Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 475
Articolo 3
- Legge 26 ottobre 1995, n. 475
Articolo 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 475
Versione
17 novembre 1995
17 novembre 1995