CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 170/2022 depositato il 12/01/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2280/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 16/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXHM000661 0 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ed opponeva l' avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Messina ,ai sensi del 41 bis, per l'anno 2014 con il quale veniva accertata l'omessa dichiarazione della somma di € 2.400,00 costituita dall' assegno divorzile gravante sull'ex coniuge , sig. Nominativo_2.
L'Agenzia motivava il recupero con il controllo incrociato con l'altro coniuge che, nel Mod UNICO aveva dichiarato di aver corrisposto alla contribuente la somma omessa.
La ricorrente contestava di aver percepito quelle somme e a riprova depositava corrispondenza ed atti di precetto notificati all'ex coniuge .
Il 1° giudice accoglieva il ricorso ritenendo non assolto l'onere della prova in capo all 'Agenzia riguardo l'avvenuta deduzione delle somme ad opera dell'ex coniuge . Condannava l'Ufficio alle spese di lite.
Appellava la sentenza l'Agenzia ritenendola erronea , considerato che era stata data prova della deduzione delle somme da parte del Nominativo_2 .
Si costituiva la contribuente ed allegava atti a riprova della non percezione delle somme.
Fissato il giudizio all'udienza del 12/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia deve essere accolto .
L'art. 52 , comma 1 lettera c) TUIR stabilisce che gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge si presumono percepiti nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli , salvo prova contraria.
Qualora pertanto non si riesca a dimostrare il mancato percepimento parziale o totale degli assegni , gli stessi devono essere assoggettati a tassazione nel periodo d'imposta a cui i predetti titoli afferiscono.
Dagli atti prodotti ( conducente per l'annualità oggetto di causa solo il precetto datato 12/6/2014 , emesso per le mensilità da agosto 2013 al giugno 2014) risulta che al giugno 2014 la Resistente_1 non aveva percepito le mensilità da gennaio 2014 a giugno 2014 . Non vi è prova che al suddetto precetto erano seguiti atti esecutivi che potessero fare escludere che entro il 2014 il Nominativo_2 avesse ottemperato;
né la contribuente forniva prova di non aver ricevuto entro il 2014 le somme dal luglio 2014 al dicembre 2014 .
Erra l'appellante quando ritiene di essere gravata da una prova negativa,a cui riteneva di non essere tenuta poiché ad escludere la percezione delle somme sarebbero bastati gli estratti conto del 2014 che comprovassero l'inadempimento dell'ex coniuge.
Considerato che l'accoglimento dell'appello è dipeso da un difetto di prova non fornita dalla contribuente e che non possono negarsi i ripetuti inadempimenti del Nominativo_2 , le spese possono compensarsi interamente tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia e riforma la sentenza impugnata . Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est.
AR GA EL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 170/2022 depositato il 12/01/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2280/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 16/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXHM000661 0 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ed opponeva l' avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Messina ,ai sensi del 41 bis, per l'anno 2014 con il quale veniva accertata l'omessa dichiarazione della somma di € 2.400,00 costituita dall' assegno divorzile gravante sull'ex coniuge , sig. Nominativo_2.
L'Agenzia motivava il recupero con il controllo incrociato con l'altro coniuge che, nel Mod UNICO aveva dichiarato di aver corrisposto alla contribuente la somma omessa.
La ricorrente contestava di aver percepito quelle somme e a riprova depositava corrispondenza ed atti di precetto notificati all'ex coniuge .
Il 1° giudice accoglieva il ricorso ritenendo non assolto l'onere della prova in capo all 'Agenzia riguardo l'avvenuta deduzione delle somme ad opera dell'ex coniuge . Condannava l'Ufficio alle spese di lite.
Appellava la sentenza l'Agenzia ritenendola erronea , considerato che era stata data prova della deduzione delle somme da parte del Nominativo_2 .
Si costituiva la contribuente ed allegava atti a riprova della non percezione delle somme.
Fissato il giudizio all'udienza del 12/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia deve essere accolto .
L'art. 52 , comma 1 lettera c) TUIR stabilisce che gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge si presumono percepiti nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli , salvo prova contraria.
Qualora pertanto non si riesca a dimostrare il mancato percepimento parziale o totale degli assegni , gli stessi devono essere assoggettati a tassazione nel periodo d'imposta a cui i predetti titoli afferiscono.
Dagli atti prodotti ( conducente per l'annualità oggetto di causa solo il precetto datato 12/6/2014 , emesso per le mensilità da agosto 2013 al giugno 2014) risulta che al giugno 2014 la Resistente_1 non aveva percepito le mensilità da gennaio 2014 a giugno 2014 . Non vi è prova che al suddetto precetto erano seguiti atti esecutivi che potessero fare escludere che entro il 2014 il Nominativo_2 avesse ottemperato;
né la contribuente forniva prova di non aver ricevuto entro il 2014 le somme dal luglio 2014 al dicembre 2014 .
Erra l'appellante quando ritiene di essere gravata da una prova negativa,a cui riteneva di non essere tenuta poiché ad escludere la percezione delle somme sarebbero bastati gli estratti conto del 2014 che comprovassero l'inadempimento dell'ex coniuge.
Considerato che l'accoglimento dell'appello è dipeso da un difetto di prova non fornita dalla contribuente e che non possono negarsi i ripetuti inadempimenti del Nominativo_2 , le spese possono compensarsi interamente tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia e riforma la sentenza impugnata . Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est.
AR GA EL