Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AZ. AGR. IN LU E OB, LU IN, OB IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA-AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
APL- ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- del diniego in data 15 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0046938 da parte di GE Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e
- per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'GE di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19;
- per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da GE ex art. 8 ter L. n. 33/2009;
- per la declaratoria dell'obbligo di GE di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente;
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo,
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
con i motivi aggiunti:
- dell'atto intimazione di pagamento 022 2023 90053859 20/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa al ricorrente NI OB via PEC in data 06/07/2023 e dell'atto intimazione di pagamento 022 2023 90053858 20/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa al ricorrente NI GI in data 14/07/2023 con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso GE ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni GE, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 022 2020 207150034759502 asseritamente notificata il 13.03.2015 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso);
- per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3, c.p.a. e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso,
- per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da GE ex art. 8 ter L. n. 33/2009;
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore, operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo,
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GE-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa AN LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso seguito da motivi aggiunti l’Azienda Agricola NI PI e OB s.s. ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento del diniego, da parte di AGEA, dell’autotutela invocata dalla ricorrente rispetto ai provvedimenti e agli atti con cui sono state pretese somme a titolo di prelievo supplementare per le campagne lattiere 1999/2000, 2000/2001, 2004/2005 e 2005/2006; nonché l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 022 2023 90053859 20/000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 6 luglio 2023.
2. Con memoria del 30 dicembre 2025, il difensore della società ricorrente ha dichiarato che, con riferimento alla campagna lattiera 2004/2005, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 360 del 14 gennaio 2020 in riforma della sentenza n. 1001 del 30 gennaio 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha annullato gli atti di determinazione del prelievo supplementare da parte di AGEA, con «conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione del prelievo supplementare dovuto, applicando i criteri previsti a legislazione vigente» .
3. Con riferimento alle campagne lattiere 1999/2000, 2000/2001, 2005/2006, invece, il difensore della società ricorrente ha dichiarato che questa ha richiesto ad AGEA il ricalcolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare ai sensi dell'articolo 10 ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con mod. con l. 10 agosto 2023, n. 103, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 947 l. 30 dicembre 2025, n. 199.
In ragione di ciò ha chiesto disporsi breve rinvio in attesa della definizione della procedura transattiva introdotta dalla norma da ultimo citata; in subordine, ha chiesto la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
4. All’udienza di smaltimento del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisone.
5. Il ricorso introduttivo, unitamente ai motivi aggiunti, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.1. In via preliminare va respinta l’istanza di rinvio formulata da parte ricorrente.
Ai sensi della disposizione dell’art. 10 ter da ultimo richiamata, recante « Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari» è previsto che - «al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresì l’adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un organismo collegiale, composta da un magistrato della Corte dei Conti, anche in quiescenza, designato dal Presidente della Corte dei conti, che svolge le funzioni di Presidente, da un Avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall’Avvocato generale dello Stato, e da un Dirigente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal Direttore dell’Agenzia. …» (comma 1); « l’organismo di cui al comma 1, previa istanza di parte, ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all’articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33» (comma 2).
Nel caso di specie, la definizione del giudizio dinanzi a questo Tribunale non compromette la possibilità per la parte ricorrente di accedere a detto meccanismo il quale risulta espressamente riferito e condizionato, dal comma 4 dell’art.10 ter , ai « contenziosi […] pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale », stante la pendenza dei termini per proporre un eventuale impugnazione ove riproporre la medesima istanza.
L’istanza di rinvio, pertanto, deve essere respinta tenuto conto peraltro che si tratta di un giudizio trattato in udienza di smaltimento (come noto, avente ad oggetto contenzioso risalente) ove solo eccezionalmente sono ammesse istanze di rinvio.
5.2. Come ritenuto anche dal difensore di parte ricorrente, fatti riferiti vincolano l’amministrazione, a una generale rivalutazione della posizione della società, facendo venir meno le ragioni dell’istanza di autotutela e comportando – al contempo – l’inefficacia degli atti volti all’esecuzione coattiva del credito da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione.
5.3. Conclusivamente, deve ritenersi venuto meno l’interesse al ricorso (come peraltro dichiarato dallo stesso difensore di parte ricorrente, subordinatamente al mancato accoglimento della istanza di rinvio), sicchè il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
6. Data la complessità delle questioni che caratterizzano il contenzioso in materia di quota latte, nonché la definizione in rito della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER NO NG, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
AN LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | ER NO NG |
IL SEGRETARIO