i presupposti per derogare alla previsione Penale Sent. Sez. 1 Num. 4248 Anno 2026 Presidente: OC MO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 15/01/2026 dell'articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., essendo priva di rilievo la circostanza che siano stati utilizzati schiaffi o calci, risultando palesemente, dalla stessa contestazione preliminare, che le armi sono state utilizzate da altri corrissanti ai danni dell'indagato.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge, in riferimento all'articolo 273 cod. proc. pen. e all'articolo 588 cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo alla gravità indiziaria del reato di rissa. Il tribunale del riesame è incorso in un paese travisamento quando ha affermato che l'indagato si sarebbe recato, sul posto del presunto appuntamento con la fazione avversaria, in compagnia dei suoi amici muniti di bastone, mentre risulta palese l'esistenza di solo tre bastoni utilizzati dalla fazione avversa dei XXXXXXX - XXXXXXX;
del resto, anche il teste oculare conferma che i bastoni erano detenuti unicamente dalla fazione avversaria. La motivazione è, inoltre, viziata perché deduce la sussistenza di una reciproca aggressione dal fatto che il coindagato XXXXXXXX, amico del ricorrente, ha riferito di avere sottratto un bastone ai XXXXXXX e di averlo utilizzato per colpirli, mentre il coindagato ha unicamente riferito di aver usato il bastone solo per soccorrere il ricorrente che si trovava esanime a terra e veniva colpito dagli aggressori. In ogni caso, la dichiarazione di XXXXXXXX è logicamente inconciliabile con l’ipotesi della reciprocità della aggressione, mancando l'intento della reciproca volontà aggressiva, poiché egli ha riferito che i suoi amici si sono unicamente difesi. La tesi della esistenza di un preventivo accordo per un appuntamento è illogica perché, se il ricorrente e i suoi due amici avessero effettivamente preso un appuntamento con i XXXXXXX, vi si sarebbero recati armati, conoscendo le intenzioni degli avversari come già rese manifeste dai danneggiamenti dai medesimi posti in essere nella notte.
2.3. Il terzo motivo di denuncia il vizio della motivazione con riguardo al concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato. L'intercettazione ambientale del 17 luglio 2025 cristallizza unicamente uno sfogo del ricorrente, chiaramente giustificabile per la situazione nella quale si trovava, non potendosi certo desumere l’intento violento da quella unica frase. Non è, del resto, logico il richiamo alla conversazione con XXXXXXXXXX, che rimprovera qualcosa a XXXXXXX, apparendo evidente che si tratta di una questione del tutto diversa rispetto a quella della rissa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato.
2. Il primo motivo è infondato. La questione della nullità dell’ordinanza cautelare perché non preceduta dall’interrogatorio è infondata, come già correttamente rilevato dal tribunale del riesame.
2.1. Sono, infatti, state ritenute sussistenti le esigenze cautelari dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per il reato di rissa che risulta commesso con l’uso di armi, proprio alla luce della chiara contestazione preliminare. A nulla vale, del resto, l’argomentazione secondo la quale l’indagato non avrebbe usato l’arma che sarebbe stata occasionalmente utilizzata da un appartenente alla propria fazione dopo averla sottratta alla fazione avversa , perché ciò che rileva è che nell’occasione furono utilizzati almeno tre bastoni, come risulta dalle non controverse risultanze investigative sul punto.
2.2. Si tratta, cioè, di un caso per il quale l’interrogatorio preventivo non è previsto, dovendosi intervenire in sede cautelare per fronteggiare il pericolo di reiterazione che, nel caso in esame, risulta ampiamente giustificato dalle captazioni delle conversazioni delle 2 quali si dirà in prosieguo. Infatti, trattandosi di reato commesso con l’uso delle armi, sussiste la specifica causa di eccettuazione dall’interrogatorio preventivo che il tribunale del riesame ha esattamente individuato. La giurisprudenza che chiarito che «in tema di misure cautelari personali, la deroga alla regola generale dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., prevista per il caso in cui sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non riguarda tutti i delitti commessi con violenza, ma solo quelli realizzati "con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale"» (Sez. 2, n. 34223 del 22/07/2025, Caiati, Rv. 288689 – 01).
2.3. Non è in grado di sminuire la correttezza della decisione, che si fonda sull’uso delle armi, la circostanza, erroneamente adombrata dal GIP e fatta propria dal tribunale del riesame, secondo la quale potrebbe essere omesso l’interrogatorio preventivo a causa della necessità di procedere unitariamente all’adozione della misura cautelare nei confronti di tutti i corrissanti. La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che: «in tema di misure cautelari personali, la deroga alla regola generale dell'interrogatorio di garanzia preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una domanda cautelare riguardante una pluralità di reati tra loro connessi o collegati contestati a soggetti diversi per taluno soltanto dei quali sia prevista la deroga» (Sez. 6, n. 29189 del 27/06/2025, Marku, Rv. 288537 – 01, ha spiegato che la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti vi siano esigenze che impongono un intervento a sorpresa;
dopo la decisione del ricorso, Sez. U, del 15/01/2026, proced. n. 25030/2025, ha risposto negativamente al quesito «Se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo»). La motivazione dell’ordinanza impugnata va, quindi, corretta sul punto con eliminazione della relativa erronea ratio decidendi, la quale si affianca a quella, viceversa corretta, circa l’uso delle armi.
3. Il secondo motivo, sulla gravità indiziaria, è inammissibile poiché introduce doglianze in punto di fatto, volte a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze investigative che sono state logicamente valutate in modo convergente da entrambi i giudici della fase cautelare.
3.1. La ricostruzione degli antecedenti, dei contatti intercorsi tra gli esponenti delle diverse fazioni e della fissazione di un incontro risultano ampiamente ricostruiti sulla base delle dichiarazioni di alcuni indagati, delle risultanze investigative concernenti l'acquisizione della messaggistica sulle piattaforme social utilizzate dagli indagati e delle dichiarazioni testimoniali di soggetti estranei. Del resto, le armi sono state rinvenute, le lesioni sono state refertate e l'intera vicenda è stata descritta da un testimone oculare estraneo ai fatti.
3.2. Non prive di significativo valore indiziario sono state ritenute le captazioni effettuate 3 che, oltre a giustificare, come si vedrà, le esigenze cautelari, sono state logicamente ritenute convergenti con l'ampio panorama indiziario altrimenti acquisito, fermo restando che non sono consentite quelle doglianze che si incentrano sulla diversa interpretazione delle conversazioni che la difesa cerca di minimizzare alla stregua di un banale sfogo ovvero predicandone la non attinenza, senza che sia specificamente argomentato il travisamento. 4. È inammissibile anche il terzo motivo, sulle esigenze cautelari, poiché generico è meramente assertivo nonché incentrato su una diversa valutazione delle captazioni. Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti e attuali non solo per la specifica gravità della condotta posta in essere, ma anche in considerazione del comportamento e dell'indole violenta manifestata dall'indagato, il quale non ha esitato a manifestare platealmente i propri intenti omicidi ai danni dell'avversario in una conversazione captata immediatamente dopo avere ricevuto notizia di essere sottoposto a indagini per la rissa. Il ricorso si ostina a non convenire con tale logica valutazione, deducendo un generico travisamento delle risultanze probatorie ovvero sollecitando una, non consentita, diversa valutazione di esse.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE MO OC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4