Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
Decreto collegiale 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00523/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria “ex lege” in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Genova datato -OMISSIS-notificato al datore di lavoro in pari data avente n. Rep.-OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore-OMISSIS- su istanza del richiedente Sig. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MA OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale fondato su carenze documentali e sull’insufficienza reddituale del datore di lavoro in relazione alle plurime istanze di rilascio di nulla osta all’ingresso richieste da parte datoriale.
Questo Tribunale, con ordinanza propulsiva -OMISSIS-, ha ordinato all’Amministrazione di rivalutare l’atto impugnato anche alla luce delle produzioni documentali del ricorrente.
La Prefettura di Genova, con provvedimento-OMISSIS-versato in giudizio fin dal -OMISSIS-ha riesaminato la vicenda alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e scrutinando anche la questione dell’incidenza delle plurime domande presentate dal datore di lavoro.
In esito a tale riesame l’Amministrazione ha motivatamente confermato il precedente provvedimento impugnato di revoca del nulla osta.
Il Ministero resistente, con memoria depositata in giudizio il 3.12.2025, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorrente, con nota-OMISSIS-, ha chiesto il passaggio in decisione della causa.
All’udienza del 9.1.2026, previo rilievo del Collegio, debitamente verbalizzato, della possibile improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta adozione del provvedimento di conferma in esecuzione della citata ordinanza propulsiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Il provvedimento originariamente impugnato è stato oggetto di un atto di conferma propria che è stato adottato sulla base di una nuova istruttoria con specifica motivazione.
La Prefettura, in particolare, ha esaminato i documenti depositati in giudizio dal ricorrente, anche in ordine ai dati reddituali del datore di lavoro, ed ha considerato anche il costo medio di un operaio manovale comprensivo di retribuzione, prelievo fiscale e contributi previdenziali.
Pertanto, in considerazione del fatto che il datore di lavoro ha presentato tre istanze di ingresso di lavoratori stranieri, la sua capacità economica è stata ritenuta adeguata unicamente a far fronte ad una sola delle tre istanze di ingresso dei lavoratori presentate, tra cui figura anche quella del ricorrente.
Tale atto-OMISSIS-avente natura di conferma propria, determina il superamento del provvedimento confermato impugnato con il ricorso in epigrafe, con onere del ricorrente di procedere alla sua autonoma impugnazione giacché, in caso contrario, l’annullamento dell’atto pregresso risulterebbe inutile, restando fermi i medesimi effetti disposti dal provvedimento di conferma del -OMISSIS-
Per completezza si precisa che tale possibile improcedibilità, oltre che rilevata dal Collegio all’udienza del 9.1.2026, è stata eccepita anche dal Ministero con memoria depositata fin dal -OMISSIS-sebbene il ricorrente abbia chiesto il passaggio in decisione della causa con note-OMISSIS-.
In tale situazione al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda e conferma dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, alla cui liquidazione si procederà con separato Decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato alla cui liquidazione si procederà con separato Decreto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI US, Presidente
MA OL, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA OL | GI US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.